SENTENZA N. 31
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p., promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Beruschi Luca ed altri, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 1° marzo 1994 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Romito Salvatore ed altri, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di costituzione di Beruschi Luca, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'avvocato Antonio Romeo per Beruschi Luca e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1.- Il Tribunale militare di Padova, investito della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - formulata, con il consenso del pubblico ministero, da alcuni militari imputati di vari reati, tra i quali quello di ri volta commesso nella forma degli "eccessi", previsto dall'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p., - ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Dopo aver affermato che la questione è rilevante nel giudizio a quo, dal momento che a tutti gli imputati è contestato il reato di rivolta nella forma degli eccessi, il Tribunale osserva che il concetto di "eccessi" utilizzato dall'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. appare indeterminato, per la mancanza di qualsiasi termine di confronto, e, perciò, non sembra idoneo ad individuare il comportamento che, nell'ambito di una gamma pressoché infinita di condotte contrarie a norme giuridiche, possa esser ritenuto di gravità tale da giustificare la previsione di una sanzione penale. In altri termini, la utilizzazione della espressione "eccessi", senza ulteriori specificazioni, corrispondendo alle manifestazioni estreme dell'indisciplina, vale, nella sostanza, a delegare alla valutazione discrezionale del giudice l'individuazione, fra i vari comportamenti indisciplinati, della condotta penalmente rilevante, con conseguente violazione del principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e di quello della parità di trattamento, a causa delle diverse interpretazioni che possono essere adottate anche con riferimento alla medesima condotta.
Andando alla ricerca di possibili significati in grado di evitare il predetto sospetto d'incostituzionalità, il giudice a quo esclude che il concetto di "eccessi" possa indicare un qualsiasi comportamento che si discosti dalla normale condotta disciplinare delineata nel regolamento. Infatti, il riferimento a tali parametri, comprendendovi anche l'infrazione di norme di tratto, da un lato, comporterebbe che ben raramente potrebbe realizzarsi il meno grave reato di ammutinamento (art. 175 c.p.m.p.), consistente in una generica disobbedienza collettiva e, dall'altro, determinerebbe l'equiparazione della disobbedienza collettiva armata (art. 174, nn. 1 e 2) alla disobbedienza collettiva in qualsiasi modo "indisciplinata", con conseguente violazione del principio di eguaglianza.
Né, secondo il giudice a quo, potrebbe darsi un contenuto determinato all'espressione "abbandonarsi ad eccessi", intendendola come equivalente a quella di "dare in escandescenze" (cioè a manifestazioni verbali o anche gestuali determinate da irrefrenabile ira), sia perché questa interpretazione non è condivisa né in dottrina né in giurisprudenza, sia perché, se gli eccessi dovessero risolversi in manifestazioni verbali o gestuali, riaffiorerebbe la violazione del principio di eguaglianza, considerato che residuerebbero altri comportamenti indisciplinati che, pur dovendosi ritenere più gravi delle semplici manifestazioni verbali o gestuali, sarebbero tuttavia inidonei a tramutare l'ammutinamento nel più grave reato di rivolta.
Del resto, un indice della inadeguatezza della formulazione della disposizione impugnata può desumersi, ad avviso del giudice a quo, dal rilievo che l'art. 73 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nel delineare la rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato, ha sostanzialmente riprodotto l'art. 174 c.p.m.p., ad esclusione delle ipotesi della rivolta commessa mediante "eccessi".
1.2.- Si è costituito nel presente giudizio uno degli imputati del giudizio a quo, il quale, aderendo alle argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione, chiede che venga accolta la questione di legittimità costituzionale con la stessa sollevata.
1.3.- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
Nell'atto di intervento l'Avvocatura generale dello Stato rileva che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale militare di Padova tende a spostare sulla Corte costituzionale un'attività ermeneutica, che appare invece propria del giudice ordinario. Tanto ciò è vero, prosegue l'Avvocatura, che lo stesso giudice a quo con una argomentata motivazione è pervenuto a definire gli eccessi come "le manifestazioni estreme dell'indisciplina", non riconducibili alla condotta consistente in "atti violenti" (art. 174) o all'ammutinamento (art. 175).
Sul piano del merito, prosegue l'Avvocatura, non può essere sottovalutato il rilievo che a definire la fattispecie incriminatrice non contribuisce la sola espressione "abbandonandosi ad eccessi", ma concorrono gli altri elementi descritti nella stessa norma incriminatrice, vale a dire il rifiuto, l'omissione o il ritardo di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un superiore.
2.1.- Identica questione è stata sollevata dallo stesso Tribunale militare di Padova con ordinanza emessa il 1° marzo 1994, nel corso di un procedimento a carico di tre militari imputati, tra l'altro, del reato di cui all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p..
2.2.- Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri svolgendo argomentazioni identiche a quelle riportate sub 1.3.
Considerato in diritto
1.- Con due distinte ordinanze il Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p., nella parte in cui stabilisce che il reato di rivolta possa consistere anche nella condotta dei militari che, riuniti in numero di quattro o più, "abbandonandosi ad eccessi", rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore. Oggetto specifico delle contestazioni dei giudici a quibus è l'espressione "eccessi", la quale, essendo ritenuta sostanzialmente indeterminata, configurerebbe: a) una violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto affiderebbe alla valutazione asso lutamente discrezionale del giudice l'identificazione, entro una gamma pressoché infinita di condotte, del comportamento da sottoporre a sanzione penale; b) una lesione del principio di parità di trattamento, riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, derivante dal fatto che le probabili differenze di interpretazione giudiziale di un concetto indeterminato diano luogo ad altrettante diversità di trattamento di una medesima condotta.
Poiché le due ordinanze sollevano una identica questione di legittimità costituzionale, i relativi giudizi possono venir riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2.- Va, innanzitutto, respinta l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, tendente a escludere che i giudici a quibus propongano una questione di costituzionalità, apparendo le loro argomentazioni rivolte, piuttosto, a richiedere a questa Corte quale sia l'interpretazione corretta da attribuire all'espressione "abbandonarsi ad eccessi". In realtà, i giudici rimettenti, dopo aver ricercato inutilmente tra i vari possibili significati quello ritenuto conforme a Costituzione, hanno concluso che, essendo l'unica interpretazione a loro avviso plausibile quella che fa coincidere l'espressione contestata con le "manifestazioni estreme dell'indisciplina", l'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. appare contrario tanto al principio di determinatezza delle fattispecie legali del reato, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, quanto al principio di parità di trattamento, stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Stando così le cose, non si può negare che i giudici a quibus formulino nelle ordinanze di rimessione una vera e propria questione di costituzionalità, non già una d'interpretazione, avendo individuato con precisione sia una disposizione di legge ordinaria, alla quale essi ritengono di conferire una non implausibile interpretazione, sia i parametri costituzionali in riferimento ai quali gli stessi giudici dubitano della legittimità della norma denunziata.
3.- La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.
Occorre premettere che i due profili sollevati dai giudici rimettenti - violazione del principio nullum crimen sine lege e del principio di parità di trattamento - non corrispondono a due distinte questioni di costituzionalità, ma rappresentano, nella prospettazione dei giudici a quibus, due versanti dell'unica questione: segnatamente quella concernente l'asserita indeterminatezza di un elemento della fattispecie penale contenuta nell'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. - cioè l'espressione "abbandonandosi ad eccessi" - ritenuta tale da rendere assolutamente vaga la fattispecie legale del reato. Tuttavia, sulla base della costante giurisprudenza costituzionale in materia di principio penalistico di legalità, l'assunto fatto proprio dai giudici rimettenti non può essere condiviso.
Questa Corte ha da tempo affermato che le norme penali possono contenere, senza con ciò violare il principio di legalità, descrizioni sommarie, elementi valutativi, espressioni meramente indicative di comuni esperienze o termini presi dal linguaggio comunemente usato, purché siano comunque tali da permettere, attraverso l'ordinario procedimento d'interpretazione, l'identificazione del bene tutelato dalle stesse norme (v., ad esempio, sentt. nn. 122 del 1993, 247 del 1989, 84 del 1984, 79 del 1982, 49 del 1980, 27 del 1961). La stessa Corte ha anche precisato che "la determinatezza dell'indicazione legislativa del significato d'un termine (o d'una espressione) non può stabilirsi prescindendo dal rapporto che lo stesso termine ha con gli altri elementi della fattispecie" e dalla relazione di quest'ultima con le ipotesi delittuose più prossime (v. sent. n. 247 del 1989).
Seguendo i comuni criteri d'interpretazione delle norme giuridiche, la giurisprudenza penale militare ha conferito all'espressione contestata un significato univoco, tale da portare a distinguere sostanzialmente la fattispecie del reato di rivolta di cui all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. realizzata attraverso "eccessi" tanto da quella di rivolta realizzata attraverso "atti violenti", prevista nella stessa disposizione, quanto da quella dell'"ammutinamento", riferita ai militari che, riuniti in numero di quattro o più, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore (art. 175, primo comma, n. 1, c.p.m.p.).
Più precisamente, il significato dell'espressione "abbandonandosi ad eccessi", riferita alle modalità di comportamento di chi commette il reato militare di rivolta rifiutando, omettendo o ritardando di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un loro superiore, è comunemente individuato negli atti di intensa indisciplina concretanti una minacciosa pressione morale collettiva sulla volontà del superiore. In tal modo, alla fattispecie penale sospettata d'indeterminatezza dai giudici a quibus è dato un significato chiaro, preciso e determinato, che porta a interpretare la parola "eccessi" come equivalente a comportamenti di estrema indisciplina tendenti a esercitare una forma di "violenza morale" nei confronti del superiore che ha fatto l'intimazione: un significato che distingue nettamente la fattispecie contestata sia da quella della rivolta di cui al n. 3 realizzata con atti violenti, la quale comporta atti diretti a sopraffare con la forza la volontà del superiore, sia dalla fattispecie dell'ammutinamento regolata nel n. 1 dell'art. 175 c.p.m.p., la quale consiste meramente nel rifiuto, nell'omissione o nel ritardo di obbedire a un ordine del superiore da parte di militari riuniti in numero di quattro o più.
Se, dunque, hanno ragione i giudici a quibus a ritenere che l'espressione "eccessi", ricompresa nella fattispecie di rivolta contestata, non denota qualsiasi comportamento che si discosti dalla normale condotta disciplinare, attualmente delineata nel regolamento approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, ma si riferisce soltanto alle manifestazioni estreme dei comportamenti contrari alla disciplina militare, nello stesso tempo essi erroneamente omettono di considerare che tali manifestazioni devono essere qualificate da un obiettivo contenuto intimidatorio nei confronti del superiore.
Così interpretata l'espressione contestata, non è irragionevole che il legislatore abbia sottoposto alla stessa pena edittale la rivolta compiuta mediante "eccessi" e quella commessa mediante "atti violenti", trattandosi di lesioni del bene protetto dalla norma incriminatrice realizzate con modalità diverse, ma omogenee (comportamento intimidatorio - violenza), salvo sempre il potere discrezionale del giudice, all'atto della determinazione in concreto della sanzione, di calibrare l'applicazione di quest'ultima tra gli ampi termini della pena edittale prevista (da tre a quindici anni) alla reale entità della condotta posta in essere e alla differente attitudine degli "eccessi" (o degli atti violenti) realizzati a ledere il bene della disciplina militare. Né è irragionevole che, nel definire la rivolta di cui all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p., il legislatore ne abbia previsto l'ipote si realizzata mediante "eccessi", oltre a quella commessa con "atti violenti", mentre, nel delineare il reato di rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato (art. 73, primo comma, n. 2, legge 1 aprile 1981, n. 121), abbia omesso il riferimento agli "eccessi": infatti, l'atteggiamento intimidatorio nei confronti del superiore concorre significativamente a determinare la gravità dell'offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, nel caso di un delitto, come quello previsto dall'art. 174 c.p.m.p., che è un "reato contro la disciplina militare"; mentre lo stesso elemento può essere visto in diversa prospettiva nella delineazione del reato di rivolta quando questo sia riferito ad appartenenti a un corpo smilitarizzato, qual è la polizia di Stato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Antonio BALDASSARRE , Redattore
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.