ORDINANZA N.419
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1996 dal Pretore di Forlì, nel procedimento civile vertente tra la Ditta Greco s.d.f. e la Bartolini s.p.a., iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i danni conseguenti alla perdita di merci trasportate per conto terzi, promosso dalla s.d.f. Greco contro la Bartolini s.p.a., il Pretore di Forlì, con ordinanza del 18 novembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, nella sua originaria formulazione ("Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato"), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;
che, ad avviso del giudice rimettente, le stesse argomentazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 420 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua del primo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, "devono valere, stante l'identità della ratio che le sottende, anche per l'ipotesi dei trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella previsti dal secondo comma dell'art. 1 della l. n. 450/1985, applicabile alla fattispecie in esame".
Considerato che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto del giudizio a quo, si limita a riferire che "la ditta Greco s.d.f. ... conveniva in giudizio ... la ditta Bartolini s.p.a. ... chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.155.450, pari al valore effettivo di due colli di merci, del peso totale di kg. 17, affidati da essa attrice alla convenuta in data 28 marzo 1991 per il trasporto ... mai giunti a destinazione";
che, in ordine alla normativa applicabile per la definizione del giudizio a quo, il giudice rimettente si limita ad affermare che la fattispecie, "per il principio della successione delle leggi nel tempo, é disciplinata dall'art. 1, secondo comma, l. 22 agosto 1985 n. 450 nella sua originaria formulazione vigente all'epoca in cui si é realizzato il fatto produttivo del danno di cui é causa";
che tale affermazione del pretore rimettente, in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie concreta, non risulta suffragata da alcuna indicazione in merito all'iscrizione del vettore nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed all'eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985;
che la motivazione della non manifesta infondatezza della questione sollevata é svolta per relationem attraverso il mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, recante una diversa disciplina che questa Corte ha già ritenuto non assimilabile a quella contenuta nel secondo comma, che, diversamente dal primo, fa salva la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale (sentenza n. 64 del 1993; ordinanza n. 272 del 1993);
che nell'ordinanza di rimessione non vengono indicate le ragioni che suggerirebbero di estendere le argomentazioni svolte nella sentenza n. 420 del 1991 - per motivare la dichiarazione d'incostituzionalità parziale del primo comma - alla questione di legittimità costituzionale del secondo comma, e di superare la constatazione (richiamata da ultimo nell'ordinanza n. 69 del 1997) dell'eterogeneità delle discipline del limite risarcitorio nelle due ipotesi contemplate dall'art. 1 della legge n. 450 del 1985;
che pertanto é del tutto carente la motivazione sia sul punto della rilevanza sia sul punto della non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Fernanda CONTRI
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.