SENTENZA N. 1
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti norme:
1) art. 19, primo comma, lettera a): "a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;", nonché lettera "b)", limitatamente alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), iscritto al n. 60 del Registro Referendum;
2) art. 19, primo comma, e precisamente le parole: "nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva", della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritto al n. 61 del Registro Referendum;
3) art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale e dalla modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, iscritto al n. 62 del Registro Referendum.
Vista l'ordinanza del 9 dicembre 1993 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le suddette richieste;
udito nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'avv. Antonio Fontana per i Comitati promotori.
Ritenuto in fatto
1. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato tre richieste di referendum popolare presentate le prime due il 18 dicembre 1992 dai signori Paolo Cagna Ninchi, Massimo Giancarlo Stroppa, Rocco Papandrea e Giuseppe Benedini, la terza il 24 febbraio 1993 dai signori Massimo Giancarlo Stroppa, Marco Lombardi e Vincenzo Miliucci, rispettivamente sui seguenti quesiti:
I) "Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19, primo comma, lettera a): "a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;", nonché lettera b) limitatamente alla lettera "b)", alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?" (reg. ref. n. 60);
II) "Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alla parte contenuta nell'articolo 19, comma 1, e precisamente le parole: "nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che sia no firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva"?" (reg. ref. n. 61).
III) "Volete che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente all'articolo 47 (rappresentatività sindacale)?". (reg. ref. n. 62).
2. L'Ufficio centrale, verificata la regolarità delle richieste, ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del 9 dicembre 1993.
3. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 30 dicembre 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.
4. Successivamente l'Ufficio centrale, con ordinanza del 22 dicembre 1993 ha disposto l'integrazione del quesito formulato nella richiesta di referendum iscritta in reg. ref. n. 62 con l'aggiunta delle seguenti parole: "nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale".
5. In data 27 dicembre 1993 i presentatori hanno depositato memorie a sostegno dell'ammissibilità delle richieste .
6. A integrazione delle difese scritte, nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993, è stato udito, per i promotori dei referendum, l'avvocato Antonio Fontana.
7. Con ordinanza del 4 gennaio 1993, essendo stato pubblicato nel frattempo il d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, il cui art. 22 reca un nuovo testo della disposizione cui si riferisce la richiesta di referendum sub III), l'Ufficio centrale ha disposto un'ulteriore integrazione del quesito referendario con l'aggiunta delle parole: "nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale, nonché della modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546".
8. Ricevuta la comunicazione di tale ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato la discussione del quesito referendario, così come modificato, nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994, dandone regolare comunicazione.
9. Nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994 è stato nuovamente udito, per i promotori del referendum, l'avv. Antonio Fontana.
10. Con ordinanza dell'11 gennaio 1994 l'Ufficio centrale ha provveduto alla correzione di un errore materiale incorso nella precedente ordinanza del 4 gennaio 1994. Con questa correzione il testo definitivo del quesito oggetto della richiesta di referendum iscritta in reg. ref. n. 62 è il seguente: "Volete che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente all'articolo 47 (rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993 n. 359 della Corte costituzionale, e dalla modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546".
Considerato in diritto
l. I quesiti referendari descritti in narrativa investono due disposizioni contenute l'una in una legge (art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300), l'altra in un atto avente forza di legge (art. 47 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). Entrambe concernono la materia della rappresentatività sindacale e pertanto, sebbene le richieste rimangano distinte e non unificabili, i giudizi di ammissibilità possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. La costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, e così pure i modi di determinazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative legittimate alla contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego, non rientrano tra le materie per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. non ammette il referendum.
Appaiono inoltre rispettate le esigenze di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, al fine di consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole. Il riferimento a una duplice causa dell'integrazione, ordinata dall'Ufficio centrale, del quesito proposto dalla richiesta sub III) non può produrre perplessità, essendo facilmente distinguibile, anche sintatticamente, la diversa funzione - rispettivamente di ratio e di fonte - svolta dalla sentenza di questa Corte n. 359 del 1993 e dal d.lgs. n. 546 del 1993 nella produzione della modifica sopravvenuta nel testo della disposizione investita dal referendum. Il quesito sub II) esprime chiaramente l'intendimento (massimale) dei promotori di ottenere l'abrogazione di tutti i criteri di "maggiore rappresentatività" adottati dal citato art. 19, primo comma, lett. a) e b), per la selezione delle rappresentanze sindacali aziendali destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III della legge n. 300 del 1970, mentre dal quesito sub I) - legato al secondo da una relazione logica di alternatività subordinata - risulta l'intendimento (minimale) di ottenere almeno l'abrogazione dell'indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera a) e l'abbassamento al livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera b). Gli esiti dell'eventuale approvazione dei referendum sono coerenti con le finalità perseguite.
Non si potrebbe obiettare, invocando le sentenze di questa Corte nn. 27 e 29 del 1981, che la formulazione dei quesiti non è chiara per la contraddizione fra la richiesta di abrogazione (parziale) dell'art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970 e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui - a differenza di altre disposizioni, che rinviano genericamente all'art. 19 (artt. 22, 23 e 30) - richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma dell'articolo predetto".
Tale specifico richiamo non rende la disposizione indissolubilmente legata a quella che si vorrebbe sopprimere. L'approvazione dell'uno o dell'altro referendum inciderebbe soltanto sul- l'ampiezza del suo ambito normativo.
3. La terza richiesta di referendum (reg. ref. n. 62) si propone l'abrogazione totale dell'art. 47 del d.lgs. n. 29 del 1993, modificato dal d.lgs. n. 546 del 1993, il quale, ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego regolata dagli artt. 45 e 46, rimette la definizione della maggiore rappresentatività sindacale a un apposito accordo tra il governo e le confederazioni sindacali già qualificate come maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90).
Non può ritenersi contraddittoria la mancata proposta di abrogazione dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (non abrogato dall'art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993), che abilita all'esercizio dei diritti sindacali nelle unità amministrative gli organismi di rappresentanza dei dipendenti pubblici costituiti nell'ambito delle confederazioni più rappresentative sul piano nazionale e dei sindacati autonomi aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva per il pubblico impiego. Questa norma non è legata ai criteri di maggiore rappresentatività attualmente vigenti, il cui consolidamento la richiesta referendaria mira a impedire mediante l'abrogazione del citato art. 47 del d.lgs. n. 29 del 1993. Nel caso di approvazione del referendum, i criteri che saranno stabiliti dal legislatore con modalità diverse da quelle previste dalla disposizione abrogata, oppure, in difetto di intervento legislativo, dalla giurisprudenza in via interpretativa, si applicheranno anche per l'individuazione delle rappresentanze sindacali dei dipendenti nei luoghi di lavoro.
4. Infine, per quanto riguarda l'art. 19 della legge n. 300 del 1970, la coesistenza dei due referendum non sembra possa dar luogo a inconvenienti applicativi della normativa di risulta, nemmeno nel caso di votazione favorevole ad entrambi. Il risultato del referendum sub I) sarebbe allora assorbito dal risultato del referendum sub II) (sent. n. 26 del 1981).
E' vero che la norma residua ammetterebbe indiscriminatamente ai benefici del titolo III della legge qualsiasi gruppo di lavoratori autoqualificantesi "rappresentanza sindacale aziendale", senza alcun controllo del grado di effettiva rappresentatività.
Ma il legislatore potrà inter venire dettando una disciplina sostanzialmente diversa da quella abrogata, improntata a modelli di rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali e in pari tempo consoni alle trasformazioni sopravvenute nel sistema produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi dei lavoratori (cfr. sentenza n. 30 del 1991).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara ammissibili:
1) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), iscritta al n. 60 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;
2) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritta al n. 61 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;
3) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), iscritta al n. 62 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/01/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 12/01/94.