SENTENZA N.433
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di Sassari, nel procedimento penale a carico di C.D., iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un minore imputato di tentato omicidio, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, il Tribunale per i minorenni di Sassari, su eccezione della difesa della persona offesa dal reato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che <<nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non é ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato>>.
Nel prospettare la questione il rimettente si mostra consapevole delle ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere il divieto di costituzione di parte civile, fra le quali quella principale di evitare l'esasperazione del contrasto di interessi sub iudice e il conseguente determinarsi di una maggiore tensione processuale; tuttavia ritiene che tale pericolo possa essere scongiurato attraverso gli strumenti e le cautele già predisposti dalla legge per la conduzione del processo, "senza sacrificio (oltrechè dei principi della economia processuale e della unità della giurisdizione) delle ragioni anch'esse costituzionalmente garantite della persona offesa".
Il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni della difesa della persona offesa, ritiene non manifestamente infondate le censure mosse alla norma impugnata in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost.: a suo giudizio, infatti, il divieto di costituzione di parte civile non solo viola il principio di uguaglianza in quanto pone la persona offesa dal reato ascritto a un minore in una posizione deteriore rispetto a quella dell'offeso da un reato attribuito ad un maggiorenne, ma comprime irragionevolmente il diritto del danneggiato di agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni, riducendone le possibilità di difesa anche in considerazione dei limiti alla prova stabiliti nel processo civile.
2. - Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
Ritiene l'Avvocatura che la garanzia del diritto di difesa non eleva a regola costituzionale quella del simultaneus processus civile e penale; é quindi ammissibile in astratto una disciplina differenziata dell'esercizio dell'azione civile in relazione a differenti specie di processo penale, purchè la differenza sia congruente con quella dei due tipi di processo o sia giustificata dalla tutela di altri interessi preminenti. In proposito si richiama la sentenza costituzionale n. 60 del 1996 nella quale la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, codice penale militare di pace che prevedeva il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, ha affermato che l'analoga preclusione stabilita per il processo minorile non é priva di ragionevole giustificazione in quanto diretta a tutelare <<la personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata>>.
Osserva, inoltre, l'Avvocatura che la norma impugnata attua la direttiva di cui all'art. 3, lettera b), della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (l. 16 febbraio 1987, n. 81) ed é in linea con il punto n. 3 della Raccomandazione 87/20 del Consiglio d'Europa, dove é sottolineata l'importanza delle procedure c.d. di mediazione atte a ricomporre il conflitto fra minorenne e persona offesa dal reato.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale per i minorenni di Sassari dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che " nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non é ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato" .
La questione é sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice rimettente, da un lato la persona offesa da un reato commesso da un minorenne verrebbe a trovarsi in una posizione deteriore rispetto all'offeso da un reato attribuito ad un maggiorenne, dall'altro risulterebbe sacrificato il suo diritto ad agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni e sarebbero ridotte le sue possibilità di difesa, anche in considerazione dei limiti di prova stabiliti nel processo civile. Il giudice rimettente precisa di avere presenti le ragioni di rilievo costituzionale, riconducibili agli articoli 27, terzo comma, e 30, secondo comma, della Costituzione, che hanno indotto il legislatore a prevedere il divieto di costituzione di parte civile nel procedimento penale minorile, ma ritiene che le esigenze di evitare l'esasperazione del contrasto di interessi sub iudice determinata dalla presenza della parte civile e le conseguenti maggiori tensioni processuali possano essere soddisfatte dagli strumenti e dalle cautele predisposti dalla legge in tema di conduzione del processo nei confronti di imputati minorenni, senza che sia necessario sacrificare le ragioni, anche esse costituzionalmente garantite, della persona offesa.
2. - La questione non é fondata.
3. - Nell'affrontare in via generale il tema dei rapporti tra azione civile e processo penale, questa Corte ha avuto occasione di affermare, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, che " la separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela giurisdizionale, che generalmente é alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale [...] quello [...] della speditezza del processo penale" , ed ha altresì rilevato che " l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile" (v. sentenza n. 171 del 1982, nonchè, sul carattere accessorio dell'azione civile nel processo penale, sentenze n. 39 del 1982, n. 169 del 1975, n. 206 del 1971).
L'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilità di separare l'azione civile dal processo penale: da un lato la Corte ha valutato con favore che " rispetto al codice previgente si é abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale, [...] e si é optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale, in coerenza con il sistema del rito accusatorio" (sentenza n. 192 del 1991), dall'altro ha ribadito che " la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella del simultaneus processus" (sentenza n. 60 del 1996). Coerente con questa impostazione é l'esclusione dell'illegittimità costituzionale del divieto, imposto al giudice dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., di decidere, in sede di applicazione della pena su richiesta, sulla domanda della parte civile, in base al rilievo assorbente che l'eccezione di illegittimità avrebbe fondamento solo se l'esercizio dell'azione civile nel processo penale " si profilasse come l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato danno" (sentenza n. 443 del 1990).
4. - Così delineati i rapporti tra azione civile e processo penale, deve ritenersi che le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela degli interessi del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile.
Nelle relazioni ai vari disegni di legge che si sono susseguiti sino all'approvazione della seconda legge-delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81) e, poi, nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, il divieto di costituzione di parte civile trova ragione nelle esigenze di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di non appesantire la rapidità e snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero.
Gli obiettivi perseguiti in via generale dal processo penale minorile hanno trovato favorevole riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, che ha insistito sulla necessità di privilegiare le finalità di tutela della personalità del minore, strettamente connesse all'esigenza di sottrarlo il più rapidamente possibile alla sfera del processo (vedi ordinanza n. 103 del 1997 e sentenza n. 250 del 1991), nonchè sulla natura derogatoria dei criteri stabiliti dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario (sentenza n. 77 del 1993) e sulla ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo ordinario (sentenza n. 135 del 1995, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nel processo minorile).
Sulla stessa linea di queste decisioni, assume particolare significato - per quanto riguarda la specifica questione sottoposta all'esame della Corte - la già menzionata sentenza n. 60 del 1996: nell'accogliere per irragionevolezza della disciplina la questione di legittimità costituzionale del divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, la Corte ha precisato che analoghe considerazioni non potrebbero valere per il processo minorile, in quanto l'esclusione della parte civile trova " una sua significativa motivazione nel 'tutelare la personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata'" .
La disciplina di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale si pone inoltre in perfetta assonanza con gli indirizzi espressi dagli organismi internazionali in tema di amministrazione della giustizia minorile: basterà qui menzionare la Risoluzione n. 40/33 approvata nella Sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985 (punto 14.2: " la procedura seguita deve tendere a proteggere al meglio gli interessi del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di comprensione, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi liberamente" ) e la Raccomandazione n. R(87)20 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile del 17 settembre 1987 (punto 2: in tema di sviluppo delle procedure " di degiurisdizionalizzazione" e di ricomposizione del conflitto tra minore e vittima del reato al fine di favorire la rapida uscita del minore dal circuito giudiziario).
5. - Dalle considerazioni svolte sui rapporti tra azione civile e processo penale e dalla riaffermazione dell'esigenza primaria del recupero del minorenne, a cui é ispirato, anche alla luce degli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, il relativo procedimento penale, consegue l'infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Guido NEPPI MODONA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.