Sentenza n. 962 del 1988

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SENTENZA N. 962

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale concernente la l. reg. Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1981 dal Consiglio regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla l. reg. 4 settembre 1980 concernente: provvedimenti per l'occupazione giovanile, in attuazione dell'art. 26 ss. l. 29 febbraio 1980 n. 33" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 10 novembre 1981, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 1981.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Abruzzo.

 

Considerato in diritto

 

L'art. 6 l. reg. Abruzzo 13 maggio 1982 n. 27, dal titolo: <Interpretazione della normativa regionale concernente l'occupazione giovanile>, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 1982 ha <revocato> la legge regionale impugnata riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 1981 dal titolo <Modifiche ed integrazioni alla l. reg. 4 settembre 1980, concernente "Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell’ art. 26 ss. l. 29 febbraio 1980 n. 33">.

Conseguentemente (v., da ultimo, sent. n. 434 del 1987) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/10/1988.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 13/10/1988.