Sentenza n. 55 del 1975
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 55

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. e, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1972 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Foti Natale, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Visti gli atti di costituzione della parte civile Crignola Maria e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Pierangelo Parravicini, per Crignola Maria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento penale pendente davanti al tribunale di Como a carico di Natale Foti, imputato di omicidio colposo per avere provocato l'uscita dalla sede stradale dell'autovettura da lui guidata (senza patente) e l'urto contro un palo di cemento, con conseguenti gravi lesioni del trasportato Luigi Montrasio, che poi decedeva in ospedale, la Compagnia Mercury Assicurazioni e Riassicurazioni di Bologna, presso la quale il Foti era assicurato, citata quale responsabile civile ad istanza del coniuge e dei figli del defunto, costituitisi parte civile contro l'imputato, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, deducendo l'improponibilità dell'azione diretta del danneggiato, o suoi eredi, contro l'assicuratore: ai sensi dell'art. 2, comma secondo, 4, lett. e, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le persone trasportate da veicoli diversi da quelli di cui all'art. 1, ultimo comma (ed anche dai natanti di cui all'art. 2, comma secondo, ultima parte) della stessa legge, infatti, non sarebbero considerate "terzi" e non avrebbero diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria a norma della ripetuta legge n. 990 del 1969. La difesa delle parti civili ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c, di detta legge, ed a tale eccezione si é associato il pubblico ministero.

Il tribunale, ritenuta non fondata l'istanza di estromissione del responsabile civile, con ordinanza del 13 novembre 1972, rilevato che la persona trasportata qualora riporti danno ancorché coperto da assicurazione (come nella specie), per il combinato disposto dei citati articoli 4, lett. c, e 18 non ha azione diretta contro l'assicuratore, non avendo i trasportati diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, e rilevato altresì che tale esclusione (che trae origine anche dal disposto di cui al secondo comma dell'art. 2) "comporta una disparità di trattamento tra persone che versano nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati, riservando la legge l'azione di cui sopra unicamente ai danneggiati non trasportati", ha considerato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma secondo, 4, lett. c, e 18 della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui dette norme non pongono l'obbligo di assicurazione relativamente alla responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate e negano a dette persone l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.

2. - Davanti a questa Corte si é costituita Maria Crignola, parte civile nel procedimento penale a quo ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo la parte privata, la questione sarebbe fondata. L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato dalle norme denunciate, oltre che per le ragioni indicate in ordinanza, anche perché, in base al richiamo che l'art. 1 (comma primo) fa all'articolo 2054 del codice civile, l'obbligo dell'assicurazione riguarderebbe anche i soggetti del rapporto di trasporto (art. 1681 del codice civile); perché le vittime della strada (tra le quali rientrano le persone trasportate a qualsiasi titolo che subiscano danni per la circolazione dei veicoli a motore), data la finalità sociale della legge, non possono essere trattate in modo differenziato; perché il richiamo all'assunzione volontaria del rischio non é sufficiente ad escludere una parte dei trasportati; e perché infine, in caso di assicurazione volontaria per i trasportati, a questi é negata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ed agli stessi sono opponibili dall'assicuratore le eccezioni contrattuali, e poi "in altra occasione viene tutelata un'assunzione di rischio posta in essere volontariamente dall'assicurato".

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le deduzioni presentate dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare non fondata la questione. Osservato preliminarmente che l'assunto del tribunale é formulato genericamente ed apoditticamente, ha rilevato che nella differenziata disciplina di cui alle norme oggetto di denuncia, non poteva ravvisarsi alcuna irrazionale arbitrarietà. Infatti, é intuitiva la differenza tra la situazione del terzo, utente della strada e del trasportato dal veicolo che provoca l'incidente dannoso, atteso che quello si limita soltanto ad usare la strada e questo, invece, si sceglie liberamente il vettore e si assume volontariamente il rischio connesso alla conduzione e alla circolazione del mezzo, e sarebbero ipotizzabili collusioni tra trasportato e vettore. Ed in secondo luogo, é altrettanto innegabile la diversità delle situazioni previste dagli artt. 1, ultimo comma, e 2, comma secondo, ultima parte, e dall'art. 4, lett. c, essendo le prime qualificate da ulteriori, particolari circostanze ritenute dal legislatore tali da giustificare la più ampia tutela di un affidamento fondato su elementi obiettivi ed essendo invece le altre situazioni basate su mere valutazioni soggettive (dei trasportati).

4. - All'udienza del 18 dicembre 1974, l'avv. Pierangelo Parravicini, per la Crignola, e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive richieste ed hanno in queste insistito.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Como solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. c, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), perché non é prevista l'obbligatorietà del contratto di assicurazione per i danni riportati dalle persone trasportate e perché non é data a queste persone che abbiano riportato danno ancorché coperto da assicurazione, azione diretta nei confronti dell'assicuratore.

 

2. - La questione, sotto entrambi i profili, non é fondata. C'é anzitutto da ricordare che la normativa denunciata, e più propriamente l'art. 1, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 (che non é stato richiamato in modo specifico nell'ordinanza), trova riscontro nella Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, all. II, n. 9, con cui ciascuna delle parti si é riservato di escludere dall'obbligo dell'assicurazione i danni causati alle persone trasportate dal veicolo che ha causato il danno in caso di trasporto a titolo gratuito o di cortesia; e che il legislatore italiano ha disciplinato la materia, relativamente alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, dei veicoli a motore senza guida di rotaie e relativamente alla copertura dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, disponendo che l'assicurazione deve comprendere "la responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone" (art. 1, comma terzo, cit.) ed escludendo quindi dall'assicurazione obbligatoria la responsabilità civile per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli diversi da quelli indicati.

E va ancora precisato che il giudice a quo, nel prospettare la questione, non si é soffermato sulla disparità di trattamento che si é così venuta a determinare nell'ambito della categoria delle persone trasportate dai veicoli che hanno ad esse causato il danno, sebbene, e unicamente, sul fatto che dette persone non sono considerate terzi (art. 4, lett. c) e, non essendovi in relazione ai veicoli che le trasportano obbligo di assicurazione, non hanno azione diretta nei confronti dell'assicuratore (ed anche nel caso in cui abbiano riportato danno coperto da assicurazione volontaria).

"Terzi", invero, sono le persone a cui sia prodotto un danno per la circolazione di un veicolo senza guida di rotaie e che per ciò hanno diritto ad essere risarcite dal conducente e dal proprietario (o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio) del veicolo, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 del codice civile; e tra codesti terzi proprio in base a tale norma non rientrano le persone trasportate. La legge n. 990 del 1969, che fa espresso riferimento all'articolo del codice civile ora ricordato, é stata introdotta nel sistema per garantire i diritti delle persone che abbiano subito un danno causato da un veicolo (o natante) a motore, mediante l'instaurazione di un regime d'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, e quindi l'assicurazione che copre il veicolo e per cui é posto legislativamente l'obbligo si riferisce di regola alla responsabilità civile ex art. 2054 del codice civile.

Da ciò consegue che la situazione di fatto e giuridica della persona trasportata dal veicolo che ad essa ha causato il danno e quella del "terzo" risultano diverse.

Ogni ragione di responsabilità tra conducente del veicolo e persona trasportata che subisca un danno per fatto e colpa del conducente, infatti, si pone e si risolve nell'ambito del rapporto di trasporto (e resta a parte la possibilità che ricorrano o concorrano profili di responsabilità extracontrattuale), ed invece la seconda situazione é caratterizzata dalla normale estraneità del terzo nei confronti del responsabile civile.

Il danno sofferto dai "terzi" e quello subito dalle persone trasportate si ricollegano a differenti premesse: perché stanno su piani diversi chi rimane estraneo alla circolazione del veicolo e non é in condizione, per circostanze di tempo e di luogo, di prevedere ed evitare il danno e chi, invece, partecipa alla circolazione del veicolo ed ha modo, usando l'ordinaria diligenza, di evitare o contenere il danno e comunque sa che, richiedendo o accettando il trasporto, può andare incontro a pericoli e danni derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale é trasportato, ed affronta scientemente i rischi del trasporto confidando o dovendo confidare sulla solvibilità del vettore a cui si affida.

La lamentata violazione del principio di eguaglianza, pertanto, non sussiste sotto il primo dei due profili indicati dal giudice a quo, perché i terzi e le persone trasportate, a differenza di quanto assume il tribunale di Como, non versano nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati, e comunque non é irrazionale che il legislatore abbia considerato non eguali le rispettive posizioni.

D'altra parte, che per il risarcimento del danno subito la persona trasportata non abbia azione diretta contro l'assicuratore, si spiega agevolmente solo che si consideri che il fondamento della spettanza di codesta azione al terzo danneggiato non risiede nell'essere il rischio assicurato (cosa questa che, come nella specie, può aversi in base ad un espresso patto) ma nell'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile come garanzia per il terzo, e quindi nello speciale regime instaurato con la legge n. 990 del 1969. E poi, la persona trasportata, nell'ipotesi di assicurazione volontaria del rischio della responsabilità civile, non viene a sopportare in proprio il danno che abbia subito, giacché ha azione contro l'autore e questi, in quanto assicurato, ha diritto d'essere tenuto indenne, entro i limiti convenuti, da parte dell'assicuratore.

Con la conseguenza, in base alle considerazioni che precedono, che non risulta costituzionalmente illegittima, sotto gli indicati profili, la disciplina della materia in atto vigente.

Ciò, tuttavia, non esclude che questa possa, sul punto, essere modificata nel senso di una maggiore estensione del campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria e vengano, così, a trovare soddisfazione le istanze al riguardo avanzate da più parti in sede di discussione ed approvazione della ripetuta legge n. 990 del 1969 ed allora non accolte in quanto si é ritenuto di dover introdurre il nuovo regime di assicurazione in modo graduale e di non poter rendere ancora più gravi gli oneri per l'assicurato.

        PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. c, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO  - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI  - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.