Sentenza n. 443 del 1990

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SENTENZA N.443

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1990 dal Pretore di Roma nel processo penale a carico di Mallia Salvatore, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Prima dell'apertura di un dibattimento davanti al Pretore di Roma, imputato e pubblico ministero chiedevano l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

 

Su eccezione della parte civile costituita, il Pretore, con ordinanza dei 23 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, "laddove le norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi é costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi".

 

Il diritto di azione, assicurato dagli artt. 74 e seguenti del codice di procedura penale, come "espressione primaria" dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, risulterebbe vulnerato a causa delle limitazioni imposte dalle norme denunciate: e ciò perchè, nonostante all'esercizio dell'azione civile in sede penale siano collegati "rilevanti effetti giuridici e sostanziali, quanto alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento" (artt. 538, 539, 540), risulterebbero vanificati "non solo la tutela giudiziaria riconosciuta alla persona offesa dal reato nel giudizio penale, ma anche gli effetti rilevanti da tale costituzione derivanti, e ascrivibili ad una previsione legislativa di "maggior favore" per il danneggiato, già previsti sotto la vigenza del vecchio c.p.p. e reiterati con l'entrata in vigore del nuovo, identificabili nella possibilità per il giudice penale di liquidare integralmente il danno subito dalla parte civile, di accordare a quest'ultima una provvisionale" e, infine, "di dichiarare provvisoriamente esecutivi i capi civili della sentenza".

 

E ciò nonostante che il legislatore del 1988 non abbia, in via di principio, escluso la possibilità di far valere la pretesa civile nei procedimenti penali "speciali" caratterizzati dalla mancanza della fase dibattimentale: come é dimostrato dalla tutela assicurata alla parte civile nel giudizio abbreviato, procedimento che, a differenza dell'applicazione della pena su richiesta (v. art. 445, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale), attiene alla sola scelta del rito e che non comporta, quindi, come immancabile punto di approdo, una decisione di condanna.

 

Sarebbe, inoltre, violato il principio del giudice naturale precostituito per legge, perchè "l'opzione dei rito speciale" preclude al giudice penale, "nel caso di costituzione di parte civile, di prendere in esame le istanze formulate da quest'ultima, così sottraendo all'autorità giudiziaria penale competente ai sensi dell'art. 74 c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) - in ordine ai diritti fatti valere in quella sede dai soggetti danneggiati dal reato - ogni decisione di carattere restitutorio o risarcitorio devoluti alla sua cognizione".

 

Risulterebbe, infine, violato il principio di eguaglianza: in primo luogo, perchè i "benefici sostanziali quoad poenam" sono concessi all'imputato "a tutto scapito della parte civile". In secondo luogo, perchè si darebbe vita ad un'irrazionale disparità di trattamento fra il danneggiato da un reato "la cui previsione sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni di reclusione) consente all'imputato di far ricorso all'istituto dell'applicazione su richiesta della pena" e il danneggiato da un reato per cui non é consentita l'applicazione della pena su richiesta, in quanto solo quest'ultimo soggetto può "esplicare immediatamente nel processo penale la propria azione civile, con tutti gli innegabili benefici e vantaggi inscindibilmente insiti a tale scelta". In terzo luogo, perchè, "a fronte di un identico reato, un imputato "può avvalersi" dell'istituto in oggetto, con esclusione della parte civile, difformemente da un altro imputato ch7e definisca la causa penale in via ordinaria".

 

Il legislatore avrebbe, cioé, posto a fondamento dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta "l'astratta valutazione di gravità dei reati", prescindendo da ogni verifica quanto alle conseguenze civili di ciascun reato. Un criterio arbitrario perchè "a parità di condizioni, ossia di soggetti egualmente lesi dalla commissione di un reato, il legislatore ha configurato un sistema discriminatorio, escludendo di fatto - per una categoria di parti offese - il ricorso a rimedi giudiziari più celeri quali la costituzione di parte civile". Senza contare l'efficacia vincolante degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale alla stregua del disposto dell'art. 651 del nuovo codice di rito.

 

2.- L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, dei 16 maggio 1990.

 

3. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte con riferimento al giudizio instaurato dall'ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal Tribunale di Busto Arsizio, giudizio definito da questa Corte con ordinanza n. 129 del 1990.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Pretore di Roma sottopone al vaglio di questa Corte gli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, < laddove> rispettivamente < prevedono: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi>.

 

Le due norme impugnate, relative entrambe a quel particolare procedimento speciale denominato < applicazione della pena su richiesta delle parti>, sarebbero in contrasto, anzitutto, con l'art. 24, primo comma, della Costituzione perchè < < importano un'ingiustificata limitazione della tutela giudiziaria riconosciuta alla persona offesa dal reato nel giudizio penale>; < inoltre>, con l'art. 25, primo comma, perchè-ed è preoccupazione che attiene essenzialmente alla questione riguardante l'art. 444, secondo comma - < l'opzione per il rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta impedisce al giudice adìto, in caso di costituzione di parte civile, di prendere in esame le istanze formulate da quest'ultima>; infine, con l'art. 3, sia perchè i notevoli benefici sostanziali e processuali riconosciuti all'imputato dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale vanno < del tutto a scapito della parte civile>, sia perchè < la discriminazione sostanziale a carico di chi è stato leso nei propri interessi civili da un reato la cui previsione sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni di reclusione) consente all'imputato di far ricorso all'istituto dell'applicazione su richiesta della pena>, rispetto < a chi è stato leso da un reato che non può essere definito ai sensi degli articoli in esame>, non sembra confortata < < da alcuna plausibile e giustificabile scelta>, sia perchè altrettanto ingiustificata appare la discriminazione < ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fronte di un identico reato, un imputato si avvalga dell'istituto in oggetto, con esclusione della parte civile, difformemente da un altro imputato che definisce la causa penale in via ordinaria>.

 

2.-In tal modo il giudice a quo viene a far sue, parola per parola, le argomentazioni svolte e le conclusioni tratte nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Busto Arsizio, nei cui confronti la Corte si è, frattanto, pronunciata con l'ordinanza n. 129 del 1990, dichiarando manifestamente inammissibili - in quanto sollevate durante un procedimento, che, già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, era da intendersi assoggettato non alla disciplina di quest'ultimo, bensì alla disciplina transitoria-le stesse questioni di legittimità qui ripresentate.

 

L'ostacolo allora frappostosi all'ulteriore esame dei dubbi avanzati dal Tribunale di Busto Arsizio appare, questa volta, insussistente, avendo il procedimento di competenza del Pretore di Roma avuto inizio dopo l'entrata in vigore del codice del 1988.

 

Ciò non significa, peraltro, che tutte le nuove questioni presentino il necessario requisito della rilevanza. Ne sono prive quelle aventi ad oggetto l'art. 445, secondo comma, o, più precisamente, il secondo periodo di tale comma, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione: infatti , la norma che nega alla < sentenza prevista dall'articolo 444, secondo comma> efficacia nei giudizi civili o amministrativi, riguardando le parti di questi giudizi, mai potrebbe trovare applicazione in un giudizio penale, com'è il giudizio a quo. Tali questioni vanno, pertanto, dichiarate manifestamente inammissibili, qualunque possa essere la sorte delle questioni aventi ad oggetto l'art. 444, secondo comma, o, più precisamente, l'ultimo periodo di tale comma, che, concernendo uno dei limiti cui i poteri del giudice sono sottoposti nello speciale giudizio disciplinato dagli artt. 444-448 del nuovo codice, trova immediata applicazione in sede penale.

 

3. -Nell'affrontare il merito delle questioni che, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione, investono l'art. 444, secondo comma, nella parte in cui prevede che < < Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda>, si profila come premessa necessaria l'individuazione dei possibili contenuti della < domanda> della parte civile sottratta alla cognizione del giudice penale quando venga disposta con sentenza l'applicazione della pena consensualmente indicata dall'imputato e dal pubblico ministero. Tali contenuti sono, infatti, così svariati da rendere ipotizzabile, anche perchè praticamente combinabili tra loro in diversi modi, una non univoca incidenza dei parametri costituzionali invocati sulla legittimità della globale sottrazione delle domande della parte civile ai poteri di decisione del giudice penale.

 

Da un passaggio dell'ordinanza di remissione (< Al promuovimento dell'azione civile nel processo penale conseguono rilevanti effetti giuridici e sostanziali, quanto alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento -cfr. artt. 538, 539 e 540 del d.P.R. n. 447/1988 - che sarebbero esclusi dall'omessa pronuncia del giudice penale sulla domanda azionata dalla parte civile nel caso di giudizio conseguente alla richiesta formulata dall'imputato ex art. 444, secondo comma, del nuovo c.p.p.>, appunto approvato con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) si ricava che anche il giudice a quo ha prestato attenzione a questo aspetto: nell'art. 538 si parla di < domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno>, nell'art. 539 di < richiesta della parte civile> di condannare l'imputato < al pagamento di una provvisionale>, nell'art. 540 di < richiesta della parte civile> di dichiarare < provvisoriamente esecutiva> la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Ma l'arco dei contenuti è, in realtà, più ampio, se si tiene conto, sempre nell'ottica delle < domande> della parte civile, dell'art. 541, primo comma (cui si ricollega l'art. 153 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), ove, di riflesso all'accoglimento della < domanda di restituzione o di risarcimento del danno>, è prevista la condanna dell'imputato < al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che (il giudice) ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale>, e dell'art. 543, ove, ancora su < richiesta della parte civile>, è prevista la < pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 186 del codice penale>.

 

Tutto questo rientra, dunque, nell'esclusione, drasticamente e globalmente sancita dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, come la stessa ordinanza di rimessione sottolinea nelle parole conclusive della motivazione: a causa di tale esclusione, < l'emananda sentenza non potrebbe avere ad oggetto le statuizioni civili relative alla domanda formulata dalla parte civile costituita>.

 

4. -La prima questione di legittimità avente per oggetto la norma che preclude al giudice penale di decidere sulla < domanda> formulata dalla parte civile, nell'adottare come parametro di riferimento l'art. 24, primo comma, della Costituzione, si presenta imperniata su un'argomentazione di estrema sinteticità: inserendosi in un sistema che, grazie agli artt. 74 e seguenti del nuovo codice di procedura penale, definiti < espressione primaria della citata norma costituzionale>, consente al < soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero ai suoi successori universali> di esercitare nel processo penale < l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale>, l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale -con il precludere al giudice ogni decisione sulla domanda della parte civile in caso di applicazione della pena su richiesta - importerebbe < una ingiustificata limitazione> del precetto costituzionale che < assicura ad ogni cittadino la tutela giudiziaria dei propri diritti>, in quanto < vanificherebbe> la tutela giudiziaria riconosciuta in sede penale al soggetto al quale il reato ha recato danno.

 

Il contrasto con la garanzia costituzionale di cui all'art. 24 < vieppiù> risulterebbe da < un esame comparativo> dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, disciplinato dagli artt. 444-448, con l'istituto del giudizio abbreviato, disciplinato dagli artt. 438-443, dove, pur in presenza di < una scelta sul rito> operata dall'imputato e dal pubblico ministero, < è consentito al giudice di pronunciare sentenza sulla domanda presentata dalla parte civile>.

 

Poichè questo secondo argomento è palesemente privo di forza probante, tanto vale occuparsene subito, così da concentrare, poi, l'attenzione sui limiti che la norma de qua, in sè e per sè considerata, ingiustificatamente apporterebbe alla tutela giudiziaria della persona danneggiata dal reato.

 

4.1.-Il raffronto con il giudizio abbreviato in termini che chiamerebbero in causa non tanto l'art. 24, quanto l'art. 3 della Costituzione, non è per nulla conferente ai presenti fini.

 

Anzitutto, nel giudizio abbreviato il giudice può pronunciare sulla domanda della parte civile solamente se questa abbia < < accettato> il rito speciale (cfr. art. 441, terzo comma). Ma ciò dipende, prima ancora che da qualsiasi altra considerazione circa l'ambito dei poteri rispettivamente spettanti al giudice, dalla differenza strutturale fra i due riti: la scelta del giudizio abbreviato comporta, se condivisa dal giudice, la trasformazione del rito ordinario in rito speciale (non a caso, la costituzione di parte civile può intervenire anche dopo l'ordinanza con la quale sia stato disposto il giudizio abbreviato), mentre la concorde richiesta di applicazione della pena si risolve, se condivisa dal giudice, in un epilogo del processo.

 

Orbene, la possibilità per la parte civile di optare tra l'accettazione e la non accettazione del rito speciale, con antitetiche conseguenze sui poteri decisori del giudice in ordine all'azione civile, se può trovar posto in un giudizio che continua, non può certamente trovar posto in un giudizio che si chiude.

 

4.2-Ben maggiore attenzione richiede, a questo punto, l'altro argo mento culminante nel rilievo che la limitazione prevista dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, < vanificherebbe la tutela giurisdizionale riconosciuta... nel giudizio penale> al soggetto cui il reato ha recato danno.

 

Preso alla lettera, tale argomento non potrebbe non venire condiviso: precludere al giudice penale, come fa la norma in questione, tutte le statuizioni relative alla domanda formulata dalla parte civile significa sacrificare-proprio nel momento in cui il giudizio di primo grado giunge all'epilogo, cioè nel momento decisivo per le deliberazioni in favore della parte civile-chi si sia avvalso dello strumento messogli a disposizione per tutelare in sede penale il proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno. E ciò senza che vi sia stato nulla di addebitabile a lui (come, invece, nei casi, previsti dall'art. 81, primo comma, in cui < non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile>) o, più specificamente, una rinuncia a proseguire l'azione civile in sede penale (come, invece, nei casi previsti dall'art. 82 e, in definitiva, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato, ai sensi del già ricordato art. 441, terzo comma).

 

Ma tutto questo condurrebbe a ravvisare la lamentata violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione soltanto se l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno nel processo penale si profilasse come l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato danno, nel senso di non consentirgli l'utilizzazione di alcun'altra forma di tutela giudiziaria, una volta prescelta la via del processo penale.

 

Come già sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, la situazione presenta, invece, una fisionomia assai più articolata e complessa. Anzi, grazie al nuovo codice, l'ordinamento si è ancor maggiormente allontanato da tipi di soluzione tendenti a privilegiare l'intervento della giurisdizione penale rispetto all'intervento della giurisdizione civile.

 

A quanti si ritengono danneggiati da un reato è data, prima ancora della possibilità di esercitare la relativa azione civile in sede penale, la possibilità di proporla davanti al giudice civile, senza preclusioni di sorta. Anzi, con il nuovo codice questa soluzione viene considerata più favorevolmente di quel che non facesse il codice precedente. E ciò non tanto perchè l'esercizio dell'azione civile in sede penale può aver luogo solo < per l'udienza preliminare> o, successivamente, fino a che non sia iniziato il dibattimento, quanto perchè, in forza dell'art. 75, secondo comma, l'azione civile anteriormente proposta in sede civile < prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale>, allo stesso modo di quella < iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile>il tutto muovendo da un'ottica volta a favorire, sensibilmente innovando rispetto al passato, la separazione tra i due giudizi, in conformità a quella che dovrebbe essere una delle principali caratteristiche del sistema accusatorio, peraltro accolto in forma attenuata dalla legge delega del 1987, alla ricerca di un equilibrio fra molteplici esigenze di politica processuale, senza trascurare il peso della tradizione.

 

A conferma del tendenziale nuovo favor per la separazione stanno anche le non poche eccezioni espressamente apportate alla previsione dell'art. 75, ultimo comma, secondo cui < il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione> quando l'azione < < è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado>: le eccezioni riguardano i casi in cui si sospenda il processo penale per incapacità dell'imputato o la parte civile venga esclusa dal processo penale ai sensi dell'art. 88 o la stessa non abbia accettato il rito abbreviato o-ed è l'ipotesi che qui interessa direttamente - sia disposta con sentenza l'applicazione della pena su richiesta.

 

In tutti questi casi, anche se < la tutela giudiziaria riconosciuta nel processo penale> alla persona danneggiata rimane senza seguito e, quindi, senza sbocco, la possibilità di agire in giudizio per la tutela del diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno, proprio perchè suscettibile di estrinsecarsi per un'altra via sùbito percorribile liberamente, non può dirsi pregiudicata in modo irrimediabile.

 

Se è pur vero che la necessità o di far riprendere il cammino al processo civile o di instaurarlo ex novo comporterà altre non brevi attese, peraltro valutabili a suo tempo sotto forma di ulteriori danni, la limitazione (non la vanificazione) della tutela complessivamente prevista per il danneggiato non può dirsi priva di giustificazioni.

 

Come questa Corte ha più volte avuto occasione di osservare con riguardo al codice di procedura penale del 1930 (e, quindi, a maggior ragione, deve osservare ora con riguardo ad un codice che ha accentuato, valorizzandola, l'autonomia del giudizio civile) < il fatto che il danneggiato non possa-per effetto delle norme impugnate-partecipare al processo penale> non < incide, in modo apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa> e, perciò, prima ancora, sul diritto costituzionalmente garantito dell'agire in giudizio, restando < impregiudicato, per il danneggiato, l'esercizio dell'azione in sede civile> ed evitandosi, al tempo stesso, di confliggere < con le esigenze di speditezza> del processo penale (sentenza n. 166 del 1975).

 

Nell'ampliare ulteriormente la visuale, va ribadito che ogni < separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela, che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare>, quale quello < alla speditezza del processo penale> (sentenza n. 171 del 1982).

 

Proprio in questo la limitazione insita nella norma qui sottoposta a vaglio di legittimità trova giustificazione più che sufficiente, specie tenendo presente che la prima direttiva della legge delega impone la < massima semplificazione nello svolgimento del processo>.

 

Va, quindi, dichiarata non fondata la questione di legittimità sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice decida, ai sensi dell'art. 538 dello stesso codice, intitolato alla < Condanna per la responsabilità civile>, < sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, proposta della parte civile a norma degli artt. 74 e seguenti> e relativa < liquidazione>.

 

Ad analoga conclusione si deve pervenire, per ineluttabili ragioni di ordine logico, con riguardo a quelle altre statuizioni civili relative alla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno che risultano così strettamente collegate al suo accoglimento da non poter essere concepite indipendentemente da esso (come, in caso di condanna generica ai danni, la condanna al pagamento di < una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova> ex art. 539, secondo comma, e la declaratoria di provvisoria esecutività della condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno ex art. 540, primo comma). Lo stesso si dica con riguardo a quella particolare statuizione, tanto strettamente collegata alla pronuncia della sentenza di condanna, da non poter trovare accoglimento se non a seguito di essa, come la pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 543, primo comma, < qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato> ai sensi dell'art. 186 del codice penale.

 

4.3 - Lo stesso ostacolo di ordine logico non è, invece, ravvisabile allorchè il potere di decisione sottratto al giudice penale dall'art. 444, seconda parte, secondo periodo, concerna un oggetto non così strettamente collegato alla sentenza di condanna per la responsabilità civile da poter essere concepito anche indipendentemente da essa. In un'eventualità del genere, l'art. 24, primo comma, della Costituzione sarebbe da considerare violato se l'esclusione del potere di decisione in capo al giudice penale si traducesse in un non giustificabile pregiudizio per la parte civile.

 

Tipico è in proposito il caso della statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile.

 

Premesso che per l'art. 541, primo comma, < Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e in solido il responsabile civile al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale>, e che, quindi, il divieto posto al giudice penale dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, ricomprende, ovviamente, anche il potere di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali incontrate dalla parte civile, il pregiudizio che ne deriva a quest'ultima risulta privo di qualsiasi giustificazione. Infatti, la mancata decisione sull'azione civile esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato danno non può essere qui ricollegata nè ad una determinazione dell'interessato (come, invece, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato), nè a qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice, sino al paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche le spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale.

 

Tanto il pregiudizio quanto il paradosso diventano ancor più evidenti nel caso in cui l'azione civile, inizialmente proposta davanti al giudice civile, sia stata trasferita nel processo penale ai sensi dell'art. 75, primo comma, il cui periodo finale legittima espressamente il giudice penale a provvedere < anche sulle spese del procedimento civile>.

 

Ne consegue che-non potendosi in alcun modo estendere la previsione dell'art. 541, primo comma, al di 1à dell'ipotesi ivi espressamente configurata in relazione alla sentenza penale che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno-l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, dev'essere dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo eventualmente disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

 

5.-Restano da verificare, per quanto riguarda quella parte dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale rispetto alla quale è stata esclusa l'esistenza di un contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, i rapporti con gli altri due parametri invocati: l'art. 25, primo comma, e l'art. 3 della Costituzione.

 

La conclusione non muta nè per l'uno nè per l'altro aspetto.

 

Quanto all'art. 25, primo comma, della Costituzione, è insegnamento reiterato di questa Corte che non comporta violazione di tale parametro il venir meno della competenza di un'autorità giudiziaria in seguito al verificarsi di una determinata condizione espressamente prevista in via generale dalla legge (v. sentenze n. 164 del 1983, nn. 207 e 641 del 1987). Ed ancor meno i dubbi di legittimità avrebbero ragione di porsi, quando, come nella fattispecie, la competenza così sottratta al giudice penale è una competenza originariamente spettante al giudice cui viene ora restituita, dopo essergli stata sottratta in seguito al verificarsi di un'altra condizione egualmente prevista in via generale dalla legge, quale l'avvenuto esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato nel processo penale in forza dell'art. 74 del nuovo codice. A1 limite, se la tesi del giudice a quo fosse condivisibile, ne risulterebbe, prima ancora, travolta la norma che aveva precedentemente consentito di sottrarre al giudice civile la competenza originaria a conoscere di quell'azione.

 

Quanto all'art. 3 della Costituzione, chiamato in causa sotto tre profili, sia ciò che viene lamentato a proposito del primo (riconoscimento di notevoli benefici all'imputato del tutto a scapito della parte civile), sia ciò che viene lamentato a proposito del secondo (impossibilità per i danneggiati da reati punibili meno gravemente di fruire, quando vi sia applicazione della pena su richiesta, dell'immediata pronuncia in sede penale sull'azione civile di cui sempre possono fruire i danneggiati da reati più gravi), sia ciò che viene lamentato a proposito del terzo (eventualità, di fronte ad un identico reato contestato a due imputati, che la parte civile venga esclusa dal solo giudizio relativo all'imputato avvalsosi, diversamente dall'altro, del rito speciale) trovano giustificazione nella < profondamente diversa posizione dell'imputato rispetto a quella della parte civile>.

 

Come più volte sottolineato nei confronti del codice di procedura penale del 1930, e come deve dirsi a maggior ragione nei confronti del nuovo codice, < l'azione di restituzione o risarcitoria ha carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicchè essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale>, con una subordinazione che si realizza, fra l'altro, < con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale> (v. sent. n. 171 del 1982): un'esigenza particolarmente perseguita dai nuovi riti speciali-tra cui, appunto, l'applicazione della pena su richiesta-che, con i loro incentivi, concorrono a promuovere celerità e speditezza.

 

Poichè, seguendo gli argomenti addotti dal giudice a quo, tutte le discriminazioni lamentate sarebbero eliminabili soltanto al prezzo di rinunciare ad una più rapida conclusione di numerosi processi penali, non resta che concludere per la non fondatezza delle questioni così prospettate.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

 

b) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, nel codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

 

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, secondo periodo, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giovanni CONSO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 12/10/90.