SENTENZA N. 64
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Ditta Masi Gianna e la Executive Trasporti Genova della B.M. Trasporti, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
1. Nel corso di un giudizio di responsabilità per i danni conseguenti alla perdita (per furto commesso da ignoti) di merci trasportate per conto terzi, promosso dalla Ditta Gianna Masi contro la Executive Trasporti Genova della B.M.Trasporti, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 16 aprile 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n.450, a norma del quale, "per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato".
Il dubbio di costituzionalità è avanzato in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sul riflesso che la disposizione denunciata "non prevede alcun meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento". Il giudice remittente reputa trasferibile alla fattispecie in esame, ai fini della valutazione di ragionevolezza del bilanciamento degli interessi in gioco operato dalla legge, il medesimo criterio applicato alla regola del comma precedente dalla sentenza di questa Corte n. 420 del 1991.
Considerato in diritto
1. Dal Tribunale di Genova è impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, "nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento".
2. La questione non è fondata.
Contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, la norma di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua dalla sentenza n. 420 del 1991, non è "di identica portata" rispetto alla norma del secondo comma. Per i trasporti soggetti all'obbligo delle tariffe a forcella il limite legale del risarcimento (pari al massimale previsto dall'art. 13, n. 4, della legge n. 298 del 1974) è assolutamente inderogabile; per i trasporti non soggetti, invece, il massimale di 12.000 lire per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato è derogabile dalle parti in senso più favorevole all'utente, alle condizioni di forma e di tempo indicate nel secondo comma.
La natura dispositiva del limite avvicina la norma denunciata al modello dell'art. 423 cod.nav.: in entrambi i casi la legge fa salva la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale. Perciò vale anche nel nostro caso l'argomento con cui la sentenza n. 401 del 1987 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma del codice della navigazione. Benchè non assistito da un meccanismo di aggiornamento periodico alle variazioni del potere di acquisto della moneta, il limite di responsabilità previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 450 del 1985 non appare contrastante col principio dell'art. 3 Cost. in quanto la sua operatività è in funzione di un atto di autonomia rimesso al libero gioco della domanda e dell'offerta del servizio. Il mittente è libero di scegliere tra risarcimento svincolato dal limite legale (con corrispondente maggiorazione del prezzo del trasporto) e risarcimento contenuto nel limite (con corrispondente contenimento del corrispettivo).
3. Non si può argomentare in contrario dall'art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che include il trasporto di merci nella previsione di aggiornamento periodico (con decreto del Presidente della Repubblica) dei limiti legali di responsabilità del vettore aereo, nonostante che l'art. 952 cod.nav. ne consenta la deroga mediante dichiarazione di valore analogamente all'art. 423. Una norma di questo tipo sarebbe indubbiamente opportuna e conforme a una linea evolutiva dell'ordinamento anche per il trasporto marittimo e terrestre, come già avvertiva la citata sentenza n. 401 del 1987, ma non può dirsi una condizione sine qua non di legittimità, rispetto all'art. 3 Cost., del limite legale di responsabilità risarcitoria del vettore. Il mancato intervento del legislatore, che comunque comporterebbe un congruo aumento del prezzo del servizio, può sempre essere supplito dall'autonomia privata mediante patti di deroga al massimale legale.
Nè varrebbe obiettare che intese restrittive della concorrenza tra i vettori potrebbero in concreto sottrarre ai mittenti la possibilità di ottenere una clausola di aumento del danno risarcibile. A parte il rilievo che contro una simile eventualità sono dati i rimedi previsti dalla legislazione di tutela del mercato, va replicato che da essa non può derivare un motivo di censura di costituzionalità della norma impugnata, la quale presuppone un mercato dei servizi di trasporto correttamente concorrenziale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/02/93.