Ordinanza n. 470/98

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ORDINANZA N. 470

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso, su ricorso proposto dall'Ufficio imposte dirette di Conegliano contro Moretti e C. s.a.s., iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Treviso, con ordinanza del 21 gennaio 1986 (pervenuta a questa Corte il 1° giugno 1998 ed iscritta al r.o. n. 434 del 1998) - emessa nel giudizio di appello proposto dall'Ufficio delle imposte dirette di Conegliano nei confronti della Società Moretti e C. s.a.s. - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 7 agosto 1982, n. 516 [recte: decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516], denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Considerato che l’ordinanza di rimessione non contiene alcun cenno di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, che non é dato desumere neppure da una qualsiasi, pur sommaria, descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio medesimo, sia in ordine alle ragioni del prospettato dubbio di costituzionalità;

che, pertanto, avendo il giudice a quo completamente disatteso la prescrizione secondo la quale l’ordinanza deve indicare i termini ed i motivi della rimessione (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87), la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (tra le molte, ordinanze nn. 253 e 129 del 1998, 435 del 1996 e 275 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso con l’ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.