Sentenza n. 492 del 1991

 

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SENTENZA N. 492

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo) in relazione all'art. 6 (rectius art. 3), quinto comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1990 dal Tribunale di Aosta sulla richiesta nei confronti di Reyes Sosa Marisol del Carmen iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Con ordinanza del 17 settembre 1990 il Tribunale di Aosta, nell'esaminare la richiesta di nulla osta ai fini dell'adozione del provvedimento prefettizio di espulsione a carico di cittadina straniera sottoposta a procedimento penale avanti la medesima autorità giudiziaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1990 n. 39 in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

In particolare il giudice remittente - premesso che in base alla norma impugnata, in correlazione con l'art. 6 (rectius: art. 3), quinto comma, della stessa legge, lo straniero espulso non può rientrare in Italia nemmeno se munito di visto, in quanto anche in tale ipotesi deve essere respinto alla frontiera - ritiene che la predetta questione non appare manifestamente infondata in riferimento alla mancata previsione (e, anzi, all'espressa esclusione) della possibilità, per lo straniero sottoposto a procedimento penale in Italia ed espulso sulla base della detta legge, di farvi rientro limitatamente al tempo indispensabile per la celebrazione del dibattimento; il che determinerebbe un contrasto con l'invocata norma costituzionale che, nel definire inviolabile il diritto di difesa, non intende garantirlo al solo cittadino ma indistintamente a tutti coloro che sono sottoposti a giudizio.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

La difesa del Governo rileva in primo luogo che l'esecuzione del provvedimento di espulsione avviene sempre mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di 15 giorni il territorio dello Stato, ovvero a presentarsi in questura, entro lo stesso termine, per l'accompagnamento alla frontiera.

L'interessato avrebbe quindi a disposizione un ragionevole lasso di tempo per organizzare la sua difesa, affidando il mandato ad un procuratore prima di lasciare il territorio nazionale.

Inoltre, sul piano della effettività del diritto alla difesa, viene rilevato che l'imputato straniero può sempre richiedere la speciale autorizzazione al rientro nel territorio dello Stato al Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, non abrogato dalla legge n. 39/1990.

Ad avviso dell'Avvocatura, infine, l'istituto della espulsione, così come configurato nella nuova normativa introdotta dalla citata legge n. 39 del 1990, non avrebbe mutato le sue originarie caratteristiche, analoghe alla consimile fattispecie contenuta nell'art. 152 del t.u.l.p.s., per la quale questa Corte ha riconosciuto l'aderenza al dettato costituzionale, proprio in riferimento all'art. 24 della Costituzione (v. sentenza n. 244 del 1974).

 

Considerato in diritto

 

 

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Aosta investe l'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1990 n. 39, in relazione all'art. 3, (indicato nell'ordinanza di rimessione per evidente errore materiale come art. 6), quinto comma, della medesima legge. Il giudice remittente ritiene che la norma citata sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto, disponendo che lo straniero sottoposto a procedimento penale una volta espulso con decreto del prefetto, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, non possa rientrare in Italia nemmeno per la celebrazione del dibattimento, impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa garantito non soltanto ai cittadini, ma a tutti, così come recita lo stesso dettato costituzionale.

2. - Non vi è dubbio che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione garantisca la difesa, quale diritto inviolabile, anche allo straniero che sia imputato per fatti commessi in Italia, ed è parimenti indubitabile che la presenza dell'imputato stesso al dibattimento costituisca estrinsecazione essenziale del diritto di difesa; se quindi la norma impugnata, - come ritiene il giudice a quo - dovesse effettivamente essere intesa nel senso che lo straniero espulso non possa far rientro in Italia nemmeno al solo fine e per il solo tempo necessario ad assistere al dibattimento che debba essere celebrato nei suoi confronti, sarebbe difficile non ravvisarne il contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione. Ma la Corte deve rilevare un motivo di inammissibilità che preclude l'esame del merito.

2.1. - Invero la questione è stata sollevata dal Tribunale remittente in sede di esame della richiesta di nulla osta inoltrata dal prefetto nel corso di un procedimento amministrativo diretto, ove il nulla osta venga concesso, ad adottare il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7 della surricordata legge n. 39 del 1990. Il fatto che il nulla osta sia indispensabile perché il prefetto possa decretare l'espulsione non toglie che la decisione finale sia atto del prefetto contro il quale è esperibile la tutela del giudice amministrativo, del resto espressamente prevista e disciplinata con particolari garanzie dall'art. 5 della stessa legge. La determinazione dell'autorità giudiziaria in ordine alla concessione o al rifiuto del nulla osta si configura pertanto come un atto, seppure necessario, interno ad un procedimento che rimane amministrativo, così come amministrativa è l'autorità (prefetto) cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento conclusivo.

Non soltanto quindi nel caso in esame non si verte in un giudizio, ma si deve anche riscontrare l'assenza di poteri decisori in senso proprio del giudice remittente.

2.2. - In fattispecie di tale natura la Corte ha costantemente ritenuto il difetto di legittimazione a sollevare questione di costituzionalità (cfr. sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74 del 1979; ord. n. 382 del 1991); non vi è motivo di discostarsi dalla richiamata giurisprudenza, e la questione pertanto va dichiarata inammissibile.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 28 febbraio 1990 n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.