Sentenza n. 206 del 1993

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SENTENZA N. 206

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo: "Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 ottobre 1992, depositato in cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1992.

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 29 ottobre 1992 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica".

Il ricorrente deduce che la legge impugnata, nel prevedere l'istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione provinciale per l'espletamento di compiti ritenuti riconducibili alla sfera di attribuzioni della Provincia, sarebbe in contrasto con gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonchè con gli artt. 4, 5, 41, 43 e 120, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, nel ricorso si denunciano due distinti profili di incostituzionalità della legge provinciale impugnata.

In primo luogo, si contesta che i compiti ricompresi tra i fini istituzionali della società in questione - ed elencati nell'art. 1 della delibera legislativa impugnata - rientrino nelle competenze della Provincia autonoma, in quanto, trattandosi di attività (consulenze, pareri, prove, analisi) che molteplici norme statali qualificano e disciplinano come riservate a professioni protette, la loro attribuzione alla Provincia, seppure attraverso la creazione di una società per azioni, invaderebbe, da un lato, le relative competenze statali, e dall'altro, lo spazio riservato alla libera iniziativa dei privati.

In secondo luogo, si rileva la violazione del limite di diritto privato, tanto ad opera delle sopra indicate disposizioni che individuano i fini istituzionali della società a partecipazione provinciale, quanto per effetto della disciplina organizzativa della società medesima - posta, in particolare, con gli artt. 2, terzo comma, e 4, primo comma, - la quale derogherebbe in parte al regime tipico delle società per azioni stabilito dal codice civile.

La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

Con delibera del 12 gennaio 1993 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha revocato la propria deliberazione legislativa adottata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica".

Per tale ragione (v., ad esempio, sentenze n. 145 del 1992, n. 87 del 1990 e n. 962 del 1988) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/04/93.