Ordinanza n. 193/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 193

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI   

- Cesare RUPERTO  

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  “

- Valerio ONIDA  

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI  

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Annibale MARINI  

- Franco BILE    

- Giovanni Maria FLICK  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con ordinanza emessa il 13 aprile 1999 dal Giudice di pace di Castrovillari nel procedimento civile tra Laghi Maria e Laghi Francesco e altra, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 1999, nonché con ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento civile tra Doretti Laura e la Toro Assicurazioni s.p.a. e altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

 Ritenuto che il Giudice di pace di Castrovillari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non consente il risarcimento dei danni a cose subìti da coloro che siano legati da vincolo di parentela o affinità con l’assicurato;

  che, ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 2 della Costituzione, poiché fra i diritti inviolabili dell’uomo vanno ricompresi anche quelli inerenti al patrimonio, dei quali la norma in esame (escludendo i benefici assicurativi) non garantirebbe adeguata tutela;

  che vi sarebbe lesione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra i congiunti e gli affini dell’assicurato, da un lato, e dall’altro le persone legate a quest’ultimo da un vincolo di amicizia, che in ipotesi potrebbe essere addirittura più intenso di quello derivante da parentela o affinità;

  che anche il Giudice di pace di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non consente il risarcimento dei danni a cose subìti da coloro che siano legati da vincolo di parentela o affinità con l’assicurato, pur senza convivere con esso;

 che, secondo il rimettente, la norma censurata sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l’esclusione dei congiunti e affini dell’assicurato dai benefici dell’assicurazione obbligatoria ha ragion d’essere unicamente quando sussista tra assicurato e danneggiati una comunità di interessi patrimoniali e di sfera economica;

 che ciò avverrebbe soltanto nel caso di convivenza tra i suddetti soggetti, mentre escludere il congiunto danneggiato dai benefici dell’assicurazione quando non vi sia convivenza significherebbe limitare ingiustificatamente il diritto al risarcimento;

 che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata dal Giudice di pace di Firenze (in particolare, per non avere il rimettente precisato se danneggiato e assicurato fossero o meno conviventi);

  che, nel merito, l’interventore ha concluso per l’infondatezza, osservando che la discriminazione prevista per i familiari dell’assicurato, con riferimento ai danni a cose, non è irragionevole, essendo giustificata sia dall’esistenza di una “confusione” di patrimoni tra i congiunti - quando il legame di parentela è assai stretto - sia dall’esigenza di evitare possibili abusi in danno dell’assicuratore.

  Considerato che i due giudizi hanno a oggetto la medesima norma, e possono essere decisi congiuntamente;

  che nell’ordinanza di rimessione il Giudice di pace di Castrovillari nulla dice in ordine alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, alle domande formulate, alle eccezioni sollevate;

  che l’assenza di qualsiasi descrizione dei fatti impedisce di valutare la rilevanza della questione, e comporta di conseguenza l’inammissibilità della stessa (cfr. ordinanze nn. 93, 53, 37 del 1999 e 470 del 1998);

  che è, invece, ammissibile la questione, come prospettata dal Giudice di pace di Firenze, il quale ha dato conto dell’esistenza d’una controversia avente a oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, delle domande formulate da parte attrice e delle eccezioni sollevate dall’assicuratore convenuto;

  che l’esclusione dei prossimi congiunti dell’assicurato dai benefici assicurativi, limitatamente ai danni alle cose, costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, sotteso dal duplice intento di evitare, da un lato, la concentrazione nel medesimo soggetto della qualità di assicurato e danneggiato e, dall’altro, la preordinazione di collusioni in danno dell’assicuratore (cfr. la relazione alla legge n. 990 del 1969);

  che lo strumento prescelto per conseguire gli scopi suddetti non è irragionevole, in quanto è del tutto plausibile che tra prossimi congiunti possa sussistere una comunione di interessi anche a prescindere da un rapporto di convivenza;

  che, inoltre, l’esclusione prevista dall’art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969, non è in contrasto con la normativa comunitaria, la quale ha imposto agli Stati membri l’obbligo di prevedere la copertura assicurativa, in favore dei membri della famiglia dell’assicurato, unicamente per i danni alle persone (quarto e nono considerando, nonché artt. 1 e 3 della direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983), lasciando così facoltà al legislatore nazionale di estendere o meno i benefici assicurativi ai danni alle cose dei familiari dell’assicurato;

  che a conclusioni analoghe questa Corte era già pervenuta con la sentenza n. 188 del 1991, ove si affermò che l’esistenza tra i membri di un gruppo parentale di una comunione di interessi (la quale può prescindere dal requisito esteriore della convivenza), mentre non giustifica l’esclusione della tutela assicurativa per i danni alle persone, può giustificare tale esclusione per i danni alle cose;

  che, pertanto, la questione, come sollevata, si deve dichiarare manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal Giudice di pace di Castrovillari con l’ordinanza in epigrafe;

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, lettera b), sollevata dal Giudice di pace di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000

Cesare MIRABELLI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000