SENTENZA N. 444
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); 2) del combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b) e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, nel procedimento civile vertente tra Rosa Ambrosio e il Servizio riscossione
tributi, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995, e con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 dal Pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Rina Parisi e la s.p.a. G.E.T., iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto in fatto
1. -- Il Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 nel corso di un procedimento promosso da Rosa Ambrosio per opporsi al pignora mento di mobili, dei quali la ricorrente assumeva di essere proprietaria, posti nella casa di abitazione del coniuge sottoposto ad esecuzione esattoriale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma (recte: primo comma), 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale (R.O. n. 118 del 1995) dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che limita, nell'esecuzione esattoriale, l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile, stabilendo che non possa essere proposta dal coniuge del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.
Il Pretore ritiene che, in tal modo, i beni mobili di proprietà del coniuge del contribuente che si trovano nella casa di abitazione del debitore finiscono per essere soggetti a responsabilità esecutiva per un debito tributario altrui, sicchè il diritto del proprietario rimarrebbe privo di tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Il Pretore ricorda che la disposizione denunciata risponde, secondo quanto ha affermato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 42 del 1964), alla necessità di tutelare il rapporto tributario, assicurando l'adempimento del debito d'imposta ed impedendo che l'obbligato possa sottrarsi ad esso col favore di persone a lui legate da vincoli familiari. Ma questa esigenza non giustificherebbe la parificazione, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della posizione del debitore con quella dei terzi estranei al rapporto d'imposta. Ad avviso del giudice rimettente la necessità di tutelare il rapporto tributario può richiedere criteri piu' rigorosi di quelli ordinari per dimostrare che i beni sottoposti ad esecuzione appartengono a persone diverse dal debitore, ma non giustifica, in contrasto con l'art. 113, secondo comma, della Costituzione, la radicale esclusione del particolare mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 619 cod. proc. civ.
Il Pretore ritiene la questione rilevante nel giudizio principale, in quanto dalla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale dipende la decisione di ammissibilità del ricorso sul quale è chiamato a giudicare.
2. -- Con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 nel corso di analogo procedimento promosso da Rina Parisi, il Pretore di Cosenza ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale (R.O. n. 287 del 1995) del combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, e correlativamente, nella parte in cui non prevede, in tale ipotesi, il potere del giudice di sospendere l'esecuzione.
Il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994). Il caso sottoposto all'esame del giudice rimettente non rientrerebbe in questa ipotesi. Ma ciò determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento. Inoltre l'improponibilità dell'opposizione di terzo, da parte del coniuge del contribuente esecutato, per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non troverebbe giustificazione nella finalità di garantire la particolare preminenza dell'esecuzione esattoriale.
Sarebbe anche leso il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Se l'esigenza di riscuotere con speditezza le imposte non pagate può consentire limitazioni alla prova in ordine alla proprietà di beni mobili che si trovano in luoghi appartenenti al contribuente debitore, permettendo ai terzi di dimostrare il loro titolo solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo delle imposte all'esattore (art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973), non vi sarebbe una plausibile ragione per escludere dai soggetti che possono proporre opposizione il coniuge del debitore che sia in grado di dimostrare, con gli stessi mezzi di prova richiesti a qualunque altro soggetto, la titolarità dei beni sottoposti ad esecuzione.
La questione di legittimità costituzionale è, ad avviso del giudice rimettente, pregiudiziale rispetto al giudizio principale giacchè dalla soluzione di essa dipende l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione.
Considerato in diritto
1. -- Le questioni di legittimità costituzionale investono il regime dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale. Il Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, ritiene che l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento dei mobili posti nella casa di abitazione del contribuente debitore, sia in contrasto con gli artt. 24, secondo comma (recte: primo comma), 3 e 113, secondo comma, della Costituzione.
Il Pretore di Cosenza ritiene che sia in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non consentendo quindi che in tale ipotesi il giudice possa sospendere l'esecuzione.
2. -- Le due ordinanze di rimessione prospettano, con ampiezza diversa, analoghe questioni. I giudizi, essendo connessi, possono essere decisi con unica sentenza.
3. -- Dubbi di legittimità costituzionale relativi alla non proponibilità dell'opposizione al pignoramento, nel corso dell'esecuzione esattoriale, da parte del coniuge del debitore, in relazione ai beni mobili posti nella casa di abitazione del contribuente, sono stati piu' volte proposti ed esaminati dalla Corte, che ha colto la ragione di questa regola -- cui fa eccezione, nella previsione del legislatore, il caso dei beni costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta -- nell'esigenza di evitare fraudolente simulazioni per sottrarsi al pagamento delle imposte (sentenze n. 42 e 93 del 1964, n. 129 del 1968, n. 107 del 1969, ordinanze n. 283 del 1984, nn. 121 e 123 del 1986, n. 374 del 1991). La preclusione, inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria, si inserisce nello speciale procedimento di esecuzione curato dall'ufficiale esattoriale, nel quale si manifesta il fondamentale interesse di assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari, che concorre a garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sentenza n. 87 del 1962). Per raggiungere queste finalità, il sistema di riscossione coattiva delle imposte prevede l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, curata direttamente dall'esattore con procedure semplificate, tali da assicurare speditezza ed incisività all'esecuzione coattiva, che è assistita da presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni che possono essere sottoposti a pignoramento e da preclusioni nel sistema delle opposizioni, per prevenire ed escludere fraudolente elusioni.
Riesaminando questa disciplina, la Corte, valutandone la ragionevolezza anche in relazione al valore costituzionale della famiglia, ha di recente precisato, con la sentenza n. 358 del 1994, che la preminenza dell'esigenza di realizzare il credito fiscale nella riscossione coattiva delle imposte deve trovare la sua misura ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalità che la giustificano e che non consentono la soddisfazione del credito esattoriale anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso. L'esigenza della tempestiva realizzazione dei crediti tributari è soddisfatta dall'espropriazione dei beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore moroso; la stessa esigenza giustifica ragionevoli limitazioni sia alla prova contraria a tale presunzione che all'ampiezza dell'opposizione prevista per i terzi i quali affermino di essere proprietari dei beni pignorati. Queste limitazioni e preclusioni possono essere, per il coniuge del debitore, piu' rigorose rispetto a quelle previste per chi non sia legato al contribuente da alcun vincolo. Ma anche in un quadro normativo che differenzi, con un'ampiezza che il legislatore può discrezionalmente determinare, rispetto a quella degli altri soggetti la posizione del coniuge, l'improponibilità dell'opposizione da parte di quest'ultimo, per i beni pignorati nella casa di abitazione del debitore, non può essere cosi' assoluta da collocare sostanzialmente il coniuge, per tale pignoramento, nella stessa posizione del coobbligato.
4. -- La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima (R.O. n. 118 del 1995), coinvolge nella sua interezza l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973. Non tocca l'ampiezza dei limiti che la stessa disposizione già pone alla regola della preclusione dell'opposizione del coniuge, ma tende a travolgere la regola stessa, equiparando del tutto la condizione del coniuge a quella dei terzi estranei al debitore e finendo cosi' con l'escludere ogni pur ragionevole limitazione alla sua facoltà di opposizione. In tale ampiezza la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, è infondata. Già con la sentenza n. 358 del 1994 si è affermato che il legislatore può discrezionalmente differenziare la posizione del coniuge rispetto a quella degli altri terzi, prevedendo cautele per la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo ragionevoli limitazioni all'opposizione. Anche con riferimento agli altri parametri di giudizio indicati dal Pretore di Grosseto (art. 24 e 113 della Costituzione), la questione è infondata. La Corte ha ripetutamente affermato sin dalla sentenza n. 42 del 1964 che la disciplina sottoposta a verifica di legittimità costituzionale non tocca la difesa processuale.
5. -- A diverso esito porta la questione sollevata dal Pretore di Cosenza (R.O. n. 287 del 1995), che prospetta una piu' limitata illegittimità dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui questa disposizione non prevede che il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore. L'improponibilità dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge non può ragionevolmente riferirsi a quei beni che, senza il rischio di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale attraverso fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso. A questa condizione rispondono i beni pervenuti al coniuge per atto pubblico di donazione, quando tale atto sia anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta. In quest'ambito, piu' ristretto rispetto a quello prefigurato del giudice rimettente, la questione sollevata è fondata. Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, non possa proporre opposizione anche quando si tratti di beni pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta. La soluzione della questione attinente alla proponibilità dell'opposizione rende superfluo l'ulteriore aspetto della questione, prospettato dal giudice rimettente, concernente il potere del pretore di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973), che sussiste una volta riconosciuta la proponibilità di tale opposizione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/95.
Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24/10/95.