Sentenza n. 104 del 1996

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SENTENZA N.104

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con ordinanze emesse:

1) il 21 febbraio 1995 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Anna Maria Petrucci e I.N.P.S., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 5 maggio 1995 dal Pretore di La Spezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Principe Ravecca e I.N.P.S., iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

 

1.-- Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1995 (r.o. n. 220 del 1995) il Pretore di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Premesso che il giudizio a quo si è instaurato con ricorso contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Anna Maria Petrucci, titolare dal 1° gennaio 1983 di pensione di riversibilità dello Stato, nonché, dalla stessa data, di pensione di riversibilità INPS (SR) non integrata al minimo, il rimettente osserva che la fattispecie in esame "non risulta essere stata esaminata dalla Corte costituzionale in altre sentenze su casi analoghi e neppure nella sentenza n. 69 del 22 febbraio 1990", che ha dichiarato l'illegittimità della stessa norma denunciata "nella parte in cui escludeva il diritto all'integrazione della pensione SR a carico dell'INPS per chi era già titolare di pensione diretta dello Stato".

Sussistendo, nella specie, a giudizio del rimettente, le medesime ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione poste dalla Corte costituzionale a fondamento di precedenti pronunce, si reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta.

2.-- Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si è rimesso alla decisione della Corte, attesa la declaratoria di illegittimità della norma denunciata, di cui alla sentenza n. 69 del 1990, nonché la copiosa giurisprudenza della stessa Corte che "ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni", rendendo così possibile "la titolarità di più integrazioni" fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983.

3.-- Con ordinanza emessa il 5 maggio 1995 (r.o. n. 403 del 1995) il Pretore di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 "nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di riversibilità erogata dall'INPS -- Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri -- in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto".

Rilevato che la fattispecie di causa presenta caratteri omogenei con quelli esaminati in precedenti decisioni della Corte, il rimettente reputa la questione non manifestamente infondata, nonché rilevante, atteso che la rimozione del divieto di integrazione determinerebbe l'accoglibilità della domanda, "quanto meno in relazione alle differenze sui ratei maturate sino all'entrata in vigore" del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983.

4.-- Costituendosi in giudizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si è rimesso alla decisione della Corte.

Considerato in diritto

 

1.-- I giudici rimettenti prospettano l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo, rispettivamente, con pensione di riversibilità dello Stato e con pensione diretta a carico del Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

2.-- Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono entrambe fondate.

La norma denunciata è stata già più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude -- sino alla data del 1° ottobre 1983 -- ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990, 1144 e 184 del 1988 e 102 del 1982), anche con riguardo alla medesima pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni (da ultimo con le sentenze nn. 438 e 165 del 1992).

Sussistendo identiche ragioni, anche nei casi in esame va eliminata la residua area di operatività della norma.                                                                                                                                  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilità dello Stato;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.