Ordinanza n. 272 del 1993

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ORDINANZA N. 272

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1992 dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni e la s.p.a. Magis Farmaceutici, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Magis Farmaceutici;

 

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i danni conseguenti alla perdita (per furto commesso da ignoti) di merci trasportate per conto terzi, promosso dalla s.p.a. MAGIS Farmaceutici contro la s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, la Corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 29 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 ("per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato"), nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento;

 

che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 420 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, si è determinata una grave disparità di trattamento - lesiva sia del principio di eguaglianza, sia del principio di ragionevolezza - delle ragioni di danno del mittente per perdita o avaria delle merci trasportate, a seconda che il trasporto sia o no (come nella specie) soggetto all'obbligo delle tariffe a forcella: nel primo caso, "allo stato attuale della normativa, venuta meno la limitazione di legge per mancanza di qualsiasi criterio di adeguamento immediatamente applicabile in via interpretativa, la responsabilità del vettore si estende all'intero prezzo corrente della merce trasportata, secondo il canone di diritto comune di cui all'art. 1696 cod.civ., mentre nell'altro caso rimane vigente la limitazione dell'obbligazione risarcitoria all'importo di lire 12.000 per ogni chilogrammo di merce trasportata";

 

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società appellata chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o, in subordine, fondata.

 

Considerato che la questione è già stata esaminata e dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 64 del 1993;

 

che tale sentenza ha mutuato la propria ratio decidendi dalla sent. n. 401 del 1987 relativa alla norma analoga dell'art. 423, primo comma, cod.nav., il quale, pur con forme diverse di esplicazione dell'autonomia negoziale (dichiarazione di valore da parte del caricatore e corrispondente adeguamento del nolo da parte del vettore), prevede una disciplina del risarcimento il cui "effetto sostanziale consiste nella determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale";

 

che l'ulteriore argomento, addotto dal giudice a quo a sostegno dell'asserita violazione dell'art. 3 Cost., sottende una valutazione non corretta del dispositivo della sent. n. 420 del 1991: la mancata determinazione legislativa del meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del limite di responsabilità previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n.450 del 1985 per il trasporto di merci soggetto alle tariffe a forcella non rende inapplicabile il limite medesimo, ma tutt'al più abilita il giudice a provvedere caso per caso, in via equitativa, a rivalutare il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/05/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 04/06/93.