Ordinanza n. 129/98

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.129

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dal Pretore di Bari sul ricorso proposto da Germano Tommaso contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, nonchè gli atti di intervento della Cassa nazionale del notariato ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri;

  uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Massimo Luciani per la Cassa nazionale previdenza ed assistenza forense, Massimo Luciani per la Cassa nazionale del notariato ed altri e l’avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Pretore di Bari - nel corso di un procedimento cautelare promosso dall’avvocato Tommaso Germano contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori - ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense degli avvocati già iscritti, in qualità di professori universitari, ad altra forma di previdenza obbligatoria;

che il contrasto con gli invocati parametri costituzionali si profilerebbe, ad avviso del rimettente, alla luce del mutato quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 509 del 1994 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), e dalla legge n. 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che prevedono la "privatizzazione" della Cassa di previdenza forense, l’agevolazione di forme pensionistiche complementari e la possibilità, per gli enti previdenziali privatizzati, di optare per il cosiddetto sistema contributivo;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si é costituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, per eccepire pregiudizialmente l’inammissibilità della questione sollevata e per dedurne in via subordinata l’infondatezza;

che nel presente giudizio costituzionale ha spiegato intervento, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, per dedurre l’inammissibilità della questione sollevata e, in via subordinata, l’infondatezza della questione medesima;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale hanno depositato atti d’intervento in giudizio e memorie l’Associazione degli enti previdenziali privati (A.D.E.P.P.), la Cassa nazionale del notariato, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri, e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, l’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).

Considerato che va preliminarmente dichiarata, sciogliendo la riserva formulata nell’udienza pubblica del 10 febbraio 1998, l’inammissibilità dell’intervento nel presente giudizio costituzionale degli enti sopra menzionati, titolari di un generico interesse di fatto a veder rigettata la questione sollevata dal Pretore di Bari, riguardante l’obbligo di doppia contribuzione a carico di soggetti iscritti al sistema previdenziale forense. Tale interesse non é sufficiente a legittimare l’intervento, il quale deve basarsi sulla configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (v. ordinanza dibattimentale 20 maggio 1997, allegata alla sentenza n. 248 del 1997; sentenza n. 421 del 1995);

che, in ordine all’ammissibilità della questione sollevata, l’ordinanza del Pretore di Bari non contiene alcuna descrizione, neppure sommaria, della fattispecie concreta oggetto della controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente, limitandosi quest’ultimo a dichiarare "evidente" la rilevanza della questione, sia ai fini dell’eventuale convalida del decreto di sospensione emesso in data 18 marzo 1996 ex art. 669 sexies cod. proc. civ., sia per il successivo giudizio di merito, senza fornire alcun elemento: sulla materia del contendere nel procedimento cautelare a quo, sull’oggetto del provvedimento di sospensione già adottato, sugli esercizi cui si riferisce l’obbligazione contributiva contestata (che solo in via congetturale può supporsi all’origine degli atti - presumibilmente di esecuzione esattoriale - dei quali il ricorrente nel procedimento a quo aveva chiesto la sospensione), sulla situazione professionale del ricorrente, e sulla sua posizione di iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria;

che risulta per tali ragioni precluso alla Corte qualsiasi controllo sul requisito della rilevanza della questione sollevata ed anche sull’avvenuto apprezzamento di tale condizione di proponibilità da parte del giudice a quo;

che la motivazione appare carente anche sul punto della non manifesta infondatezza, apoditticamente affermata in relazione agli artt. 2 e 38, ed argomentata in modo contraddittorio in relazione all’art. 3 della Costituzione;

che, pertanto, la questione é prospettata con una motivazione del tutto carente, sicchè dev’essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., ex plurimis, ordinanze nn. 419, 151, 69 e 62 del 1997; 424 del 1996; sentenze nn. 386 e 240 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Bari con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.