Ordinanza n. 424 del 1996

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ORDINANZA N. 424

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1995 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Favaretto Luciano e INPS, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO che, nel corso di un giudizio promosso da Luciano Favaretto nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento anticipato di anzianità, il Pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non estende ai titolari di pensione d'invalidità il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva ivi previsto in favore dei lavoratori non invalidi;

che, a parere del giudice a quo, secondo l'ordinamento vigente, informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ha ottenuto la pensione d'invalidità a carico dell'INPS, non può in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa ad altro evento protetto, sicché i contributi versati precedentemente o successivamente conferiscono al lavoratore il solo diritto a supplementi della pensione in godimento;

che, pertanto, la mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidità dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavoratori non invalidi riserverebbe alla categoria dei lavoratori più bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole, in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il ricorrente, concludendo per l'accoglimento della questione;

che si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione.

CONSIDERATO che il giudice rimettente non ha specificato se il lavoratore ricorrente appartenga o meno ad uno dei settori lavorativi in crisi, espressamente destinatari della previsione di cui alla norma impugnata;

che, analogamente, il Pretore di Venezia non ha chiarito se sussistevano nel caso di specie i requisiti di anzianità contributiva richiesti dall'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'accredito figurativo ivi previsto;

che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, sentenza n. 193 del 1995 e ordinanza n. 327 del 1994), la non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.