Sentenza n. 197 del 1995

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SENTENZA N.197

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUBERTO,

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal Tribunale di Verbania nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. MILANO CENTRALE MUTUI e la S.a.s. BIESSE ed altri, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un provvedimento con cui era stata rigettata una domanda di reintegrazione nel possesso sulla base della ritenuta incompetenza del giudice adito, il Tribunale di Verbania, con ordinanza emessa il 22 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di "rigetto della domanda cautelare per incompetenza". Il giudice a quo, che pure ha presente la sentenza n. 253 del 1994 (con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in argomento nella parte in cui non prevede la reclamabilità dell'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare), ritiene la questione rilevante in quanto dalla affermazione della non reclamabilità discenderebbe una pronuncia d'inammissibilità.

Il Tribunale osserva che la mancata previsione del reclamo rappresenta una violazione del diritto di difesa, che non può ritenersi esclusa per il fatto che, a norma dell'art. 669-septies del codice di procedura civile, il provvedimento d'incompetenza non preclude la riproposizione della domanda cautelare al medesimo giudice che ha respinto la richiesta, atteso che sul reclamo è chiamato a decidere un giudice diverso, e ciò rappresenta un fattore di maggiore garanzia.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione affermando che una norma che esclude il reclamo dell'ordinanza d'incompetenza, se effettivamente esistente, non sarebbe lesiva degli evocati parametri.

Considerato in diritto

1.-Il Tribunale di Verbania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di rigetto per incompetenza della domanda cautelare possa essere oggetto di reclamo: poichè a seguito della sentenza n. 253 del 1994 di questa Corte sono ora reclamabili le ordinanze di rigetto, l'esclusione dell'ipotesi denunciata concreterebbe una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.

Nella sentenza n. 253 del 1994 la Corte ha sottolineato la diretta derivazione dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, del principio che impone al legislatore di distribuire i poteri e gli oneri tra le parti del processo civile secondo criteri di pieno equilibrio; ed ha sottolineato il rapporto di necessaria strumentlità che corre tra l'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili dalle parti e le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione.

Da tali premesse è scaturita l'affermazione circa il carattere di generale mezzo di controllo che il reclamo riveste, in quanto revisio prioris instantiae demandata ad un altro giudice. Reclamo, che la Corte, attraverso la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies in forma additiva, ha esteso contro ogni provvedimento di diniego dell'invocata tutela cautelare, senza possibilità di distinguere a seconda delle ragioni-di merito e di rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza - del diniego stesso.

Nè per infirmare l'esattezza di così ampia estensione della pronuncia, varrebbe addurre il diverso grado di stabilità che il primo comma dell'art. 669-septies attribuisce all'ordinanza d'incompetenza rispetto all'ordinanza di <rigetto> in senso stretto, consentendo senza limiti la riproposizione della domanda solo nella prima ipotesi. Questo dato normativo, infatti, non elimina la disparità di trattamento fra le parti del processo, che altrimenti residuerebbe pur dopo la sentenza n. 253 del 1994, giacchè contro il provvedimento concessivo della misura cautelare il reclamo sarebbe comunque ammissibile, a norma dell'articolo in esame, anche per contestare la competenza, esplicitamente o implicitamente, ritenuta dal giudice. E questa Corte ha già posto in evidenza come la sperequazione determinata dalla reclamabilità dei soli provvedimenti che concedano la misura cautelare non è compensata dalla possibilità di riproposizione dell'istanza, per il decisivo rilievo che tra i due rimedi non v'è rapporto d'equivalenza quanto a garanzia, e come <i rimedi della reclamabilità e della riproponibilità dell'istanza cautelare operano su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, sì che la disponibilità del secondo non esclude la necessità di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo> (sentenza n. 253 del 1994).

Sembra opportuno aggiungere che la menomazione di garanzia derivante dalla (ipotetica) non reclamabilità del provvedimento negativo sulla competenza, resterebbe aggravata a seguito dell'orientamento da ultimo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a fronte della nuova disciplina dettata dal legislatore con gli artt. 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, ritiene l'ordinanza, dichiarativa di in competenza emessa nel procedimento cautelare, non più soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza (giusta il tradizionale consolidato indirizzo della Corte di cassazione), ma solamente reclamabile ai sensi dell'articolo ora denunciato dal Tribunale di Verbania.

La formulazione del citato art. 669-septies cod. proc. civ. non è pertanto ostativa ad una lettura conforme a Costituzione della norma impugnata, così come essa risulta dopo l'intervento di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/05/95.