Ordinanza n.23 del 1985

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ORDINANZA N. 23

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente                                                                           

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO. Giudici.

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché degli artt. 213, 334, 335 e 336 stesso d.P.R. promossi con le ordinanze emesse il 3 dicembre 1982 dal Pretore di Castelfranco Veneto, il 19 gennaio 1983 dal Tribunale di Modena, il 1 febbraio 1983 dal Pretore d’Adria, il 2 marzo 1983 dal Pretore di Verona, il 2 maggio 1983 dal Tribunale di Varese, il 23 marzo 1983 dal Pretore di Borgomanero, il 30 marzo 1983 dal Pretore di Trieste, il 14 luglio 1983 dal Pretore di San Vito al Tagliamento, il 4 ottobre 1983 dal Pretore di Chioggia, il 12 settembre 1983 dal Pretore di Porretta Terme (n. 2 ordinanze), il 10 ottobre 1983 dal Pretore di Prato, il 4, il 19 ottobre e l'8 novembre 1983 dal Pretore di Chioggia (n. 5 ordinanze), il 23 settembre 1983 dal Pretore di Cantù, il 18 novembre 1983 dal Pretore di Guastalla, il 26 ottobre e il 15 dicembre 1983 dal Pretore di Saluzzo (n. 3 ordinanze), il 13 dicembre 1983 e il 14 febbraio 1984 dal Pretore di Chioggia (n. 4 ordinanze), iscritte ai nn. 194, 268, 278, 386, 528, 564, 634, 943, 1000 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 3, 4, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 75, 212, 257, 258, 259, 278, 415, 416 e 417 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 212, 225, 246, 253 e 322 dell'anno 1983; nn. 4, 11, 74, 102, 109, 155, 162, 176, 211, 218 e 245 dell'anno 1984.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Castelfranco Veneto, Adria, Verona, Borgomanero, Trieste, S. Vito al Tagliamento, Chioggia, Cantù, Prato, Guastalla e Saluzzo ed i Tribunali di Modena e Varese dubitano, tutti, della legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103; che i Pretori di Cantù e Trieste estendono l'impugnativa, rispettivamente, all'art. 213 ed agli artt. 335 e 336 del medesimo d.P.R. n. 156/1973;

che tale dubbio é prospettato:

a) da tutti i giudici a quibus, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che le predette disposizioni contrastino col principio d’uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale (arresto da tre a 6 mesi e ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000) l'esercizio senza concessione o autorizzazione d’impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena é prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione d’impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò, nonostante che quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più grave;

b) dal Tribunale di Varese e dal Pretore di Trieste in riferimento, altresì, all'art. 21 Cost., assumendosi - in particolare da quest'ultimo giudice - che, se pure la libertà di manifestazione del pensiero ivi garantita non comporta il diritto di disporre d’ogni mezzo di comunicazione possibile, essa sarebbe però "indirettamente" violata "quando limiti al suo esercizio vengano imposti per alcuni e non per altri soggetti senza che siffatti limiti siano giustificati dalle rispettive, diverse situazioni di fatto";

e) dal Pretore di Borgomanero anche in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., sul rilievo che la percezione di tale disparità di trattamento toglierebbe all'esecuzione della pena - per chi sia condannato per la fattispecie meno grave - ogni possibilità d’emenda;

che, inoltre, con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe, il Pretore di Porretta Terme dubita della legittimità costituzionale del predetto art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975, "nella parte in cui prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda per chi esercita senza autorizzazione un impianto radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile, per il quale non é possibile alcuna autorizzazione a causa delle sue caratteristiche, e non prevede alcuna pena per chi produce, importa, commercia e detiene analoghi apparecchi" (fattispecie in tema d’apparecchi tarati su frequenze assegnate a terzi);

 

Considerato:

 

1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

2) che nelle ordinanze dei Pretori di Guastalla (r.o. 212/84) e Prato (r.o. 12/84) e del Tribunale di Varese (r.o. 528/83) manca il benché minimo riferimento alle fattispecie dedotte in giudizio ed é omessa ogni motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, e che nelle seconda e terza di tali ordinanze é, altresì, adottata una motivazione esclusivamente per relationem;

che conseguentemente - in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - le questioni proposte con le tre predette ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

3) che la questione sub a), già prospettata nei medesimi termini da altri giudici, é stata da questa Corte dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984, nella quale si é, tra l'altro, rilevato che "il principio di uguaglianza viene invocato da giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, ci si augura temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa";

che col riferimento - da parte dei Pretori di Cantù e Trieste - agli artt. 213, 335 e 336 d.P.R. cit. non é prospettato alcun nuovo profilo, limitandosi tali disposizioni, rispettivamente, ad individuare l'autorità competente al rilascio della concessione per l'esercizio (tra l'altro) dei predetti apparecchi radioelettrici ed a determinare le condizioni all'uopo richieste ed il canone dovuto: sicché la censura resta rivolta contro l'assoggettamento a sanzione penale della detenzione dei medesimi senza la concessione di cui all'art. 334 dello stesso d.P.R.;

che pertanto le predette questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

4) che alla medesima conclusione deve pervenirsi per quanto attiene alla questione sub b), proposta dal Pretore di Trieste in riferimento "indiretto" all'art. 21 (e diretto all'art. 3) Cost., dato che anche in tal caso - lamentandosi che limitazioni all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione vengono (ingiustificatamente) imposte nella prima (esercizio di apparecchi radioelettrici di debole potenza) e non anche nella seconda (esercizio di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale) delle situazioni poste a raffronto - si assume la situazione anomala come metro di legittimità della regola generale della subordinazione a concessione od autorizzazione dell'installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione: e ciò tanto più quando - come già rilevato nella citata decisione (237/84) - "proprio con la sentenza n. 202 del 1976 la Corte, lungi dal prospettare una deroga alla predetta regola generale per l'installazione e l'esercizio di impianti per le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale da parte dei privati, ha, per quanto di sua competenza, riaffermato l'esigenza di una "previa autorizzazione statale";

5) che la questione sub e), già prospettata nei medesimi termini da altri giudici, é stata, con la citata sentenza n. 237 del 1984, dichiarata inammissibile nella considerazione che "l'invocato art. 27, terzo comma, Cost." si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto " (sent. n.167/73; cfr. anche sent. n. 104 del 1982), mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione é rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sent. n. 22 del 1971 e n. 107 del 1980)";

che pertanto, non avendo il Pretore di Borgomanero addotto argomentazioni o profili nuovi, la questione dal medesimo proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;

6) che la questione proposta dal Pretore di Porretta Terme é manifestamente inammissibile, in quanto la declaratoria d'illegittimità costituzionale dal medesimo richiesta avrebbe come conseguenza la creazione di una nuova fattispecie penale, la quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta esclusivamente al legislatore.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento: a) all'art. 3 Cost. dai Pretori di Prato (ord. 12/84) e Guastalla (ord. 212/84); b) agli artt. 3 e 21 Cost. dal Tribunale di Varese (ord. 528/83); c) all'art. 27, terzo comma, Cost. dal Pretore di Borgomanero (ord. 564/83);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dei predetti artt. 183,195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con il citato art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Castelfranco Veneto, Adria, Verona, Borgomanero, S. Vito al Tagliamento, Chioggia e Saluzzo nonché dal Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe; b) dei medesimi artt. 183, 195 e 334, nonché dell'art. 213 e, rispettivamente, degli artt. 335 e 336 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, sollevate, l'una dal Pretore di Cantù (ord. 75/84) in riferimento all'art. 3 Cost. e l'altra dal Pretore di Trieste (ord. 634/83) in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Porretta Terme con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Alberto MALAGUGINI

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.