Sentenza n. 94 del 1991

 

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SENTENZA N. 94

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma sesto, e 17, comma secondo, del disegno di legge approvato il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: "Riordinamento degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 26 luglio 1990, depositato in cancelleria il 3 agosto 1990 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente,

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 26 luglio 1990, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 10, sesto comma, e 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641 (Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica), approvato il 19 luglio 1990 dall'Assemblea Regionale Siciliana, deducendo violazione degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, e dell'art. 27 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. d), dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana, nonché dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.

Premette il ricorrente che con il disegno di legge n. 641 il legislatore regionale ha provveduto all'organica ristrutturazione degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, alla disciplina dello stato giuridico del relativo personale ed all'immissione in ruolo del personale già in servizio, operando nell'ambito di una materia che, ai sensi dell'art. 17, lett. d), dello Statuto Speciale, rientra nella competenza legislativa della Regione Siciliana, a condizione che vengano osservati i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Ciò posto, viene censurato l'art. 10, comma sesto, del disegno di legge, il quale prevede l'immissione in ruolo e l'assegnazione, non definitiva, presso gli istituti professionali per ciechi, degli insegnanti non di ruolo in servizio presso detti istituti, in possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione, ancorché privi della specializzazione per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi. Osserva infatti il ricorrente che, secondo i principi della legislazione statale, per l'insegnamento negli istituti che perseguono particolari finalità di educazione e rieducazione di minori in stato di difficoltà (ciechi e sordomuti) è necessario il possesso del titolo di specializzazione conseguito a seguito della frequenza di un corso teorico-pratico, di durata biennale, presso istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica istruzione (artt. 8, 9 e 10 d.P.R. n. 970 del 1975).

Non richiedendo tale specializzazione, il legislatore regionale ha quindi violato i limiti fissati dall'art. 17 dello Statuto Speciale.

Oggetto di censura è anche l'art. 17, secondo comma, del disegno di legge, secondo il quale per l'inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali "si prescinde dai titoli di studio e di abilitazione previsti dall'art. 27, comma terzo, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417". Rileva invero il ricorrente che tale disposizione, dettata da esigenze di sanatoria di situazioni in atto, si pone in contrasto con l'ordinamento statale di riferimento, nel quale è sempre previsto, anche al di fuori delle normali procedure concorsuali, l'imprescindibile possesso del titolo di studio specifico per l'accesso ad una determinata qualifica, nonché dell'abilitazione, considerata quale occasione di verifica dell'idoneità a svolgere le mansioni connesse con la qualifica stessa. Alla violazione dell'art. 17 dello Statuto Speciale si accompagna, in questo caso, quella dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, apparendo leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione da una disposizione che consente di affidare la gestione didattica, amministrativa e contabile di una struttura scolastica ad un soggetto del quale non sono valutabili né la preparazione professionale, per la carenza del titolo di studio, né l'idoneità a svolgere le relative mansioni, per l'assenza dell'abilitazione.

2. - Avanti a questa Corte si è costituito il Presidente della Regione Siciliana, contestando la fondatezza del ricorso.

Deduce il resistente che l'art. 10, comma sesto, della legge approvata il 19 luglio 1970 non esclude la necessità del possesso della specializzazione per l'insegnamento presso gli istituti professionali per i ciechi, prevista dalla legislazione statale.

Ed infatti, nell'art. 18 della legge impugnata non risulta compreso tra le disposizioni abrogate l'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 68, il quale stabilisce che l'ordinamento degli istituti professionali per i ciechi regionali si conforma a quello dei corrispondenti istituti statali, e l'identità di ordinamento comprende, evidentemente, anche l'uniformità dei titoli richiesti per l'insegnamento.

La persistente necessità della specializzazione, ai fini dell'insegnamento, risulta del resto dal combinato disposto degli artt. 10 e 13 della legge approvata il 19 luglio 1970. Il Commissario dello Stato ha infatti omesso di considerare che la norma impugnata, pur attribuendo agli insegnanti in possesso di tutti gli altri titoli, ad eccezione della specializzazione per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi, il diritto all'ammissione in ruolo sulla base della graduatoria regionale per la rispettiva classe di concorso, di cui al precedente comma quinto, li esclude dall'assegnazione definitiva di sede presso gli istituti professionali per ciechi medesimi e che l'art. 13, comma terzo, della stessa legge dispone che qualora tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo non possa essere pienamente utilizzato in attività didattiche per le ore per le quali tale utilizzazione non possa avvenire, venga addetto ad attività amministrative.

Per quanto concerne l'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, del disegno di legge, il quale consente di prescindere, per l'immissione in ruolo del personale direttivo incaricato, dal possesso del titolo di studio (laurea richiesta per l'ammissione ai concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti professionali e tecnici: art. 27 d.P.R. n. 417 del 1974) e dell'abilitazione, il resistente osserva che la disposizione risponde all'esigenza di sanare la specifica posizione del preside incaricato di uno dei due istituti professionali per ciechi esistenti nella regione. Essa, del resto, non si pone in contrasto con i princìpi della legislazione nazionale, poiché in questa non mancano norme che, pur non apportando espressamente deroga al requisito del possesso dei titoli di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 417 del 1974 per l'immissione in ruolo del personale direttivo, sostanzialmente consentono che questa avvenga anche in assenza dei titoli suindicati (art.16, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e art. 11, terzo comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417).

3. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale ha informato che il 24 ottobre 1990 è stato presentato all'Assemblea regionale un disegno di legge volto a modificare in senso conforme alla Costituzione l'art. 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641, oggetto di impugnativa.

Il Presidente della Regione Siciliana ha depositato memoria nella quale ha ribadito le precedenti deduzioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato avanti a questa Corte gli artt. 10, sesto comma, e 17, secondo comma, del disegno di legge approvato il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale Siciliana (e successivamente promulgato e pubblicato come legge 5 settembre 1990 n. 34) concernente il Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica, deducendo la violazione dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, ai quali la Regione deve attenersi nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ad essa attribuita nelle materie previste dall'art. 17 dello Statuto speciale (nella specie in quella dell'istruzione media, di cui alla lettera d).

2. - L'art. 10, sesto comma, prevede l'immissione in ruolo e l'assegnazione, presso gli istituti professionali per ciechi, degli insegnanti non di ruolo in servizio presso i detti istituti, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio e della abilitazione, anche se privi della specializzazione per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi. Quest'ultima esenzione contrasterebbe, secondo il ricorrente, con la legislazione statale, che eleva a requisito necessario per l'insegnamento nelle scuole per non vedenti il possesso del titolo di specializzazione ottenuto a seguito della frequenza di un corso teorico-pratico, di durata biennale, presso istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione (art. 10 d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970).

3. - Osserva la Corte che esattamente il Commissario dello Stato postula l'inderogabilità del principio, sancito dalla legislazione statale, secondo il quale l'insegnamento ai minori in stato di difficoltà, quali sono i non vedenti (o i sordomuti) non può essere impartito se non da docenti che abbiano conseguito una specifica specializzazione, che li qualifica, sul piano professionale, come i più idonei a porsi adeguatamente in rapporto con allievi aventi esigenze assolutamente peculiari.

Tale principio peraltro - come altrettanto esattamente la Regione ha sostenuto nella sua difesa - non è violato dalla norma impugnata se questa sia interpretata nel quadro della normativa in cui si colloca, come desumibile anche da altre disposizioni dello stesso disegno di legge regionale.

Ai fini della sistemazione in ruolo del personale docente, in servizio presso le istituzioni scolastiche individuate nell'art. 1 del disegno di legge (istituti regionali d'arte, scuole medie annesse ai predetti istituti, istituti tecnici femminili ed istituti professionali per ciechi), l'art. 10, quinto comma, prevede la formazione, sulla base dei titoli di servizio e di studio, di una graduatoria regionale "per classi di concorso" - e cioè con riferimento alle materie di insegnamento, e non alla tipologia degli istituti - in base alla quale procedere all'assegnazione degli insegnanti e delle sedi. A sua volta, il sesto comma, qui impugnato, considera la posizione dei docenti in servizio presso gli istituti professionali per ciechi, che siano in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione, ma non siano muniti della specializzazione necessaria per insegnare presso tali istituti, e ne consente l'immissione nel ruolo, per classe di concorso, ma senza l'assegnazione definitiva di sede presso gli istituti professionali per ciechi.

Ne deriva che i detti docenti non potranno essere utilizzati per l'insegnamento ai non vedenti, ma dovranno essere assegnati ad altro tipo di scuola (istituti d'arte, scuole medie annesse, istituti tecnici femminili), con pieno rispetto, quindi, del principio della legislazione statale invocato dal ricorrente.

Qualora poi il personale suindicato non possa essere assegnato ad altro tipo di scuola - per carenza di posti o perché immesso in ruolo per classi di concorso ivi non esistenti - alla sua utilizzazione provvede l'art. 13, ultimo comma, prevedendone l'impiego in attività amministrative.

5. - L'art. 17, secondo comma, del disegno di legge prevede che per l'inquadramento in ruolo del personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica si prescinde dai titoli di studio e di abilitazione previsti dalla legislazione statale (art. 27 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Questa esenzione, secondo il ricorrente, violerebbe i limiti imposti alla legislazione regionale dall'art. 17 dello Statuto speciale, nonché l'art. 97 della Costituzione.

Sennonché, con legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2, recante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, la norma impugnata è stata sostituita con altra disposizione di diverso tenore.

Ciò determina la cessazione della materia del contendere.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, dell'art. 10, sesto comma, della legge della Regione Siciliana, approvata il 19 luglio 1990, recante "Riordinamento degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica" (successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34), sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, della legge della Regione Siciliana sopra indicata, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.