Sentenza n. 3 del 1998

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SENTENZA N.3

 

ANNO 1998

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dal Pretore di Livorno sul ricorso proposto dalla Associazione cassa nazionale del notariato contro Cocchini Roberta iscritta al n. 1377 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione cassa nazionale del notariato e di Cocchini Roberta;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Massimo Luciani e Maurizio Pinnavò per l'Associazione cassa nazionale del notariato.

Ritenuto in fatto

 

1.- Nel corso di una controversia promossa dalla Cassa nazionale del notariato nei confronti del notaio Cocchini Roberta, il Pretore di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste).

Ad avviso del rimettente la norma impugnata, nel prevedere che alla lavoratrice libera professionista venga corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto nonchè per i tre mesi successivi, non impone come condizione per l'erogazione di tale somma che la lavoratrice si astenga effettivamente dal lavoro. Ne deriva che, mentre per le lavoratrici subordinate la legge n. 1204 del 1971 impone l'astensione dal lavoro nei cinque mesi sopra indicati, altrettanto non é stato previsto per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, il cui trattamento é regolato da altre leggi. A conferma della esattezza di tale interpretazione, il Pretore rileva sia che il legislatore avrebbe potuto imporre anche a queste categorie un periodo di astensione obbligatoria, sia che l'indennità deve essere corrisposta anche nei casi di aborto o di adozione.

Il giudice a quo osserva poi che un simile impianto normativo urta contro gli altri precetti costituzionali sopra indicati: in primo luogo, perchè consente alle lavoratrici in questione di duplicare il proprio reddito, percependo l'indennità a carico della Cassa di previdenza e continuando nel frattempo a lavorare; in secondo luogo perchè, incentivando la donna a proseguire nell'attività lavorativa anche in un momento così delicato della vita, finisce col ledere il diritto alla salute della madre e del bambino, con ciò vulnerando gli artt. 32 e 37 della Costituzione.

In punto di rilevanza, infine, il rimettente osserva che tale requisito sussiste poichè nella controversia sottoposta al suo esame la Cassa del notariato si rifiutava di corrispondere l'indennità al notaio proprio in considerazione della mancata astensione dal lavoro durante una parte del periodo in contestazione.

2.- Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si é costituita l'associazione Cassa nazionale del notariato, chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede che l'indennità ivi descritta sia corrisposta a condizione ed in proporzione ai periodi di effettiva astensione dal lavoro.

La Cassa del notariato premette che la tutela delle lavoratrici madri é affidata a tre leggi sostanzialmente connesse: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riguarda il lavoro subordinato e che prevede espressamente il divieto di adibire la lavoratrice alle mansioni per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi; la legge 29 dicembre 1987, n. 546, relativa alle lavoratrici autonome, e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che estende l'indennità di maternità anche alle libere professioniste.

Rileva la parte privata che l'interpretazione censurata dal rimettente rende palese l'illegittimità costituzionale della norma in esame, alla luce delle numerose pronunce di questa Corte sull'argomento.

In particolare, con le sentenze n. 1 del 1987, n. 132 del 1991, n. 179 del 1993 e n. 181 del 1993, é stato chiarito che l'indennità di maternità é finalizzata soprattutto alla protezione della vita nascente, fornendo alla madre un sussidio economico che le consenta di non diminuire in maniera eccessiva il proprio precedente tenore di vita.

Per la Cassa é evidente che attribuire tale provvidenza economica anche alla lavoratrice madre che non si astiene dal lavoro si risolverebbe in una totale vanificazione degli obiettivi fissati dal legislatore e riconosciuti da questa Corte, che sono quelli di disincentivare il lavoro, in vista di una maggiore tutela della salute della donna e del bambino. Nel caso del notaio, in particolare, non sussisterebbe alcuna difficoltà di verifica dell'effettività dell'astensione, in considerazione della particolare struttura della professione notarile, per la quale é prevista obbligatoriamente la nomina di un sostituto nel caso di un qualsiasi impedimento del titolare (art. 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Rileva inoltre la Cassa del notariato che la questione in esame é speculare a quella decisa con la recente sentenza n. 407 del 1996 in materia di indennità giudiziaria alle donne magistrato. In quell'occasione, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione il principio in base al quale la percezione dell'indennità é condizionata all'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie; nel presente caso, quindi, la provvidenza economica deve essere subordinata all'effettiva astensione dal lavoro. D'altronde, se é vero che la Corte ha sempre ribadito la diversità tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, é altrettanto vero che la ragionevolezza del diverso trattamento deve essere di volta in volta valutata; e di fronte all'evento maternità, che coinvolge principi costituzionali fondamentali quali il diritto alla salute, le due categorie di lavoratrici debbono essere poste sullo stesso piano. In tal senso si orienta, anche, la direttiva CEE del Consiglio n. 86/613 dell'11 dicembre 1986, la quale espressamente ricollega la possibilità delle lavoratrici autonome di "ricevere prestazioni in denaro ... nel caso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità".

3.- In prossimità dell'udienza la Cassa nazionale del notariato ha presentato un'articolata memoria, richiamando numerose altre sentenze di questa Corte ed insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Ribadisce innanzitutto la parte che l'attribuzione dell'indennità di maternità alle libere professioniste che abbiano continuato a svolgere attività lavorativa si risolve in un'indebita regalia a favore delle stesse, in aperto contrasto con gli articoli 32 e 37 Cost. Ed infatti, se é indubbio che non é possibile costringere le lavoratrici autonome e le libere professioniste ad astenersi dal lavoro, é pure giusto che, ove sia accertato che la donna ha continuato a lavorare, in quel periodo non le venga consentito di lucrare un secondo reddito.

Osserva poi la Cassa che la disciplina in esame non può giustificarsi neppure alla luce del principio di solidarietà, poichè l'attribuzione alle libere professioniste di somme di denaro senza la corrispondente astensione dal lavoro - e quindi senza una adeguata tutela della salute del bambino - determina un aggravio di costi per tutti i componenti della categoria, i quali vedono sottrarsi risorse che potrebbero essere meglio impiegate.

Rileva infine la parte privata che un cospicuo orientamento della giurisprudenza di merito, accogliendo la lettura della norma impugnata conforme a quella proposta dalla stessa Cassa, ha ritenuto di dover interpretare tale norma nel senso che l'indennità viene riconosciuta alle donne notaio solo a condizione che le stesse si astengano effettivamente dal lavoro; con ciò seguendo il canone ermeneutico più volte propugnato da questa Corte secondo cui la norma va interpretata, in caso di diverse possibili letture, secundum Constitutionem. A parere della Cassa, tuttavia, la delicatezza della materia e le esigenze di certezza del diritto dovrebbero suggerire alla Corte - una volta investita della questione - una sentenza di accoglimento o una sentenza additiva di principio nel senso più favorevole alla centralità dell'interesse del bambino.

4.- In prossimità dell'udienza il notaio Cocchini Roberta ha depositato, ma fuori termine, atto di costituzione e memoria.

Considerato in diritto

 

1.- Il Pretore di Livorno dubita che l'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), nella parte in cui prevede - secondo l'interpretazione proposta dallo stesso rimettente - che l'indennità di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera professionista (nella specie, notaio) indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro, sia in contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione.

2.- Il giudice a quo riconduce alla disposizione contestata una plausibile interpretazione che egli ritiene di fare propria, ma di cui sospetta l'incostituzionalità; e ciò é sufficiente - come più volte affermato (sentenza n. 58 del 1995; sentenza n. 463 del 1994; sentenza 103 del 1993 e altre) - ad investire validamente questa Corte del compito di valutare se la norma così interpretata contrasti con la Costituzione.

Allo scopo di inquadrare la censura nei suoi esatti confini, va subito precisato che il parametro dell'art. 37 Cost. é stato impropriamente richiamato, poichè lo stesso, come già affermato in altra occasione (sentenza n. 181 del 1993), attiene soltanto alla tutela del lavoro subordinato, restando del tutto estraneo al lavoro autonomo ed a quello dei liberi professionisti.

3.- La questione, peraltro, é infondata anche in rapporto agli altri parametri costituzionali invocati.

Circa la dedotta disparità di trattamento é opportuno richiamare le pronunce (v. sentenze n. 31 del 1986, n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994) in cui questa Corte ha ravvisato una netta differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Pur trattandosi, infatti, di due tipi del medesimo fenomeno, evidentemente essi hanno peculiari caratteristiche, sicchè gli strumenti di tutela che le leggi ordinarie apprestano per l'uno non possono ritenersi automaticamente applicabili anche all'altro. E questo, se vale come criterio generale per la legislazione del lavoro, si riscontra in particolare nella tutela della maternità, materia in cui il legislatore é intervenuto dettando normative specifiche.

La disciplina concernente le lavoratrici madri é in gran parte affidata a tre diverse fonti normative: la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riguarda il lavoro subordinato e che prevede il divieto di adibire la lavoratrice alle mansioni per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi; la legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che riguarda le libere professioniste. Queste ultime due leggi, anche se in linea di continuità con la prima (come risulta dai lavori parlamentari) nel prevedere il diritto della donna lavoratrice a percepire detta indennità, non hanno recepito integralmente tutte le provvidenze contenute nella legge n. 1204 del 1971; tant'é che, già con la sentenza n. 181 del 1993, questa Corte é stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 546 del 1987 nella parte in cui tale norma non prevede anche per le lavoratrici autonome il diritto all'indennità per astensione anticipata dal lavoro, di cui all'art. 5 della legge n. 1204 del 1971, in caso di provvedimento dell'Ispettorato del lavoro.

La diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, riflessa nelle leggi citate e posta a fondamento delle menzionate sentenze n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994, non può che essere ribadita nell'odierna decisione. Mentre infatti, per le lavoratrici dipendenti, soggette ad una etero-direzione della loro attività, la legge ha dovuto imporre ai datori il divieto di impegnare le gestanti negli ultimi due mesi di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto, il diverso sistema di autogestione dell'attività consente alle donne professioniste di scegliere liberamente modalità di lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente interesse del figlio. In proposito questa Corte ha già affermato (nella citata sentenza n. 181 del 1993) che "non mancano certo delle differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare la normale attività lavorativa".

D'altra parte, proprio in considerazione dei diversi ritmi delle libere professioni, sarebbe complesso esigere e verificare l'osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di lavoratrici l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto.

Dalle considerazioni svolte si deve, dunque, concludere che nel caso di specie non sussiste violazione del principio di eguaglianza, stante la non comparabilità delle situazioni poste a raffronto.

4.- Infondate risultano anche le censure mosse alla norma impugnata sotto il profilo dell'art. 32 Cost., e ciò anche alla luce dei principi fondamentali enucleati in proposito dalla giurisprudenza costituzionale.

Fin dalla sentenza n. 1 del 1987 la Corte ha sottolineato il profondo collegamento esistente tra la protezione della maternità ed il ruolo fondamentale che la madre esercita nel periodo cruciale per la vita del bambino. In quell'occasione é stato affermato che la tutela della madre "non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la salute". Tali indicazioni, sostanzialmente riprese nelle sentenze n. 276 del 1988, n. 332 del 1988 e n. 61 del 1991, hanno trovato un'ulteriore esplicitazione nella sentenza n. 132 del 1991; qui la Corte, chiamata a scrutinare la legittimità dell'indennità di maternità fissata dalla legge n. 1204 del 1971, ha avuto occasione di chiarire che la medesima "serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità si ricolleghi uno stato di bisogno economico".

In altri termini, il sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre ha un duplice obiettivo: tutelare la salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro, ed evitare nel contempo che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno, o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita. L'essenziale, quindi, é che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenità, di modo che non vengano a frapporsi "nè ostacoli, nè remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio" (sentenza n. 423 del 1995).

Se questi sono i corretti presupposti dai quali prendere le mosse, si osserva che, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale. Ciò può avvenire lasciando che la lavoratrice svolga detta funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col felice avvio della nuova vita umana. La probabile diminuzione del reddito a motivo della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non incide, comunque, sulla predetta necessaria serenità se compensata dal sostegno economico proveniente dalla solidarietà della categoria cui la donna appartiene.

Da tali considerazioni risulta pertanto che la norma impugnata, pur interpretata nel senso che al giudice rimettente appare viziato da incostituzionalità, non determinando oggettivi ostacoli allo svolgimento del ruolo materno, non urta con il precetto dell'art. 32 Cost. La tutela costituzionale del diritto alla salute della donna e del bambino, infatti, non é vulnerata dall'esistenza di una norma che, per una particolare categoria di lavoratrici, stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.