SENTENZA N.240
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, lettera c), e 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1996 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Gennari Filippo Attilio contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 1016 del registro ordinanze 1996, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione di Gennari Filippo Attilio;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
udito l'avvocato Francesco Ciccotti per Gennari Filippo Attilio.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, investito del ricorso proposto da Filippo Attilio Gennari contro il Ministero della difesa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.
Il Collegio rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 126 del 1995, sostenendo che le disposizioni denunciate sono analoghe all'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza citata. Rileva, altresì, che il procedimento in esame si é concluso in data anteriore alla promulgazione della legge n. 241 del 1990, sì che il giudice non potrebbe risolvere la controversia utilizzando i criteri posti da detta legge, in particolare quelli che la giurisprudenza ha desunto dall'art. 7, sull'avviso di procedimento.
Anche la norma ora sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale - conclude il Tribunale - é carente di garanzie procedimentali a presidio della difesa, come l'art. 33 della legge n. 599 del 1954, dichiarato illegittimo con la citata sentenza n. 126 del 1995.
2. Si é costituita innanzi a questa Corte la parte privata, con argomenti a supporto di quelli contenuti nell'ordinanza di rimessione, successivamente ribaditi in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, ove si richiama anche la sentenza n. 363 del 1996.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare. Tale norma recherebbe lesione ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza e a quello di buon andamento dell'amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione), e sarebbe illegittima al pari dell'art. 33 della legge n. 599 del 1954 (sentenza n. 126 del 1995).
2. La questione é fondata.
Questa Corte non può non ribadire l'illegittimità dei meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio che abbiano carattere automatico e, comunque, siano strutturati in modo tale da non consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare, risultando violato il fondamentale canone di razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le varie, sentenze nn. 363 del 1996, 126 del 1995, 134 del 1992, 415 e 104 del 1991).
Nella specie, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali, poste a presidio della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali (sentenza n. 126 del 1995).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Francesco GUIZZI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.