SENTENZA N. 166
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99, 100 e 190 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1973 dalla Corte suprema di cassazione - sezione VI penale - sul ricorso di Casali Emilio, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
A seguito di ricorso avverso la sentenza del pretore di Lodi - che aveva, rispettivamente, assolto Mario Brianzi e condannato Giovanni Leva per il reato di falsa testimonianza in danno di Emilio Casali - e contro l'ordinanza dibattimentale del medesimo giudice, che aveva dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile del Casali (in quanto vittorioso nel giudizio civile in cui erano state rese le deposizioni dei due imputati), l'adita Corte di cassazione - sezione VI penale, in accoglimento di preliminare eccezione del ricorrente Casali, con ordinanza 15 maggio 1973, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 190, 99 e 100 cod. proc. pen., per la parte in cui sanciscono il divieto di impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di costituzione di parte civile.
Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si é in questo costituita, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - La Corte é chiamata a decidere se siano costituzionalmente legittimi gli artt. 190, 99 e 100 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono, nel loro combinato contesto, l'impugnazione dell'ordinanza che respinge la richiesta di costituzione di parte civile.
Dubita, infatti, il giudice a quo che la normativa indicata collida, per un verso, con il precetto costituzionale dell'art. 24 - per l'ostacolo che ne discenderebbe all'esercizio del diritto di difesa - e, per altro verso, con il principio dell'eguaglianza (art. 3), sembrando la posizione del danneggiato resa, in tal modo, deteriore rispetto a quella dell'imputato e del pubblico ministero, cui gli artt. 97 e 98 cod. proc. pen. consentono, invece, di opporsi alla costituzione di parte civile, nell'istruttoria formale e nel dibattimento.
2. - La questione é infondata, sotto entrambi i profili prospettati.
3. - Non sussiste, innanzitutto, la pretesa disparità di trattamento del danneggiato dal reato rispetto al pubblico ministero ed all'imputato.
Di disparità - sotto il profilo, qui considerato, dell'impugnabilità dell'ordinanza concernente la costituzione di parte civile - potrebbe, infatti, parlarsi ove al pubblico ministero ed all'imputato, che a tale costituzione si fossero opposti ex artt. 97 e 98 cod. proc. pen. citati, venisse attribuita la facoltà di impugnare l'ordinanza ammissiva della costituzione stessa.
Senonché una tale impugnazione non é prevista nel sistema del processo penale.
Pertanto, la parallela inammissibilità dell'impugnazione dell'offeso avverso l'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, lungi dal creare la denunziata discriminazione tra l'offeso stesso e le altre parti del processo penale, realizza, invece, tra tali soggetti, una situazione di coerente equilibrio.
4. - Il fatto, poi, che il danneggiato non possa - per effetto delle norme impugnate - partecipare al processo penale (e, conseguentemente alla mancata assunzione della veste di parte civile, non abbia la facoltà di impugnare la sentenza assolutoria, ex art. 195 cod. proc. pen., come modificato a seguito della sentenza 1970, n. 1, di questa Corte), neppure incide, in modo apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa.
In quanto, invero, resta impregiudicato, per il danneggiato, l'esercizio dell'azione in sede civile: ove, per altro, non più operano, nei suoi confronti, i divieti e le limitazioni posti dall'art. 25 cod. proc. pen., una volta che, con sentenza n. 165 del 1975, la detta norma é stata dichiarata illegittima, relativamente alla parte, appunto, in cui il previsto effetto preclusivo si estendeva anche ai soggetti rimasti estranei al giudizio penale.
Un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa - imperniato sulla immediata impugnabilità, da parte del danneggiato, dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile - non sarebbe, del resto, realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di speditezza di questo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 190, 99 e 100 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1975.