Sentenza n.503 del 1988

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SENTENZA N.503

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Atendoli Ruggero e l'I.N.P.S., iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Considerato in diritto

1. - La questione, avente per oggetto l'art. 8, quarto ed ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione, é fondata.

L'art. 8, commi secondo, terzo e quarto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, disciplina i trattamenti pensionistici, sorti, sulla base di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo della contribuzione maturata in Italia ed in altri paesi esteri.

In particolare la norma prevede che al lavoratore, il quale acquisisca il diritto a pensione in virtù di contribuzioni versate in più paesi, la pensione stessa venga erogata ed integrata al minimo, anche se egli non abbia maturato il medesimo diritto nel paese estero.

Allorchè tale ultima eventualità si verifichi, si procede al calcolo della pensione secondo il regime della più favorevole assicurazione ed il trattamento viene corrisposto- proporzionalmente ai periodi assicurativi-dai diversi paesi assicuratori (c.d. pro-rata): soltanto in tale ipotesi l'integrazione al minimo viene riassorbita in relazione agli importi pagati in pro-rata.

2. - E' agevole rilevare come il divieto di integrare al minimo la suddetta anticipazione per i titolari di altro trattamento pensionistico, sancito dalla prima parte dell'ultima proposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art. 8, non abbia nulla a che vedere nè con il particolare regime della pensione de qua, nè con lo speciale meccanismo di liquidazione sopra descritto.

Trattasi in realtà di una delle tante preclusioni all'integrazione al minimo in caso di cumulo di più pensioni riconducibile alla generale previsione di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 ovvero alle analoghe ipotesi contenute in disposizioni similari, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale già più volte sancita da questa Corte (cfr. da ultimo la sent. n. 184/1988).

3.-La peculiare forma di corresponsione della pensione maturata per effetto di periodi contributivi in paesi diversi ha indotto il giudice a quo ad individuare erroneamente come tertium comparationis i percettori di tale trattamento (che vanno astrattamente riguardati come titolari di un'unica pensione), prospettando una disparità di trattamento tra essi, che godono dell'integrazione, e chi, come il ricorrente nel giudizio di rinvio, se la veda negata in quanto titolare di altra pensione.

In realtà la denunziata disparità di trattamento sussiste non già nei termini di cui all'ordinanza di rimessione, ma va apprezzata alla stregua della reiterata affermazione della Corte intesa a far venir meno sino al 1° ottobre 1983 ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione.

Tale appunto era la situazione dell'attore nel giudizio a quo.

Come si evince dagli atti di causa, venne a questi negata dall'I.N.P.S. l'integrazione della pensione di vecchiaia sulla base di un espresso richiamo alla contemporanea titolarità di pensione diretta dello Stato.

4.-E' opportuno chiarire che la declaratoria d'illegittimità della norma impugnata implica esclusivamente il riconoscimento del diritto all'integrazione della citata anticipazione del trattamento pensionistico, restando pienamente legittimo il riassorbimento di detta integrazione fino a concorrenza del pro- rata la dove si determinino le condizioni per l'erogazione di tale trattamento.

In altri e conclusivi termini: sino all'entrata in vigore del l'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha dettato un generale regime dell'integrazione al minimo per le ipotesi di cumulo di più pensioni, deve affermarsi l'illegittimità dell'art. 8, quarto ed ultimo comma, della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione maturata per effetto della contribuzione relativa a periodi di attività lavorativa svolta in Italia ed all'estero allorchè il beneficiario sia titolare di altro trattamento di pensione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone <non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.