SENTENZA N. 145
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991 dal Consiglio regionale, intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre 1991, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1991.
Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore Antonio BALDASSARRE;
uditi l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il ricorrente.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata al Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale".
Il ricorrente, muovendo dal rilievo che la legge impugnata è stata riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non interessati dal rinvio governativo e che, quindi, non può essere considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deduce la illegittimità costituzionale della stessa legge in riferimento all'articolo appena menzionato, in quanto in sede di riapprovazione essa avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta dei voti.
2.- La Regione Puglia non si è costituita nel presente giudizio.
3.- In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia, in data 12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60 dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che, nel contempo, la stessa materia è stata disciplinata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.
Considerato in diritto
Come riferito in narrativa e come risulta dal verbale dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione Puglia svoltasi in data 12 novembre 1991, la deliberazione consiliare avente ad oggetto <<Riesame legge regionale "Modificazioni alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17, concernente "Norme sulla contabilità regionale", è stata revocata.
La materia del contendere nel presente giudizio è pertanto cessata (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87 del 1990).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Antonio BALDASSARRE, Redattore
Depositata in cancelleria il 30 marzo del 1992.