Ordinanza n. 150/2000

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ORDINANZA N. 150

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI         

- Cesare RUPERTO    

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 27 ottobre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on Mario Borghezio nei confronti del dott. Luigi Tennirelli, promosso dal Tribunale di Novara – sezione penale, con ricorso depositato il 19 gennaio 2000 ed iscritto al n. 142 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico dell’on. Mario Borghezio – imputato dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia, in conseguenza delle dichiarazioni rilasciate nei confronti del dott. Luigi Tennirelli, segretario comunale di Novara –, il Tribunale di Novara, con ordinanza del 16 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 27 ottobre 1999 con la quale quest’ultima, accogliendo le proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che le opinioni manifestate dall’on. Borghezio sono da ritenersi espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, nel caso specifico, in data 18 ottobre 1996 il deputato Borghezio aveva formulato, sia ai giornalisti di alcune testate televisive locali di Novara, sia nel corso di una successiva manifestazione pubblica, delle accuse nei confronti del dott. Tennirelli, a causa del comportamento da questi tenuto in una seduta del Consiglio comunale di Novara, affermando: "… rispondiamo come governo della Padania alla provocazione antidemocratica del solito terronaccio paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo occhialuto, a controllare e ad inficiare le libere determinazioni dell’autonomia locale; … questo termine terronaccio é un termine eufemistico … tra militanti duri e puri della vecchia guardia leghista avrei usato sicuramente un termine molto più appropriato ai modi di fare antidemocratici, incivili, beceri di un rappresentante del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione di mostrare il suo volto razzista … attraverso personaggi gauleiter". Inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo l’on. Borghezio aveva aggiunto: "… non é igienico che l’ex segretario comunale innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del Consiglio comunale. Per usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, questo é un avvertimento";

che, secondo il Tribunale di Novara, non sussisterebbe alcuna connessione della condotta contestata al deputato Borghezio con la sua attività parlamentare, in particolare con l’interrogazione da lui presentata alla Camera il 17 ottobre 1996 (ossia il giorno precedente rispetto alle dichiarazioni contestate): le dichiarazioni incriminate non rappresenterebbero, infatti, la mera divulgazione della suddetta interrogazione, ma si tradurrebbero in una condotta autonoma, ancorchè riconducibile alla medesima vicenda;

che, peraltro, non potendo disattendere la delibera di insindacabilità, il Tribunale di Novara ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine al corretto esercizio del potere della Camera di valutare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale é chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto;

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Novara – essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parte di conflitti di attribuzione –, sia la Camera dei deputati – in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 11 e 58 del 2000 e le ordinanze nn. 16 e 91 del 2000) –;

che, quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere spettante alla Camera di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri nell’esercizio delle loro funzioni (cfr., da ultimo, le pronunce sopra citate);

che la forma dell’ordinanza, utilizzata dal Tribunale per proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto – ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti –, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 10, 11 e 82 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Novara nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Novara, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.