Ordinanza n. 253/98

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ORDINANZA N.253

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia sul ricorso proposto da Greppi Giancarlo ed altro contro l'Ufficio del Registro di Sanremo, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il Giudice relatore Annibale Marini.             

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Imperia, con ordinanza dell’8 maggio 1997, ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui "vieta al dipendente dell’Amministrazione Finanziaria di esercitare funzioni di assistenza tecnica e di rappresentanza davanti alle Commissioni Tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego";

che, a parere della Commissione rimettente, la disposizione denunciata, non prevedendo siffatto divieto per altre categorie di soggetti quali, ad esempio, magistrati ordinari, ex componenti delle Commissioni tributarie, dipendenti di enti locali preposti agli uffici tributari, violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3, primo comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale, nè consente di desumere l'esistenza della rilevanza da una descrizione, sia pure sommaria, della fattispecie oggetto della controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione dell'ordinanza che la propone, come da costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, ordinanze n. 74 e n. 62 del 1997);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.