ORDINANZA N.129
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Barotto Bruno, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, < laddove le norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi>;
e che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda i < procedimenti in corso> a tale data, la possibilità di far luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti è appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso decreto è appositamente disciplinata la possibilità di far luogo negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato;
e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (v.sentenza n. 66 del 1990 ).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.