ORDINANZA N. 261
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997 con la quale é stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti di David M. Sassoli con ricorso depositato il 9 marzo 1998 ed iscritto al n. 90 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale contro il membro del Parlamento Cesare Previti per il reato di diffamazione, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare la insindacabilità dei fatti ascritti al Previti stesso, poichè essi non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, in particolare, il parlamentare risulta imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, a mezzo stampa, offeso la reputazione del giornalista Sassoli David Maria, rilasciando dichiarazioni - destinate ai mezzi d'informazione ed effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA del 15 maggio 1995 - nelle quali lo indicava "come partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad annebbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche";
che - eccepita dalla difesa dell'indagato l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione e trasmessi gli atti alla Camera dei deputati - questa, in data 22 ottobre 1997, ha deliberato che i fatti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
che a parere del GIP - anche sulla base della giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare delle affermazioni contenute nella sentenza n. 375 del 1997 circa la riferibilità dell'atto alla funzione parlamentare, la quale può sì svolgersi in forma libera ma non può coincidere con l'intera attività politica, a meno di non trasformare la prerogativa in privilegio personale - la condotta ascritta all'imputato non può essere in tal modo qualificata, mancando alcun tipo di connessione tra la funzione parlamentare e "la circostanza strettamente personale da cui sono scaturite le sue dichiarazioni all'ANSA".
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che, in conformità al principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (cfr., da ultimo, sentenza n. 265 del 1997 ed ordinanza n. 37 del 1998), dev'essere riconosciuta la legittimazione del GIP del Tribunale di Roma a sollevare il presente conflitto;
che, del pari, la Camera dei deputati é legittimata ad esserne parte, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. (v., oltre la citata sentenza n. 265 del 1997, le ordinanze nn. 132, 251 e 325 del 1997);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. (cfr. sentenze nn. 265, 375 e ordinanza n. 442 del 1997);
che dal ricorso possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Presidente: Giuliano VASSALLI
Redattore: Cesare RUPERTO
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.