Ordinanza n. 58 del 1996

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ORDINANZA N.58

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Dott. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra BENIGNO Vito ed altra e OLIVERIO Mario, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

RITENUTO che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 1° marzo 1995, dubita della legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 669-terdecies del medesimo codice ai procedimenti possessori nella fase sommaria;

che, a parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo comma della norma impugnata ("Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti") non consentirebbe di estendere l'istituto della reclamabilità ai provvedimenti possessori, sia in ragione del dato testuale, non comprensivo dell'intero procedimento cautelare uniforme, sia per la natura non cautelare dei provvedimenti in parola;

che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti emessi nei procedimenti nunciatori, la reclamabilità dei quali è espressamente prevista, nonché una limitazione del diritto di difesa.

CONSIDERATO che questa Corte ha già posto in evidenza come l'istituto della reclamabilità assuma un valore caratterizzante del (nuovo) regime del procedimento cautelare uniforme disegnato dal legislatore del 1990, il quale ha inteso ridurre la stabilità dei provvedimenti anche attraverso il controllo di un giudice diverso sull'operato di chi ha emesso i provvedimenti stessi, controllo ritenuto "fattore di maggior garanzia" (sentenza n. 253 del 1994);

che pertanto, pur ammessa la selettività del rinvio che la denunciata norma opera rendendo applicabile alla fase sommaria possessoria la disciplina del procedimento cautelare uniforme, certamente in tale rinvio deve comprendersi la possibilità d'una revisio prioris instantiae, siccome appunto compenetrata con la logica del nuovo modello procedimentale;

che un'interpretazione restrittiva come quella prospettata dal rimettente frustrerebbe l'intento di assicurare una disciplina omogenea - essa sì coerente con il sistema ex artt. 3 e 24 della Costituzione - alle misure cautelari ed anticipatorie, che costituisce la ratio della riforma del 1990;

che, infatti, questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. - sollevata muovendo dal presupposto che questo non ammettesse il reclamo avverso l'ordinanza di diniego dell'interdetto - proprio sulla premessa della trasposizione nel procedimento possessorio di tutto il contenuto degli artt. 669-bis e seguenti "in assenza di espresse riserve o comunque di incompatibilità applicative" (sentenza n. 501 del 1995);

che la proponibilità del reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali "nei casi e nei modi in cui lo è nel procedimento cautelare", affermata nella sentenza da ultimo citata - successiva all'emissione dell'ordinanza di rimessione - priva dunque di fondamento la questione con questa sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.