Ordinanza n. 121 del 1986

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ORDINANZA N. 121

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette") e 619 codice procedura civile in relazione agli artt. 519-527 codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 14 settembre 1978 dal Pretore di Foggia sul ricorso proposto da Pallante Carmine contro Esattoria Comunale di Foggia, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette") e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado (nella specie, al figlio), di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente (nella specie, defunto), non tenendo conto che colui al quale non é consentita l'opposizione é succeduto al contribuente nel contratto di locazione, ha rinunziato all'eredità e non é in possesso dei relativi beni;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, a sostegno dell'infondatezza della presente questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 42 del 1964 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b, del d.P.R. n. 602/1973, ora censurata dal Pretore di Foggia;

che, proprio in relazione a tale identità, la questione di costituzionalità avente ad oggetto la norma ora censurata é stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 283 del 1984;

che la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. n. 602/1973, di modo che la censura nei confronti della prima norma non potrebbe autonomamente sussistere;

che con riguardo, poi, all'asserita particolarità del caso prospettato dal giudice rimettente deve ritenersi che la morte del contribuente debitore, la rinunzia all'eredità e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione sono circostanze ininfluenti ai fini della questione rimessa alla Corte, in quanto non incidono sulla ratio della normativa impugnata, che é quella di evitare possibili frodi in danno del fisco;

che quindi la prospettazione della questione sollevata non presenta profili tali da indurre la Corte ad un mutamento di giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Foggia.

Così deciso in Roma,in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1986.