Sentenza n. 418 del 1991

 

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SENTENZA N. 418

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Mecacci Vittoria, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Mecacci Vittoria e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Mecacci Vittoria e Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 nella controversia tra I.N.P.S. e Mecacci Vittoria, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo.

Riferisce il giudice rimettente che il Pretore di Firenze, decidendo sul ricorso proposto da Mecacci Vittoria, titolare di due pensioni entrambe integrate al minimo, condannava l'I.N.P.S. al pagamento della pensione di reversibilità nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983 sul presupposto che la cristallizzazione prevista dal settimo comma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 si applichi ad ogni ipotesi di cessazione del diritto alla integrazione e non solo a quella per superamento di reddito di cui al comma sesto e cioè dopo il 1° settembre 1983. Chiamato al riesame della controversia dall'appello dell'I.N.P.S., il giudice a quo non condivide le motivazioni di due pronunce della Corte di cassazione (nn. 5720/1989 e 3749/1990) che hanno affermato, rispettivamente, che:

a) l'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983 ha dettato un generale regime di integrazione al minimo per l'ipotesi di cumulo di più pensioni, sicché risulta legittima la soppressione del diritto all'integrazione al minimo per il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa (1° ottobre 1983), salva la corresponsione dell'integrazione nella misura pagata al 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione-base, conformemente al dettato del settimo comma dell'art. 6;

b) dopo il 1° ottobre 1983 il diritto alla doppia integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore cessa solo per effetto del superamento del limite reddituale.

Le motivazioni delle due pronunce della Corte di cassazione non costituirebbero diritto vivente, in quanto da un lato, con la prima decisione, si è creduto di trovare nella stessa legge n. 638 del 1983 quel principio della doppia cristallizzazione che invece, secondo il giudice rimettente, è stato dettato per l'unico caso di integrazione che si è voluto regolare, non essendosi mai posto nell'iter formativo della legge il problema di una integrazione plurima. Con la seconda decisione, la Corte di cassazione avrebbe addirittura affermato il diritto alla doppia integrazione al minimo anche per il periodo successivo al 1° ottobre 1983, il che sarebbe da escludere, contenendo la nuova legge esplicito riferimento ad una sola ipotesi di integrazione.

Il giudice a quo ritiene quindi di non poter accogliere la domanda di riconoscimento del diritto alla "cristallizzazione" della pensione in godimento al 30 settembre 1983 (data di cessazione del diritto alla seconda integrazione al minimo) ostandovi la disposizione dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638 del 1983. Su quest'ultima norma tuttavia viene sollevata questione di legittimità costituzionale laddove non si contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo: non sussisterebbe, infatti, valida ragione per un diverso trattamento tra titolari di una sola pensione al minimo e titolari di due pensioni, anch'esse integrate al minimo, considerato che la ratio della previsione, nella norma impugnata, del diritto alla "cristallizzazione" con riferimento ad una sola integrazione, dovrebbe essere comune ad entrambi i casi.

2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste per l'infondatezza della questione, in quanto il giudice a quo, nel richiamarsi alle decisioni citate della Corte di cassazione, non ritenendo di poterne condividere la motivazione, opta per la soluzione interpretativa opposta deducendone poi il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

3. - Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Salafia, Pasquale Vario, Fabrizio Ausenda, Giorgio Starnoni e Giuseppe Gigante, presentando una memoria in cui si segnalano le ulteriori decisioni della Corte di cassazione (nn. 2751, 2752, 2848, 2850 e 3248 del 1991) motivate tutte per relationem sulle sentenze nn. 5720 del 1989 e 3749 del 1990.

In particolare, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, la difesa dell'I.N.P.S. ribadisce che, siccome l'attuale disciplina normativa dell'integrazione al minimo delle pensioni circoscrive il diritto ad una sola integrazione (cessante per effetto del superamento del limite di reddito), l'ordinanza di rimessione muoverebbe da petizione di principio laddove ritiene comparabili, per effetto della ritenuta comune ratio del diritto alla cristallizzazione, la situazione del titolare di una sola pensione integrata al minimo in presenza di redditi ostativi e quella del titolare di due pensioni anch'esse integrate al minimo. Le due situazioni sarebbero, per la difesa dell'I.N.P.S., diverse sotto ogni profilo, in quanto "qualora il reddito preclusivo del diritto alla integrazione al minimo sia costituito anche solamente da un trattamento pensionistico superiore al minimo, le due situazioni sopra considerate non possono ritenersi omogenee e ricevere un trattamento normativo uniforme con il diritto alla cristallizzazione della seconda pensione, anch'essa integrata al minimo". Non sembra, dunque, alla difesa dell'INPS, priva di razionale giustificazione sotto il profilo dei principi di uguaglianza e di adeguatezza la esclusione dal diritto alla cristallizzazione nel concorso di due (o più) pensioni, tutte integrate al minimo, posto che con la integrazione spettante una sola volta nella misura intera su una pensione, si garantiscono le esigenze vitali minime, con considerevole apporto finanziario dello Stato a titolo di solidarietà generale.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 18 marzo 1991 (R.O. n. 319/1991), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638, "laddove non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo".

2. - La questione non è fondata nei termini di cui appresso.

Il quesito posto alla Corte è: se la norma impugnata, nel disporre la cosiddetta "cristallizzazione" della pensione integrata, a seguito della perdita del diritto all'integrazione, per superamento del limite di reddito, regoli anche l'ipotesi del cumulo di pensioni integrate e, in caso affermativo, consenta la possibilità di una cristallizzazione del trattamento non più integrabile dopo il 1° ottobre 1983.

Va innanzi tutto premesso che l'ipotesi del concorso di due o più pensioni appare nel terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983, uscito indenne dalla verifica di costituzionalità, operata da questa Corte con sentenza n. 184 del 1988. Anche allora la disciplina legislativa veniva sospettata di vulnerare gli artt. 3 e 38 della Costituzione, ma la Corte statuì che la norma denunciata, sancendo una regola generale in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo e consentendo la perequazione automatica del trattamento non integrato, non era da considerarsi illegittima in quanto collocata nel divenire di un processo tendente, dal 1° ottobre 1983, a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni.

La osservazione di un graduale processo di razionalizzazione della materia, decisiva per il giudizio di costituzionalità, impone una lettura storica della norma oggi impugnata. A tal fine acquista rilievo dirimente il dies a quo del 1° ottobre 1983 non solo per gli effetti temporali della disciplina dettata, ma ai fini della esatta individuazione delle fattispecie normate.

3. - Alla data della legge n. 638 del 1983 vigeva il divieto della integrazione al minimo di più pensioni, così come disposto dagli artt. 2, secondo comma, della legge n. 1338 del 1962, e 23 della legge n. 153 del 1969.

Successivamente, con sentenza n. 314 del 1985, questa Corte dichiarava, per incompatibilità con il principio generale di eguaglianza, la illegittimità costituzionale del divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilità concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria "limitatamente al periodo non considerato dal decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito dalla legge n. 638 del medesimo anno".

La decisione fu seguita da una serie di statuizioni, volte ad applicare alle svariate combinazioni di trattamenti la generale regola delle illegittimità della preclusione all'integrazione di più pensioni ma sempre entro l'indicato limite temporale.

È evidente dunque che non si può rintracciare nelle disposizioni letterali dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 la fattispecie, a quella data vietata, del cumulo di due pensioni integrate al minimo e di conseguenza nel comma settimo l'ipotesi di cristallizzazione di una di esse.

Per effetto della sopravvenuta sentenza n. 314 del 1985, il principio dell'unica pensione integrata al minimo, affermato dal legislatore del 1983, deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983 ma non per il periodo antecedente.

Ne consegue che, successivamente alla data indicata, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento, in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica.

4. - Può pertanto darsi risposta affermativa al quesito della utilizzabilità dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638 del 1983 ai fini del decidere il giudizio a quo, non ricorrendo una ratio decidendi dissimile da quella che già condusse questa Corte a non riscontrare illegittimità costituzionale nell'art. 6, terzo comma, della stessa legge con la richiamata sentenza n. 184 del 1988 e con la successiva sentenza n. 503 del 1988.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.