Ordinanza n.77 del 1985

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ORDINANZA N. 77

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195, 334 e 403 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni), i primi tre nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, promossi con ordinanze 8 novembre 1983 del Pretore di Chioggia (n. 3 ord.), 19 ottobre 1983 del Pretore di Chioggia, 15 dicembre 1983 del Pretore di Rovereto, 21 dicembre 1983 del Tribunale di Matera, 28 dicembre 1983 del Tribunale di Vicenza, 16 febbraio 1984 del Pretore di Prato (n. 2 ord.), 11 gennaio 1984 del Pretore di Prato, 1, 5 e 8 marzo 1984 del Pretore di Chioggia, 18 maggio 1984 del Tribunale di Venezia, iscritte ai nn. 145, 146, 147, 148, 149, 282, 350, 395, 420, 465, 550, 551, 552 e 889 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 141, 176, 245, 252, 259, 266, 273 dell'anno 1984 e n. 7 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

 

Ritenuto:

 

a) che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Chioggia, Prato e Rovereto ed i Tribunali di Venezia e Vicenza dubitano, tutti, della legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che i Pretori di Chioggia e Prato ed il Tribunale di Venezia estendono l' impugnativa all'art. 334 ed il Pretore di Rovereto all'art. 403 del medesimo d.P.R. n. 156/1973;

che tale dubbio é prospettato, da tutti i predetti giudici, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che le predette disposizioni contrastino col principio di uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale (arresto da tre a 6 mesi e ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000) l'esercizio senza concessione o autorizzazione d’impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena é prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione d’impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò, nonostante che quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più grave;

b) che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Matera dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito col citato art. 45 l. n. 103/1975, assumendo che la normativa impugnata contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., in quanto, irragionevolmente, assoggetta a concessione amministrativa l'impianto ed esercizio di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove impianti di ben più rilevante potenza (ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo, impianti radiotelevisivi via etere di portata non eccedente l'ambito locale) sono assoggettati - si assume - a (mera) autorizzazione; con gli artt. 41 e 43 Cost., perché - si limita ad affermare, testualmente, il giudice a quo - "comprime immotivatamente l'iniziativa economica privata" e "non risulta compromesso il principio di riserva esclusiva allo Stato in subiecta materia";

 

Considerato:

 

1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe, talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

2) che nell'ordinanza del Pretore di Rovereto manca il benché minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ed é omessa ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; che conseguentemente - in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - la questione così sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

3) che nell'ordinanza del Tribunale di Matera - emessa in un giudizio penale per il reato previsto dall'art. 195 d.P.R. 156/1973 (nel testo novellato) - é omessa ogni motivazione sulla rilevanza della questione proposta, che é, invece, solo apoditticamente affermata; che mancano altresì nell’ordinanza elementi dai quali la rilevanza possa essere desunta, atteso che la predetta disposizione, nel disciplinare l'abusiva installazione ed esercizio d’impianti radioelettrici, non distingue a seconda che il titolo all'uopo richiesto sia una concessione ovvero autorizzazione, prevedendo al riguardo un'identica pena; che anche tale questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile;

4) che la questione sub a), già prospettata nei medesimi termini da altri giudici, nonché - con precedenti ordinanze - dagli stessi Pretori di Chioggia e Prato, é stata da questa Corte dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 23 del 1985; che al riguardo, nella predetta sentenza si é, tra l'altro, rilevato che "il principio di uguaglianza viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, ci si augura temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa"; che pertanto la questione sollevata con le predette ordinanze va dichiarata manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 403 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Rovereto (ord. 149/1984);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 43 Cost. dal Tribunale di Matera (ord. 282/84);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei predetti artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Chioggia (ordd. da 145 a 148 e da 550 a 552 del 1984), Prato (ordd. 395,420 e 465 del 1984) dal Tribunale di Venezia (ord. 889/84) nonché - limitatamente ai predetti artt. 183 e 195 - dal Tribunale di Vicenza (ord. 350/84).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Alberto MALAGUGINI

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985.