Sentenza n. 368 del 1990

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SENTENZA N.368

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise, riapprovata il 6 marzo 1990 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: <Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge l giugno 1977, n. 285>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 aprile 1990, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1990.

Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge Regione Molise (Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), riapprovata dal Consiglio regionale il 6 marzo 1990, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio fa presente che la legge impugnata, approvata in prima lettura allo scadere della terza legislatura (22 marzo 1985) e riapprovata una prima volta (senza modifiche e a maggioranza assoluta) il 27 dicembre 1989, é stata di nuovo rinviata sul presupposto che si trattasse di una legge "nuova" rispetto a quella approvata nella precedente legislatura, in quanto ritenuta espressione di un'assemblea legislativa diversa da quella che l'aveva approvata la prima volta.

La legge impugnata consente ai giovani, che sono stati assunti dalla regione e dagli enti locali ai sensi della legge lo giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti sull'occupazione giovanile), di partecipare ad un ulteriore giudizio di idoneità per ottenere l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni. Ma, osserva il ricorrente, mentre la legislazione statale (v. legge 22 dicembre 1984, n. 894, intitolata "Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge n. 285 del 1977") subordina tale ulteriore possibilità di inquadramento alla condizione della costanza nel rapporto alla data del 31 maggio 1984, tale condizione non sussiste nella legge impugnata. Di qui deriva, sempre secondo il ricorrente, il dubbio di costituzionalità riguardo alla legge della Regione Molise, perchè questa, omettendo di condizionare l'accesso ai giudizi di idoneità alla permanenza dei candidati nel rapporto di servizio con l'ente pubblico alla data del 31 maggio 1984, darebbe vita ad una disparità di trattamento rispetto ai giovani destinatari della legge n. 894 del 1984 e delle leggi regionali a questa conformi, disparità che, per non essere razionalmente giustificata, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2.- Si é costituita in giudizio la Regione Molise per chiedere che sia dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso. Nel suo atto di costituzione la resistente si limita a preannunziare che svolgerà i suoi argomenti in un successivo scritto difensivo.

3.- Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Molise, a sostegno della pretesa inammissibilità del ricorso, afferma che la legge riapprovata il 27 dicembre 1989 non avrebbe dovuto essere considerata come "nuova", sicchè si dovrebbe ritenere inesistente il potere del Governo di effettuare un secondo rinvio, a nulla rilevando che tra il momento del rinvio e quello della successiva riapprovazione a maggioranza assoluta siano intervenuti la fine della legislatura e il rinnovo della composizione del Consiglio regionale. In altri termini, il ricorso sarebbe viziato in quanto Proposto a seguito di un rinvio inesistente, il quale renderebbe illegittimo l'intero procedimento d'impugnazione.

Nel merito, la Regione sostiene che la legge impugnata sarebbe immune dal rilevato vizio di costituzionalità, per il fatto che essa conterrebbe un trattamento di maggior favore nei confronti dei destinatari della legislazione sull'occupazione giovanile, trattamento che sarebbe perfettamente conforme alla ispirazione e alla finalità complessiva della legislazione statale in materia, il cui significato consisterebbe proprio nel favorire i giovani da inserire nel mondo dei lavoro.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Molise (Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1990, ritenendo che essa, nell'omettere ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per l'ammissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 la condizione della costanza nel rapporto alla data del 31 maggio 1984, produrrebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai giovani per i quali quella condizione è applicabile a norma della legge n. 894 del 1984 e delle leggi regionali conformi a quest'ultima prescrizione.

2. - La questione è fondata.

Posto che eventuali vizi connessi al procedimento di formazione della legge regionale impugnata e alla relativa fase di controllo svolta in sede di rinvio governativo risultano sanati dalla avvenuta riapprovazione consiliare del 6 marzo 1990 (v. sentt. nn. 8 del 1967; 158 e 973 del 1988; 80 del 1989 e 122 del 1990), non vi può esser dubbio alcuno che la lamentata difformità della legge regionale impugnata rispetto all'articolo unico della legge statale 22 dicembre 1984, n. 894, costituisce fondato motivo d'illegittimità costituzionale dell'atto sottoposto a questo giudizio.

Questa Corte ha più volte affermato (v. sentt. nn. 998 e 1012 del 1988, 20 del 1989) che l'interesse nazionale sottostante alla disciplina dell'occupazione giovanile, tenuto conto dei valori costituzionali che su di esso gravitano, <si presenta così imperativo e stringente in ogni parte del territorio nazionale da esigere un'urgente e uniforme soddisfazione, tale da non poter essere ad adeguatamente perseguita dal semplice intervento legislativo delle singole regioni>. Su questa base, la stessa Corte, nelle sentenze da ultimo citate, ha precisato che nella ricordata materia si deve riconoscere alle regioni una potestà legislativa di tipo meramente attuativo.

Appare allora evidente che il legislatore regionale, nel disciplinare l'ammissione ai giudizi di idoneità dei giovani assunti nelle amministrazioni pubbliche ai fini del loro passaggio nei relativi ruoli, non può discostarsi dalle norme legislative all'uopo predisposte dallo Stato, salva la sussistenza di giustificati motivi che inducano a introdurre localmente norme differenziate, che in ogni caso non possono essere tali da porsi in contraddizione con le norme statali più generali. Poichè nel caso non ricorre alcuna ragione particolare che possa giustificare l'omissione del requisito della costanza in servizio alla data prevista dalla legge n. 894 del 1984 e poichè tale requisito costituisce una norma fondamentale di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo posizioni ricoperte a titolo precario, l'omissione censurata dal ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri configura una scelta arbitraria del legislatore regionale in violazione dei limiti propri della potestà attuativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise (Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), riapprovata il 6 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25/07/90.