Sentenza n. 188 del 1991

 

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SENTENZA N. 188

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra Rocca Salvatore ed altra e Fabiano Antonia ed altra iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso in seguito a un incidente stradale, avvenuto nel luglio 1983, nel quale era deceduto, investito in una manovra di retromarcia, un minore discendente legittimo (nipote ex filio) del conducente dei veicolo investitore, il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 9 gennaio 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, "nella parte in cui dispone che non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico".

Circa la rilevanza della questione il giudice remittente osserva che nel caso di specie non è invocabile l'art. 3 della direttiva del Consiglio della CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, che vieta l'esclusione, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, dei membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione. La citata norma comunitaria potrebbe essere applicata solo ai sinistri occorsi dopo il 1° gennaio 1988, cioè dopo la scadenza del termine indicato dall'art. 5 per il recepimento della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri, mentre il sinistro di cui è causa risale al luglio 1983.

Nel merito la norma denunciata è ritenuta contrastante col principio di eguaglianza perché discrimina alcune categorie di terzi danneggiati, escludendole dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per il solo fatto del vincolo di parentela col proprietario o col conducente dall'autoveicolo, arbitrariamente reputato di tale natura da ingenerare il sospetto di collusioni a danno della società assicuratrice.

Sarebbe violato anche l'art. 2 Cost. dovendosi "riconoscere il diritto inviolabile dell'uomo ad essere tutelato nella persona e nelle sue cose dalla circolazione dei veicoli che per se stessa rappresenta un'attività socialmente pericolosa".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che la questione è stata più volte ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di cassazione. Ricorda inoltre come in una fattispecie normativa per certi versi analoga, concernente il testo originario dell'art. 4, lettera c) della legge n. 990 del 1969, che non ammetteva alla tutela dell'assicurazione i terzi trasportati, questa Corte avesse escluso un contrasto con l'art. 3 Cost. "proprio per la peculiarità della situazione dei danneggiati contemplati nella norma, che giustificava una disciplina differenziata rispetto agli altri terzi", finalizzata all'introduzione del nuovo regime, e dei conseguenti oneri per l'assicurato, "in modo graduale" (sentenze nn. 55 del 1975 e 264 del 1976). La direttiva CEE del 1983, confrontata con la precedente del 1972, confermerebbe che la gradualità dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria è stata ritenuta razionale anche a livello comunitario.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2 Cost. si obietta che l'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non può evidentemente essere annoverata tra i diritti inviolabili della persona.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Tribunale di Crotone sospetta di contrarietà agli artt. 2 e 3 della Costituzione l'art. 4, lettera b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui nega la qualità di terzo, e il connesso diritto ai benefici dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti legittimi naturali o adottivi dell'assicurato, nonché agli affiliati e agli altri parenti e affini fino al terzo grado con lui conviventi o viventi a suo carico.

2. - Per stabilire la rilevanza della questione è sufficiente osservare che da essa dipende l'applicabilità o l'inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio principale ai fini dell'esonero da responsabilità della società assicuratrice in ragione del rapporto di parentela in linea retta della vittima col conducente del veicolo investitore. Resta impregiudicata la questione ulteriore, estranea al campo della giustizia costituzionale, se e quali conseguenze l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa avere sulla validità del contratto di assicurazione de quo alla stregua dei principi del diritto civile.

3. - La questione è fondata limitatamente alla responsabilità per i danni alle persone.

Secondo la Corte di cassazione (sentenze nn. 5532 del 1978, 5106 del 1981, 5527 del 1986), "tra il danneggiato che sia estraneo all'assicurato-danneggiante e quello che sia legato da un rapporto di parentela vi è una differenza di situazione che ben può ispirare al legislatore, nella sua discrezionalità, discipline diverse". Ciò non significa che il vincolo di parentela del danneggiato con l'assicurato sia per sé solo un criterio razionale di esclusione dai benefici dell'assicurazione, ma soltanto che lo diventa se e nella misura in cui sia qualificato da indici idonei a dimostrare la ragionevolezza della discriminazione. Tale forza dimostrativa non è riconoscibile, in ordine ai danni alle persone, ai due argomenti addotti nei lavori preparatori della legge n. 990 del 1969 (cfr. Atti parl.-Senato, V legisl., n. 895-A, pag. 14): a) la comunanza di interessi dei soggetti indicati nell'art. 4, lettera b), con l'assicurato giustifica la presunzione che il danno da essi sofferto si converta in danno al patrimonio dello stesso assicurato; b) nei loro confronti vi è il timore di facili collusioni con l'assicurato per porre in essere sinistri non genuini o per inflazionare le conseguenze di un sinistro realmente accaduto.

Il primo argomento presuppone l'esistenza tra i membri di un gruppo parentale di una comunione giuridica di interessi patrimoniali che non è riconosciuta nel nostro diritto; comunque potrebbe semmai giustificare l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle cose, non per i danni alle persone. Chiaramente inconsistente, con riguardo a quest'ultima categoria di danni, è il secondo argomento, come riconosce anche la relazione al disegno di legge n. 281 di iniziativa parlamentare presentato al Senato il 23 luglio 1987, successivamente fuso con altri nel testo unificato della proposta di legge n. 5272 approvata il 21 novembre 1990, la quale prevede l'estensione dei benefici dell'assicurazione obbligatoria ai familiari del proprietario e del conducente per quanto concerne i danni alle persone, in conformità dell'art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5.

Nella prospettiva (incerta) di una prossima conclusione dell'accennato iter legislativo in corso, l'Avvocatura dello Stato richiama anche il criterio di gradualità dell'estensione del regime di assicurazione obbligatoria, ammesso dalle sentenze di questa Corte nn. 55 del 1975 e 264 del 1976 per giustificare l'originaria esclusione dalla tutela assicurativa delle persone trasportate. Ma questo criterio era legato al presupposto dell'inapplicabilità in quel caso della responsabilità civile ex art. 2054 cod. civ., alla quale il legislatore del 1969 aveva riferito l'obbligo di assicurazione del proprietario del veicolo, mentre il caso in esame cade sotto l'articolo citato. Indipendentemente da tale rilievo, il criterio di gradualità non può essere invocato per giustificare una inerzia legislativa che si prolunga da oltre ventun anni e che dal 1° gennaio 1988 costituisce inadempimento di un preciso obbligo giuridico dello Stato italiano derivante dall'art. 5 della citata direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda i danni alle persone, in relazione ai quali assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute, la disparità di trattamento prevista dalla norma impugnata non è giustificata, e pertanto viola il principio di cui all'art. 3 Cost.

4. - Rimane assorbito il motivo di impugnativa riferito all'art. 2 Cost.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.