ORDINANZA N.275
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini Natalia contro l'Ufficio Imposte dirette di Camerino iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.
RITENUTO che con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 (Registro ordinanze n. 783 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Camerino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; che, ad avviso del giudice remittente, detta disposizione, denunciata "nella parte in cui non prevede la possibilità per il patrocinatore legale di assistere e difendere dinanzi alle Commissioni tributarie il contribuente", provocherebbe "una disparità di trattamento e conseguentemente una violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione"; che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
CONSIDERATO che l'ordinanza di rimessione risulta priva di qualsiasi, pur minimo, cenno di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, che non è consentito neppure desumere da una qualsiasi, pur sommaria, descrizione della fattispecie oggetto del giudizio, sia in ordine alla non manifesta infondatezza; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Camerino, con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 22/06/95.