SENTENZA N. 133
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c) -- recte: dell'art. 4, comma 2, lettera d) -- della legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Vecchione Cesare contro la Regione Campania ed altri, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visti gli atti di costituzione di Vecchione Cesare e della Regione Campania;
udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
uditi gli avvocati Sergio Como per Vecchione Cesare e Sergio Ferrari per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1.-- Con ricorso depositato in data 13 luglio 1992, il Dott. Cesare Vecchione, dirigente di prima fascia presso la Regione Campania, impugnava la graduatoria dei partecipanti alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta regionale della Campania ai sensi della legge di quella Regione 4 luglio 1991, n. 13. L'impugnativa veniva effettuata in relazione al punteggio riportato dal ricorrente, che ne aveva determinato il collocamento al centosessantanovesimo posto della graduatoria, con conseguente esclusione dai posti disponibili nella qualifica superiore a quella in atto posseduta.
Nel corso del relativo giudizio, l'adito Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 23 novembre 1994 (R.O. n. 263 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c) -- recte: dell'art. 4, comma 2, lettera d) -- della citata legge della Regione Campania n. 13 del 1991, che, con riferimento alla valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania, prevede l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio svolto in carriera direttiva in un ruolo diverso da quello regionale, riconosciuto con il decreto di inquadramento regionale, fino ad un massimo di cinque punti a prescindere dalla durata del servizio.
Osserva al riguardo il giudice a quo che il ricorrente, avendo prestato servizio per circa undici anni nella carriera direttiva dell' Ente nazionale di previdenza ed assistenza agli statali (ENPAS), avrebbe subíto una riduduzione di sei punti rispetto ad un ipotetico computo degli anni di servizio già riconosciuti utili ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali.
Tale situazione evidenzierebbe il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, che prefigurano l'applicazione del principio di eguaglianza in termini generali e sotto il profilo del rispetto delle norme relative al pubblico impiego, per il quale il principio di uguaglianza opera attraverso il richiamo all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione pubblica.
Tali principi sarebbero stati violati sotto la specie della mancata valutazione di titoli di servizio che, in sede di primo inquadramento, erano stati invece riconosciuti dalla pubblica amministrazione. Con conseguente disincentivazione di coloro che, tra i candidati, hanno maggiore esperienza professionale, a vantaggio di altri che ne hanno, invece, in misura minore.
2.-- Nel giudizio si è costituito il ricorrente, Dott. Vecchione, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, rilevando la illogicità della disciplina del calcolo dei titoli di servizio come regolata dalla legge della Regione Campania n. 13 del 1991.
In particolare, ha osservato che, mentre l'espletamento di attività di coordinamento di un servizio -- così come disciplinata legislativamente -- potrebbe incidere in misura rilevante sul complesso dei punti attribuiti ai titoli, le funzioni direttive già svolte rileverebbero, agli stessi fini, in misura assai ridotta. Ciò apparirebbe tanto più irragionevole ove si consideri che, mentre l'incarico di coordinamento è conferito con atto della Giunta regionale, indipendentemente da qualunque procedura selettiva, le funzioni direttive sono, al contrario, conseguite previo concorso, e sviluppano nel dipendente una sempre maggiore consapevolezza e conoscenza di norme, procedure e principi dell'azione amministrativa.
3.-- Ha altresì spiegato intervento la difesa della Regione Campania, che ha preliminarmente eccepito la irrilevanza della questione nel giudizio a quo, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non determinerebbe il mutamento della situazione del ricorrente non consentendogli, comunque, di raggiungere una posizione utile in graduatoria.
Nel merito sarebbe da escludere un uso irragionevole del potere legislativo.
La norma regionale in questione, infatti, non avrebbe inteso limitare la valutazione dei servizi pregressi utili solo a quelli prestati come personale inquadrato nei ruoli regionali, con esclusione dei servizi svolti presso altri enti pubblici.
Al contrario, questi ultimi sarebbero stati oggetto di specifica attenzione; peraltro, nel bilanciamento tra i diversi servizi, si sarebbe tenuto nella dovuta considerazione, avuto anche riguardo alle finalità cui la selezione era preordinata, il servizio prestato presso la Regione.
Considerato in diritto
1.-- La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 4, comma 2, lettera d), della legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) -- così individuata la norma censurata, erroneamente indicata dal giudice a quo nell'art. 4, comma 1, lettera c), della stessa legge -- nella parte in cui prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio di partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania, l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio svolto in carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale, e riconosciuto con il decreto di primo inquadramento, fino ad un massimo di cinque punti, a prescindere dalla durata del servizio. Viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per la mancata valutazione dei titoli di servizio (anni di servizio successivi al quinto) che, invece, in sede di primo inquadramento sono stati già riconosciuti: in tal modo verrebbero disincentivati quelli che, tra i candidati, hanno maturato una maggiore esperienza professionale, a vantaggio di altri, che ne hanno, invece, in misura minore.
2.-- Preliminarmente occorre inquadrare la disposizione denunciata sulla valutazione del servizio di cui alla lettera d), servizio diverso da quello di ruolo regionale in livello direttivo ovvero ottavo o nono livello, nell'ambito del sistema di ripartizione del punteggio per la valutazione dei titoli adottato dalla legge regionale citata. Tale ripartizione di punteggio, con limiti massimi per ciascuna categoria prevista (titoli di servizio: punti sessantacinque; titoli di studio e professionali: punti venti; curriculum: punti dieci; titoli vari comprendenti pubblicazioni e attività collegate con la Regione: punti tre), disponeva per alcune categorie una ulteriore suddivisione interna, con altrettanti limiti massimi di punti per sottocategorie e con prefissione di ulteriori limiti per gruppi di sottocategorie. Ovviamente la legge regionale si preoccupava di assicurare un equilibrio tra i vari titoli operando la scelta di attribuire valori ponderali diversi, attraverso il sistema di punteggi differenziati e di limiti massimi, scelta rientrante nella discrezionalità di una politica di selezione attitudinale per la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire a titoli indicativi di esperienza professionale e capacità organizzative e direttive. Tali scelte discrezionali del legislatore possono essere sindacate, in questa sede di legittimità costituzionale, sotto l'aspetto della loro ragionevolezza e possono essere dichiarate incostituzionali nei casi di palese arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza delle stesse (sentenza n. 331 del 1988 in fattispecie analoga di concorso per copertura di posti di seconda qualifica dirigenziale; v., anche, da ultimo, sentenze n. 4 del 1994; nn. 448, 324, 236 e 219 del 1993). Su questo piano della ragionevolezza delle scelte, il legislatore regionale da un canto non può escludere qualsiasi valutazione dei servizi prestati in precedenza (rispetto al periodo regionale) alle dipendenze di altri enti pubblici compreso lo Stato (sentenza n. 331 del 1988), mentre lo stesso servizio può essere diversamente valutato a seconda delle finalità cui la valutazione è ispirata (sentenza n. 879 del 1988).
3.-- Da sottolineare che il sistema di ripartizione di punteggio della legge regionale denunciata riguardava la selezione per l'accesso ad una elevata qualifica (seconda qualifica dirigenziale) di personale, come quello regionale, con provenienze diverse, immesso nei ruoli regionali sia per concorsi diretti, sia per inquadramento a seguito del passaggio da Stato e da altri enti di varia configurazione e soprattutto con ordinamenti e selezioni diverse di accesso, sicché si imponeva -- in una selezione per la dirigenza, per cui l'anzianità non può avere valore fondamentale -- l'esigenza di limiti per categorie e sottocategorie ad evitare la prevalenza indifferenziata di anzianità di servizio o di qualifiche.
4.-- La circostanza che il sistema usuale della prefissione di limiti di punteggio attribuibile a ciascuna categoria o sottocategoria porti a limitazione di valutabilità, una volta che si è raggiunto il punteggio massimo fissato per la singola previsione di titoli valutabili, comporta naturalmente che singoli candidati non possono invocare utilmente titoli o periodi, quando questi sono in eccesso rispetto ai limiti di punteggio. Ciò non è di per sé indice di violazione del principio di eguaglianza, quando, come nella specie, la scelta dei limiti sia stata effettuata in astratto ed in via generale sulla base di una finalità selettiva, che non appare manifestamente irragionevole sotto i profili lamentati nell'ordinanza di rimessione (mancata considerazione di servizio eccedente prestato presso l'ente di provenienza malgrado il riconoscimento in sede di inquadramento).Del resto, il riconoscimento in via amministrativa del servizio pregresso anteriormente alla immissione nei ruoli regionali produce la ricongiunzione piena dei servizi ai fini economici e di anzianità di inquadramento, nonché per gli effetti previdenziali, ma non comporta affatto una equiparazione totale per le future valutazioni concorsuali e selettive del servizio pregresso in altro ente con quello di ruolo presso la stessa Regione. Infatti, il legislatore regionale ha il potere di dare successivamente un distinto indice attitudinale, in sede di valutazione concorsuale, in relazione al datore di impiego e alle attribuzioni non coincidenti. D'altro canto, lo stesso legislatore, con una scelta non irragionevole, ha fissato separati limiti di punteggio anche per il servizio di ruolo regionale (punteggio che il dipendente proveniente da altro ente poteva invocare). Infine, giova notare che, secondo la legge regionale n. 13 del 1991, l'intero periodo di servizio presso l'ente di provenienza rientrava tra gli elementi suscettibili di essere valutati in sede di attribuzione di punteggio per il curriculum, in proporzione al livello di responsabilità ricoperto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera d) della legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.