Ordinanza n.327 del 1994

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ORDINANZA N. 327

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 bis del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1993 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto sul ricorso proposto da Vestey John contro l'Ufficio Imposte Dirette di Orbetello, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.13, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso su ricorso di John Vestey contro l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Orbetello, concernente addebito di imposte e sovrimposte su redditi di capitale liquidati in Inghilterra, la Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 (Disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui non prevede "la non applicabilità da parte della Commissione tributaria delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni di impossibilità di ottemperare al disposto della norma tributaria";

che, secondo il remittente, la norma impugnata avrebbe "generalizzato" a tutti i tributi ed a tutte le sanzioni non penali "il principio della scusabilità dell'errore", in relazione ad elementi oggettivi, "ma limitatamente al contenuto del precetto, ed ai suoi destinatari, ovvero al significato della norma";

che, per contro, ad avviso del giudice a quo, "appare ingiustificatamente sanzionatorio" che la norma impugnata non debba "applicarsi a casi, come quello in esame, nel quale al momento della dichiarazione dei redditi non si sia in possesso dei dati completi e definitivi sulla propria posizione reddituale per fatto altrui, documentabile innanzi alle commissioni tributarie".

Considerato che la stessa ordinanza di rimessione precisa che la Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ricorso dell'interessato, "riconoscendo il quantum di imposizione subita dal Vestey all'estero senza pronunziarsi sul punto relativo alle sanzioni", donde l'appello del contribuente per chiedere che "fossero dichiarate non dovute le somme per soprattassa";

che, se il thema decidendum innanzi al giudice a quo deve ritenersi stabilito come sopra, non è dato comprendere in quali termini permanga -rendendo per ciò stesso rilevante ai fini del decidere la proposta questione- un problema di impossibilità di esatta determinazione dei redditi prodotti in Inghilterra, e di documentazione della imposizione tributaria per essi subita all'estero;

che non risulta, inoltre, chiarito dall'ordinanza, in relazione a quali specifiche, se ulteriori, violazioni sarebbero applicabili le sanzioni contestate dal contribuente;

che la non adeguata motivazione dell'ordinanza stessa sulle circostanze di causa impedisce, quindi, di apprezzare la rilevanza della questione proposta sul presupposto di un'asserita "impossibilità ad ottemperare" ad una imprecisata norma tributaria.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario) sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 Luglio 1994.