ORDINANZA N. 35
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103; degli artt. 191, primo comma, n. 2, 403, primo comma e 409, primo comma, stesso d.P.R. promossi con ordinanze emesse il 22 settembre 1984 dal Pretore di Pergine Valsugana, il 6 maggio 1985 dal Pretore di Pistoia, il 25 febbraio 1985 dal Tribunale di Torino, il 5 novembre 1985 dal Pretore di Poppi, il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Carinola, il 17 aprile 1985 dal Pretore di Mistretta, il 29 settembre 1985 dal Pretore di Regalbuto, il 22 novembre 1985 dal Pretore di Avola (n. 3 ordd.), il 21 dicembre 1985 dal Pretore di Mirabella Eclano, il 26 novembre 1985 dal Pretore di Bari e 14 marzo 1985 dal Pretore di Donnas, iscritte ai nn. 775 e 837 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 27, 34, 47, 76, 101, 105, 106, 107, 173, 253 e 325 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 11, 22, 25, 26, 33 e 34, prima serie speciale, anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Tribunale di Torino ed i Pretori di Carinola, Mistretta, Regalbuto, Avola, Mirabella Eclano, Donnas, Pistoia e Bari hanno denunciato gli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
che il Tribunale di Torino ed il Pretore di Donnas hanno esteso l'impugnativa all'art. 1, ed i Pretori di Regalbuto, Avola, Mirabella Eclano, Pistoia e Bari all'art. 334 del medesimo d.P.R. n. 156 del 1973; che il Pretore di Pergine Valsugana ha impugnato gli artt. 191, primo comma, n. 2, 403, primo comma e 409, primo comma, dello stesso d.P.R.; che il Pretore di Poppi ha impugnato il solo art. 195 d.P.R. cit.;
che tutti i giudici a quibus (tranne il Pretore di Poppi) hanno prospettato la violazione dell'art. 3 della Costituzione, argomentando che le predette disposizioni contrastino col principio di eguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena é prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò, nonostante quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante, il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più grave;
che il Tribunale di Torino ed il Pretore di Bari hanno ipotizzato una parallela violazione dell'art. 27 Cost.;
che il Pretore di Avola ha ritenuto violato anche l'art. 25, secondo comma, Cost., assumendo che, dopo la sentenza n. 202 del 1976, la disposizione penale di cui al cit. art. 195 non consentirebbe di distinguere con sufficiente certezza le fattispecie ad essa riconducibili da quelle non costituenti reato;
che il Pretore di Pergine Valsugana ha prospettato, altresì, la violazione dell'art. 41 Cost., norma dalla quale sarebbe tutelato l'uso di apparecchi radioelettrici di debole potenza quando come nel caso di specie, siano funzionali ad un'attività lavorativa;
che il solo Pretore di Poppi ha ipotizzato la vulnerazione dell'art. 76 Cost., assumendo che il fatto previsto dal citato art. 195 era già punito, ma con la sola ammenda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117 e che la disposizione legislativa in base alla quale il d.P.R. 156/1973 fu emanato (art. 6, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775) non autorizzava l'introduzione, nel decreto delegato, di variazioni alle norme sanzionatorie; che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato:
a) che le questioni proposte sono identiche od analoghe, talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
b) che nelle ordinanze del Tribunale di Torino e dei Pretori di Pistoia e Bari manca il benché minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, ed é omessa ogni motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate;
che inoltre la prima di tali ordinanze é, in punto di non manifesta infondatezza, motivata esclusivamente per relationem;
che conseguentemente - in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte - le questioni sollevate con le predette ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
c) che il riferimento, contenuto nell'ordinanza del Pretore di Pergine Valsugana, all'art. "191, 1ø comma, n. 2" del d.P.R. 156/1973 deve ritenersi frutto di mero errore materiale, atteso che detta disposizione ha oggetto del tutto estraneo alle censure prospettate in motivazione e che essa non contiene alcun "n. 2", a differenza del successivo articolo 195, 1ø comma, cui il giudice rimettente ha inteso in realtà riferirsi;
che la medesima ordinanza, mentre dà ragione della lamentata disparità di trattamento tra le ipotesi di esercizio di impianti radiotelevisivi in ambito locale ed uso di impianti radioelettrici di debole potenza - questo, e non altro, soggetto ad autorizzazione non spende parola per dimostrare la rilevanza e non manifesta infondatezza della medesima questione in quanto riferita alle disposizioni di cui agli artt. 403, primo comma e 409, primo comma, d.P.R. 156/1973 le quali - concernendo rispettivamente l'omessa denuncia alle competenti autorità della detenzione di apparecchi radiotrasmittenti e la consentita utilizzazione provvisoria di apparecchi radioelettrici di debole potenza dietro versamento di un canone - attengono evidentemente ad ipotesi del tutto diverse tanto da quella che - a tenore dell'ordinanza - costituisce oggetto del giudizio a quo ("uso di un impianto ricetrasmittente radioelettrico di debole potenza senza le prescritte autorizzazioni") sia da quella utilizzata come tertium comparationis;
che pertanto la questione sollevata con la predetta ordinanza, in quanto riferita a tali disposizioni, va dichiarata manifestamente inammissibile; che l'ulteriore questione prospettata dal Pretore di Pergine Valsugana in riferimento all'art. 41 Cost. é manifestamente infondata, essendosi già ribadito, nella sentenza n. 237/84, la liceità, ed anzi la doverosità, dell'assoggettamento ad autorizzazione dell'esercizio di impianti di telecomunicazione (cfr. punto 5 della relativa motivazione);
d) che la questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. dal Pretore di Poppi muove da presupposti erronei, in quanto nel testo unico di cui al d.P.R. 156/1973 le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117 sono riprodotte, senza modificazioni sostanziali, negli artt. 398 e 399 del medesimo, e non nell'art. 195, corrispondente invece all'art. 178 R.D. 27 febbraio 1936, n. 645; che, comunque, come rilevato dall'Avvocatura dello Stato, l'impugnato art. 195 vige non nel testo originario, ma in quello sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, rispetto al quale non può evidentemente porsi un problema di eccesso di delega; che conseguentemente la predetta questione va dichiarata manifestamente infondata;
e) che la questione sollevata dal Pretore di Avola in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. é del pari manifestamente infondata, essendo evidente che l'ambito di applicabilità di una disposizione normativa che di per sé contenga espressioni sufficienti ad individuare con certezza il precetto - del che lo stesso giudice a quo non dubita in riferimento al testo dell'impugnato art. 195 - ben può essere delimitato in forza di altre fonti dotate della forza cogente all'uopo necessaria (quali, nella specie, la citata sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte), senza che perciò ne risulti violato il suddetto disposto costituzionale;
f) che questioni sostanzialmente identiche a quelle, residue, prospettate in riferimento all'art. 3 Cost. sono già state dichiarate infondate con la sentenza n. 237 del 1984, in base all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala, determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa"; che le stesse questioni sono state poi dichiarate manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 Cost., con successive ordinanze nn. 23, 77, 294/85 e 91/86;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate dal Tribunale di Torino e dai Pretori di Pistoia e Bari con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o 27/86, 837/85, 253/86);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 403, primo comma e 409, primo comma del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 sollevata dal Pretore di Pergine Valsugana con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 775/85);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo come sopra sostituito - sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 41 e 76 Cost. dai Pretori di Pergine Valsugana, Carinola, Mistretta, Regalbuto, Avola, Mirabella Eclano, Donnas e Poppi con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 775/85, 47, 76, 101, da 105 a 107, 173, 325 e 34 del 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE