Sentenza n.466 del 1994

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SENTENZA N. 466

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 del disegno di legge n. 549 della Regione Siciliana approvato il 6 agosto 1994 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa - Gela), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 16 agosto 1994, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1994.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il ricorrente e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 8 del disegno di legge n. 549 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa- Gela), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

L'art. 1 del provvedimento impugnato prevede la possibilità di trasferimento del personale di ruolo del sopprimendo Consorzio autostradale Siracusa-Gela nei posti corrispondenti, per qualifica e livello, dell'organico del Consorzio autostradale Messina-Catania- Siracusa. Il legislatore regionale assume a proprio carico l'onere finanziario di 2.800 milioni di lire, per far fronte alle spese derivanti dalla corresponsione degli emolumenti al personale trasferito (art. 8).

Ma, osserva il Commissario dello Stato, tale previsione di spesa è limitata al solo 1994, realizzando una violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'assenza di copertura finanziaria per quanto attiene agli anni successivi. In particolare la copertura finanziaria mancherebbe per la corresponsione di emolumenti del personale da collocare in soprannumero nel Consorzio autostradale Messina-Catania- Siracusa, che, stando ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale, ammonterebbe a 19 unità.

2. La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame della Corte.

La Regione ritiene che, poichè i consorzi autostradali non rientrano nella nozione di finanza pubblica allargata, come definita dall'art. 25 della legge n. 468 del 1978, dovrebbe escludersi l'obbligo per il legislatore regionale di indicare puntualmente i mezzi con cui il Consorzio deve fare fronte alle nuove spese derivanti dalla legge.

La Regione rileva, inoltre, che nella pianta organica del Consorzio per l'autostrada Messina-Catania- Siracusa risultano vacanti 33 posti ed osserva che, poichè il personale del Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela è composto di sole 21 unità, anche nell'ipotesi in cui tutti i dipendenti chiedessero il trasferimento, essi sarebbero in numero inferiore rispetto a quello dei posti vacanti, di modo che la spesa relativa agli emolumenti loro spettanti potrebbe essere coperta dal bilancio dell'ente.

La Regione contesta che l'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione imponga al legislatore regionale, in caso di spese continuative, di indicare i mezzi di copertura anche per tutti gli anni a venire (richiamando a questo proposito le pronunce della Corte costituzionale n. 369 del 1992 e n. 26 del 1991), specie quando, come nel caso in esame, l'onere finanziario non è certo, dato che il trasferimento del personale deve avvenire a domanda e che non è escluso che alcuni dipendenti preferiscano rinunciare alla domanda di trasferimento.

3. In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che la delibera legislativa della Regione Siciliana 6 agosto 1994, n.549 è stata espressamente abrogata dall'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44, che ha interamente ridisciplinato la materia.

Considerato in diritto

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 1, 2, 3 e 8 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 6 agosto 1994, n. 549 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa - Gela). Ad avviso del ricorrente tali disposizioni violerebbero l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, avendo previsto, per le spese di carattere continuativo e ricorrente, derivanti dalla corresponsione degli emolumenti al personale trasferito al Consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa e collocato in soprannumero, la copertura finanziaria solo per l'anno in corso e mancando, invece, la copertura finanziaria per gli anni successivi al 1994.

Successivamente alla presentazione del ricorso, la Regione Siciliana ha revocato la delibera legislativa impugnata con l'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa- Gela. Abrogazione di norme). Quest'ultima legge, infatti, ha interamente disciplinato la materia oggetto della delibera legislativa impugnata, provvedendo altresì, all'art. 9, ad individuare la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa, anche in riferimento agli anni successivi al 1994.

Di conseguenza va accolta, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 309 del 1994, 206 del 1993, 145 e 137 del 1992, 94 del 1991), la richiesta della parte ricorrente, condivisa in udienza dalla difesa della Regione, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/12/94.