Sentenza n. 164 del 1992

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SENTENZA N. 164

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1991 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Elio Riccomini ed I.N.P.S., iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio nel quale il ricorrente, titolare di due pensioni -- una diretta a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed una di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti -- aveva richiesto l'integrazione al minimo di quest'ultima, il Pretore di Lucca, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente la detta integrazione.

Il giudice a quo osserva come non vi sia ragione alcuna per discriminare l'ipotesi in argomento dalle molteplici fattispecie di cumulo oggetto di precedenti sentenze di questa Corte, tuttavia non estensibili al caso in esame.

Considerato in diritto

1. -- É denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia già titolare di pensione diretta a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

2. -- La questione è fondata.

Si tratta di una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorchè, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito.

La titolarità di più pensioni integrate al minimo è viceversa consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (sentenze nn. 114 del 1992, 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e 1086 del 1988 e 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma impugnata); successivamente opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato (sentenza n.418 del 1991).

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 8 aprile del 1992.