Ordinanza n. 394 del 1989

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ORDINANZA N.394

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), e dell'art. 3-bis, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Pontecorvo nel procedimento penale a carico di Ponti Massimo, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe-emessa l'8 gennaio 1986, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 18 marzo 1989-il Pretore di Pontecorvo dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale:

a) degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, mentre nessuna pena e prevista per l'esercizio senza concessione di impianti radiotelevisivi via etere in ambito locale;

b) dell'art. 3 -bis-rectius: art . 4, comma 3 -bis-del decreto- legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, in quanto non estende agli apparecchi radioelettrici di debole potenza la causa di non punibilità ivi prevista per le emittenti radiotelevisive;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tali questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

Considerato che la questione sub a) é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986, 35 e 166 del 1987, 282 e 1025 del 1988, 13 del 1989, nonché con la sentenza n. 1030 del 1988;

che la questione sub b) é stata dichiarata non fondata con quest'ultima sentenza (par. 6);

che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o profili nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)-i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva)-e dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pontecorvo con ordinanza dell'8 gennaio 1986.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 11/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE