SENTENZA N.504
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1989 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Paltrinieri Laura e l'I.N.P.S., iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Modena prospetta l’illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.
Risulterebbe, invero, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si determinerebbe rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.
2. - La questione é fondata.
La norma censurata é stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S (sentenza n. 1086 del 1988), con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989), nonché in caso di cumulo con pensione diretta di invalidità a carico della stessa Gestione (sentenza n. 250 del 1989).
Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), cosi rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che e stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).
Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata risulta chiaramente incompatibile con il principio di uguaglianza. Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dello Stato qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 15/11/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE