Sentenza n. 42 del 1964
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SENTENZA N. 42

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1963 dal Pretore di Avola nel procedimento civile vertente tra Dell'Albani Carmela e Cascione Tommaso contro l'Esattore comunale di Avola, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 18 maggio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel giudizio di opposizione di terzo, promosso da Carmela Dell'Albani e Tommaso Cascione contro l'Esattore comunale di Avola, gli attori hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. l, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Il Pretore di Avola, ritenuta la questione rilevante in giudizio e non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti a questa Corte con ordinanza 15 febbraio 1963, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nell'ordinanza si assume che la disposizione dell'art. 207, lett. b, del decreto citato, per la quale nel procedimento di espropriazione esattoriale non può essere proposta opposizione di terzo dal coniuge e dai parenti ed affini, fino al terzo grado, del contribuente, per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa del debitore, priva il proprietario legittimo di questi ultimi di ogni possibilità di difesa del proprio diritto. Si soggiunge che, anche considerando l'esecuzione esattoriale un procedimento nel quale più energicamente si manifesta il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, non appare giusto e conforme alla Costituzione che questa più energica tutela colpisca, oltre l'esecutato, anche dei terzi per beni di loro esclusiva spettanza. L'atto di costituzione in dote non può, infatti, essere considerato alla stregua di quegli atti di disposizione che, nella presunzione della frode verso il creditore, possono essere resi privi di effetto, trattandosi di atto intervenuto fra terzi. L'ordinanza, infine, rileva che la proprietà privata può essere regolata e limitata nell'interesse generale, ma giammai privata di azione e cioé praticamente annullata.

É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 26 marzo 1963.

In tale atto si premette che la norma di cui all'art. 207, lett. b, non attiene alla difesa in giudizio del diritto di proprietà, e perciò non é norma di diritto processuale, ma sostanziale, in quanto pone una presunzione iuris et de iure di appartenenza al debitore di tutti i beni mobili esistenti nella casa di abitazione. Erra l'ordinanza nell'escludere che l'atto di costituzione in dote posteriore alla dichiarazione dei redditi o all'accertamento della imposta possa essere assimilato agli altri atti di disposizione, che, nella presunzione di frode, sono privi di effetto verso il creditore procedente, in quanto il coniuge o il terzo che costituiscono beni mobili in dote in costanza di matrimonio accettano liberamente la responsabilità di imposta con la collocazione delle cose nell'abitazione del contribuente.

D'altra parte l'art. 42 della Costituzione consente che la legge ordinaria, nello stabilire i modi di acquisto della proprietà, disponga se e quando l'acquisto sia opponibile ai terzi o ad alcuni di essi. Nella specie, l'art. 207 disconosce effetto all'acquisto nei soli confronti dell'esattore; né questa norma é singolare, essendo conosciuto dal diritto processuale comune il fenomeno della soggezione all'espropriazione forzata di beni appartenenti a soggetti diversi dal debitore.

Infine, l'art. 207 sarebbe legittimo anche ove si ritenesse che abbia introdotto nuove figure di responsabili d'imposta, non essendo il fenomeno della dissociazione della responsabilità dal debito in contrasto con alcuna norma della Costituzione.

L'atto conclude per la dichiarazione d'infondatezza della questione.

In memoria del 29 ottobre 1963 l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che in sentenza n. 4 del 1960 la Corte ha già affermato la legittimità della lett. a dell'art. 207 in riferimento all'art. 42 della Costituzione. Osserva quindi che le disposizioni contenute nelle lettere a e b del detto articolo corrispondono alla medesima finalità d'impedire pretestuose rivendicazioni di beni che, per il loro collocamento e per i rapporti tra rivendicante e contribuente, legittimano una presunzione assoluta di collocazione fraudolenta ai danni del fisco. Esse inoltre corrispondono al medesimo principio di allargamento della garanzia dei creditori, introdotto in via generale nell'art. 622 del Cod. proc. civile. Inquadrata la norma denunciata in questi termini, la questione di legittimità costituzionale di essa non si differenzia da quella già risolta dalla Corte nella citata sentenza.

Comunque non si possono identificare le conseguenze giuridiche della norma con quelle dell'espropriazione per pubblica utilità, essendone completamente diversi i presupposti. Le disposizioni della norma impugnata rientrano invece in quelle limitazioni del diritto di proprietà, che sono consentite dalla Costituzione per ragioni d'interesse generale.

Anche il preteso contrasto con l'art. 24, conclude la memoria, resta quindi superato, in quanto la mancata tutela giurisdizionale non é che la conseguenza della limitazione apportata al diritto sostanziale.

Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle sue deduzioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. l, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) é stata sollevata con riferimento all'art. 24, primo comma, e all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza che la norma impugnata, col disporre che l'opposizione di terzo, per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa del debitore d'imposta, non può essere proposta dal coniuge di lui o dai suoi parenti ed affini (salvo i casi di beni costituiti in dote entro un certo termine), viola il principio secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Inoltre, nella stessa norma si scorge una violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto, col privare il coniuge, o il parente del debitore, della difesa del suo diritto sui mobili, sostanzialmente si verrebbe ad annullare il suo diritto di proprietà sui medesimi.

Ritiene la Corte che la questione sia infondata sotto entrambi gli aspetti.

2. - L'art. 207, lett. b, del T.U. sulle imposte dirette si inquadra, pur con la particolarità delle sue disposizioni, nel sistema delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni, regolato da norme di diritto sostanziale.

É infatti, la legge sostanziale che stabilisce quali beni costituiscono la garanzia dei diritti del creditore. Esattamente é stato osservato che la norma che determina l'oggetto su cui può essere esercitata l'azione esecutiva del creditore é una norma di diritto materiale, perché delimita l'ambito entro il quale può essere usato lo strumento processuale fornito al creditore per la realizzazione del suo diritto, e stabilisce quali diritti del debitore e, in genere, quali situazioni giuridiche possono essere sacrificate perché sia soddisfatto tale diritto attraverso l'esecuzione coattiva.

In questa determinazione dell'oggetto dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico, da una parte, pone, come é noto, delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore, sottraendo a detta azione alcune categorie di beni a lui appartenenti; dall'altra, in casi determinati e per ragioni attinenti alla peculiarità di certi rapporti, rafforza la garanzia del credito, assoggettando all'azione esecutiva alcuni beni che si trovino in una particolare situazione locale, indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti di terzi su di essi. Sono in questo senso quelle norme, come l'art. 622 del Cod. proc. civ. e l'art. 207 in esame, le quali, nell'esecuzione forzata, negano ad alcuni soggetti l'azione di separazione, relativamente alle cose mobili che si trovino nella casa del debitore.

Le ragioni, di carattere pubblico e di interesse generale, che ispirano la norma dell'art. 207, lett. b, sono di tutta evidenza. Essa si collega alle finalità, proprie del procedimento di esecuzione fiscale, di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni, e non é in contrasto, a giudizio di questa Corte, con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale garantisce la difesa in giudizio dei diritti soggettivi, considerati nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto sostanziale; in particolare, dalla tutela assicurata dalla legge ad altri diritti e ad altri interessi, giudicati degni di protezione giuridica, secondo criteri di reciproco coordinamento.

Nel caso in esame, la legittimazione a proporre opposizione di terzo trova un limite, per il congiunto del debitore, nella tutela del rapporto tributario, voluta dalla legge sul fondamento della esigenza di ordine pubblico, già ricordata, di assicurare l'adempimento del debito d'imposta e di impedire che l'obbligato possa sottrarsi ad esso, col favore di persone a lui legate da vincoli familiari.

Il legislatore, quindi, non ha escluso, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, la difesa processuale di una situazione giuridica da esso stesso riconosciuta, ma ha disposto, con norma che appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, una garanzia di adempimento dell'obbligo tributario, basandosi sulla situazione della cosa mobile nella abitazione del debitore: situazione che lo stesso coniuge o parente del debitore può aver concorso a creare, e delle cui eventuali conseguenze fiscali egli doveva essere comunque a conoscenza.

3. - Ugualmente infondata é la questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Com'é noto, tale articolo, nel riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce alla legge ordinaria la determinazione dei modi di acquisto e di godimento di essa e dei suoi limiti. La legge ordinaria può, quindi, disporre che non sia opponibile ai terzi, o ad alcuni di essi, il titolo di acquisto della cosa mobile, destinata a garantire l'adempimento di un'obbligazione.

Nella specie il legislatore, nel coordinare la tutela del diritto di proprietà con la tutela del diritto di credito tributario, ed al fine di assicurare, nell'interesse sociale, la soddisfazione di quest'ultimo, ha escluso per il coniuge e per il parente o affine entro il terzo grado del debitore d'imposta la possibilità di far valere l'eventuale titolo di acquisto nei confronti dell'esattore, attribuendo rilevanza determinante alla posizione della cosa mobile nell'abitazione del debitore.

La norma, che trova riscontro in altre norme di diritto comune le quali, ai fini della tutela di un diritto di credito, attribuiscono rilevanza alla posizione locale della cosa mobile, anche in pregiudizio dei diritti dei terzi su di essa (v. artt. 2756, 2760, 2761, 2764 del Cod. civ.), non contrasta con la Costituzione, rientrando in quella disciplina del diritto di proprietà, dei suoi modi di acquisto e dei suoi limiti, demandata, come si é visto, alla legge ordinaria.

Né vale in contrario la considerazione che nel caso dell'art. 207 la costituzione in dote é avvenuta tra terzi, rispetto al debitore d'imposta, giacché, come si é innanzi accennato e come é stato esattamente rilevato dalla difesa dello Stato anche in armonia con una precedente decisione di questa Corte, il coniuge e il terzo sanno, o hanno l'onere di sapere, che, costituendo beni mobili in dote in costanza di matrimonio, li assoggettano all'eventuale espropriazione forzata per debiti d'imposta diretta, qualora le cose stesse siano trovate nell'abitazione del contribuente.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), sollevata dal Pretore di Avola con ordinanza del 15 febbraio 1963, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

 Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 1964.