SENTENZA N.532
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto dalla Soc. Api s.p.a. contro il Comune di Latina ed altra, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Fina Italiana contro il Comune di Tivoli, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Api e della s.p.a. Fina Italiana;
udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi gli avv.ti Vittorio Zammit per la s.p.a. Api e Salvatore A. Romano e Sergio Panunzio per la s.p.a. Fina Italiana.
Considerato in diritto
1.-Le questioni sollevate sono identiche e pertanto i giudizi vanno riuniti per essere decisi con la stessa sentenza.
2. - Oggetto dell’impugnativa é la legge della Regione Lazio 13 febbraio 1987, n. 16, che impone ai proprietari d'impianti di distribuzione di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle autostrade, di installare pozzi per la raccolta delle acque nere provenienti dallo scarico dei contenitori degli automezzi.
Nelle ordinanze di rimessione si deduce che tale legge contrasta con l'art. 117 della Costituzione, in quanto non e attinente a materia di competenza regionale, nonché con gli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione, avendo imposto ai titolari degl'impianti anzi detti una prestazione coattiva irragionevole, perché non collegata col servizio di distribuzione del carburante.
3. - Va precisato che la legge regionale consta di quattro articoli. L'art. 1 statuisce che, <al fine di tutelare l'ambiente preservandolo da possibili inquinamenti e di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un pozzo per la raccolta delle acque nere ove gli utenti possono scaricare i contenitori dei citati automezzi>.
L'art. 2 determina le caratteristiche che debbono avere detti pozzi e stabilisce che lo svuotamento di essi avvenga a cura del comune nel quale e situato l'impianto ed a spese della regione.
L'art. 3 detta disposizioni circa la realizzazione sostitutiva in danno dei pozzi, ove non vi abbia ottemperato il proprietario dell'impianto e le relative sanzioni amministrative. L'art. 4 determina gli stanziamenti per l'attuazione della legge.
L'elemento qualificante della fattispecie normativa é costituito dall’imposizione, al titolare dell'impianto di distribuzione di carburante, di una prestazione consistente nel predisporre appositi pozzi, allo scopo di evitare l'inquinamento derivante dagli scarichi di <acque nere> degli <automezzi destinati al campeggio>.
4.-La legge, imponendo detta prestazione, sia pure con l'enunciata finalità di difesa dell'ambiente e di promozione del turismo, disciplina una materia- concernente gli impianti di distribuzione dei carburanti -che l'art. 117, primo comma, della Costituzione, non attribuisce alla competenza normativa regionale.
E' da osservare inoltre che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 52 lett. a) delega alle Regioni soltanto l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i distributori di carburante.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare (sent. n. 559 del 1988), la delega disposta dall'art. 52 cit. e <traslativa>, con la finalità d'integrare l'esercizio di altre attribuzioni amministrative di competenza propria delle regioni. Operando sul piano delle competenze amministrative essa non si riflette automaticamente sulla potestà normativa nella materia delegata, essendo le relative sfere distinte ed autonome.
E' per questo che il primo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha statuito che le Regioni, in tutte le materie delegate dallo Stato, possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, <nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 Cost.>.
La legge regionale impugnata non si riferisce all'organizzazione della materia, poiché essa non tocca la ripartizione di competenze, in base alla quale alla regione spetta la programmazione e l'indirizzo ed ai comuni l'amministrazione attiva e la gestione concreta del settore della distribuzione di carburanti (cfr. sent. n. 559 del 1988 cit.). Il contenuto della legge si caratterizza per l'imposizione di una prestazione di fare, e non ha alcun rapporto con la materia della spesa. La legge non contiene, infine, norme di attuazione della legislazione dello Stato, la quale (cfr. R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 e d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269) non prevede alcuna prestazione a carico dei titolari dei distributori di carburante in connessione con eventuali scarichi di liquami provenienti dagli automezzi destinati al campeggio, né in materia che possa avere, comunque, riferimento a siffatte attività.
Può concludersi, pertanto, che la legge é stata emanata al di fuori delle competenze previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977.
5. - La legge impugnata, inoltre, appare viziata anche in relazione agli artt. 23 e 3 della Costituzione secondo le deduzioni del giudice remittente.
Vero é che anche le leggi regionali possono imporre prestazioni a carico dei privati (sentt. n. 64 del 1965 e n. 148 del 1979), ma tali prestazioni debbono sempre essere caratterizzate da criteri di razionalità e di coerenza; nella specie questi criteri sono del tutto carenti.
Non vi é, infatti, alcun collegamento fra la prestazione imposta ai titolari degli impianti di distribuzione di carburante ed il servizio da questi prestato. Ancor più irragionevole é, poi, la circostanza che non gravi alcun onere sui soggetti dell'attività inquinante e che la prestazione venga ad incidere esclusivamente sul titolare dell'impianto, al quale non sono riferibili ne gli impieghi turistici effettuati dagli automezzi riforniti, ne i conseguenti pregiudizi ambientali. Circa tali pregiudizi, e da osservare che la legge enuncia una sua finalità di impedirli; ma vi provvede in modo disorganico e irrazionale. La prescrizione normativa é infatti territorialmente limitata, in quanto si riferisce soltanto all'ambito di una regione, mentre la mobilita della fonte di inquinamento da autoveicolo, per essere efficacemente contenuta, dovrebbe presupporre interventi programmati unitariamente ed operanti al di là del territorio della singola regione.
Tale programmazione dovrebbe trovare, anche alla stregua del più recente orientamento di questa Corte, nell'intervento unificatore dello Stato la sua idonea misura.
Invero, l'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nello stabilire i principi ed i criteri della delega per l'attuazione delle direttive C.E.E. concernenti norme in materia di inquinamento, non suppone affatto che sia mantenuta integra la ripartizione di competenze operata in materia di inquinamento dagli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977. L'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988 - che attua l'anzidetta delega - modificando tale ripartizione, mira ad unificare nella mano statale i principali poteri anti-inquinamento nel settore energetico (sent. n. 101 del 1989).
Poiché, anche sotto questo aspetto, la legge impugnata non appare costituzionalmente corretta, se ne deve dichiarare la illegittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI- Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI- Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 11/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE