Sentenza n. 321 del 1993

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SENTENZA N. 321

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale de gli enti locali) e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1992 dal Pretore di Genova, il 16 marzo 1992 dal Pretore di Vallo della Lucania ed il 3 novembre 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente iscritte ai nn. 76, 79 e 99 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica, nn. 9, 10 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di costituzione di Gambino Laura ed altre;

udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

l.- Nel corso del procedimento civile vertente tra Gambino Laura ed altre e INADEL in cui le ricorrenti, tutte dipendenti dall'Istituto Gianna Gaslini in Genova in qualità di vigilatrici d'infanzia, hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il diritto al riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio del periodo di studi seguito presso la scuola "Lorenza Gaslini" per vigilatrici d'infanzia, il Pretore di Genova, con ordinanza del 12 novembre 1992 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio per vigilatrici d'infanzia, nel caso in cui il diploma sia richiesto dalla legge come condizione necessaria per l'ammissione in carriera.

rileva il giudice a quo che la disposizione appare logicamente incoerente ed irrazionale in quanto, essendo già stato riconosciuto il diritto al riscatto dei suddetti corsi ai fini pensionistici, non vi è ragione perchè non lo sia anche ai fini dell'indennità premio di servizio stante l'unitarietà del trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda la posizione di due tra le ricorrenti, il giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui consente la riscattabilità del biennio corrispontente al corso di studio presso la scuola convitto anzichè dell'intero periodo corrispondente alla durata legale del corso, portato a tre anni dalla legge 30 aprile 1976, n. 338.

Con atto depositato il 5 marzo 1993 sono intervenute le signore Gambino, Zonino, Perazzo e Urbano rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Raggio e Ciro Intino chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dal giudice a quo.

Al riguardo le parti rilevano che l'illogicità del sistema di cui alla normativa impugnata sarebbe già stata acclarata dalle sentenze n. 765 del 1988 e n. 26 del 1992 di questa Corte.

Invero, con la sentenza n. 765 del 1988 è stato esteso il riscatto del corso di studi ai fini della pensione, originariamente previsto per i soli infermieri professionali, anche alle vigilatrici d'infanzia stante la sostanziale identità ed equivalenza delle due professioni.

Con sentenza n. 26 del 1992, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in riferimento alla medesima questione ora sollevata ma relativa- mente alla categoria professionale degli infermieri.

La mancata concessione del richiesto riconoscimento anche alla categoria delle vigilatrici d'infanzia -secondo le ricorrenti- contrasterebbe quindi sia con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia con il principio del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

2.- Con ordinanza emessa in data 16 marzo 1992 il Pretore di Vallo della Lucania, nel corso del procedimento civile vertente tra Carbone Ermelinda ed INADEL, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non consente il riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio del periodo corrispondente al corso legale di studio per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia, richiesto dalla legge quale condizione necessaria per l'ammissione in carriera.

Rileva il giudice a quo che la questione appare rilevante in quanto la norma denunciata risulta applicabile al caso di specie anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Sul punto della non manifesta infondatezza rileva il Pretore che l'esclusione ai fini del riscatto per l'indennità premio di servizio di periodi di studi necessari per ricoprire un posto di lavoro, già riconosciuti come validi ai fini della quiescenza, contrasterebbe con l'art.3 della Costituzione in quanto crea una ingiustificabile disparità tra dipendenti in relazione al tipo di corsi di studi espletato, non sorretta da alcuna logica motivazione.

3.- Con ordinanza emessa in data 3 novembre 1992 nel procedimento civile vertente tra Ossnoser Sandra ed INADEL, il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in relazione all'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non consente il riscatto, ai fini dell'indennità premio di servizio, del periodo corrispondente al corso legale di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia richiesto dalla legge come condizione necessaria per la relativa ammissione in carriera.

Nel motivare sul punto della non manifesta infondatezza il tribunale adduce considerazioni analoghe a quelle sopra riferite in relazione alle ordinanze dei Pretori di Genova e di Vallo della Lucania.

In prossimità dell'udienza hanno presentato memoria le parti costituite ribadendo le argomentazioni già esposte in precedenza.

Considerato in diritto

l.- Dai Pretori di Genova e di Vallo della Lucania e dal Tribunale di Reggio Emilia è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella parte in cui esclude la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio dei periodi corrispondenti al corso legale di studio per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia richiesto dalla legge come condizione necessaria per l'ammissione in carriera, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (l'art. 97 è stato invocato soltanto dal Pretore di Vallo della Lucania).

Dal Pretore di Genova è stata sollevata altresì questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui consente la riscattabilità del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto anzichè dell'intero periodo corrispondente alla durata legale del corso, portato a tre anni dalla legge 30 aprile 1976, n. 338.

Considerata l'analogia delle questioni esse possono essere decise con unica sentenza, previa unificazione dei giudizi.

2.- La prima questione è fondata.

Come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 765 del 1988) la disciplina dettata dal legislatore per conseguire il titolo di studio necessario per l'esercizio della professione di vigilatrice d'infanzia risulta identica a quella prevista per l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Se ne deduce l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico campo dell'attività sanitaria.

Rilevanti sono infatti le affinità delle materie, dei programmi e dei requisiti necessari per accedere ai rispettivi corsi, dal momento che viene richiesta una preparazione sanitaria teorico-pratica di uguale livello.

Premesse tali considerazioni, questa Corte ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale della disciplina che escludeva per le vigilatrici di infanzia la possibilità di riscattare ai fini pensionistici il periodo corrispondente al corso di studio per il conseguimento del relativo diploma, possibilità già riconosciuta agli infermieri professionali.

Viene ora sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione (art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152) che non consente il riscatto del suddetto periodo ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio.

In altra decisione (sentenza n. 26 del 1992) questa Corte ha affermato che l'indennità premio di servizio "è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza, e pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione". In quell'occasione è stata di conseguenza dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione ora nuovamente impugnata, nella parte in cui escludeva (relativamente alla categoria degli infermieri professionali) la riscattabilità ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio del periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma, allorchè detta riscattabilità era viceversa riconosciuta ai fini del trattamento di quiescenza.

Coerentemente con tali presupposti, risulta irrazionale, ex art. 3 della Costituzione, la disposizione impugnata in quanto esclude la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia, sempre che ovviamente tale diploma risulti indispensabile per l'ammissione in carriera.

3.- Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, deve precisarsi che la prospettazione corretta della questione va riferita, per essere rilevante nel giudizio a quo, al combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n.152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, la riscattabilità del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anzichè dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del relativo diploma.

La disposizione contenuta nell'art. 12 della legge n. 152 del 1968, infatti, opera un rinvio -relativamente alla riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio dei periodi di studio- alla disciplina riguardante i trattamenti di quiescenza: è pertanto il combinato disposto delle due norme che deve trovare applicazione da parte del giudice a quo e ad esso deve intendersi riferita pertanto la questione di costituzionalità sottoposta a questa Corte.

Riguardo a tale combinato disposto, uno dei giudici a quibus rileva che, essendo in materia intervenuta la legge 30 aprile 1976, n. 338, che ha elevato da due a tre anni la durata obbligatoria del corso di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia, esso risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La questione deve essere accolta.

In effetti risulta irrazionale, anche perchè conseguenza di un mancato coordinamento legislativo, oltre che contrastante con il principio della piena riscattabilità ai fini previdenziali di ogni tipo di studio e di preparazione professionale già più volte affermato da questa Corte (vedi sentenze n. 275, 209 e 178 del 1993, 27 e 26 del 1992, 280 e 133 del 1991, 535 e 426 del 1990, 163 del 1989 ecc.), la previsione in oggetto, che limita a due anni il periodo riscattabile ai fini dell'indennità premio di servizio allorchè la durata del corso legale di studi sia diversa per legge.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anzichè dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara: l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella parte in cui non consente la facoltà di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia;

dichiara: l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anzichè dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/07/93.