Ordinanza n.294 del 1985

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ORDINANZA N. 294

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promossi con ordinanze emesse il 7 ottobre 1983 dal Pretore di Castiglione delle Stiviere, il 12 giugno 1984 dal Pretore di Gorizia, il 27 aprile 1984 dal Tribunale di Mantova, il 19 novembre 1983 dal Pretore di Novara, il 9 maggio 1984 dal Pretore di Rimini, il 19 luglio 1984 dal Pretore di Vittoria, il 10 luglio 1984 dal Pretore di Verbania, il 13 giugno 1984 dal Pretore di Torino, il 15 giugno 1984 dal Tribunale di Mantova (n. 2 ord.), il 12 giugno 1984 dal Pretore di Rimini, il 4 ottobre 1984 dal Pretore di Chioggia, il 19 ottobre 1984 dal Tribunale di Bologna, il 10 luglio 1984 dal Tribunale di Varese, il 4 ottobre 1984 dal Pretore di Trento (n. 5 ord.), il 12 ottobre 1984 dal Tribunale di Mantova e il 7 maggio 1984 dal Pretore di Rimini, iscritte rispettivamente ai nn. 901, 951, 963, 975, 1086, 1137, 1138, 1159, 1209, 1210, 1234, 1248, 1249, 1254, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1268, 1332 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 bis, 25 bis, 34 bis, 38 bis, 50 bis, 56 bis, 59 bis, 71 bis, 74 bis e 113 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

 

Ritenuto:

 

a) che con tutte le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui dette norme assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti di telecomunicazione, diversamente da quanto avviene, a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, per gli impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale;

b) che il Pretore di Gorizia, il Pretore di Rimini, il Tribunale di Mantova, il Pretore di Chioggia, il Tribunale di Bologna, il Tribunale di Varese e il Pretore di Trento estendono l'impugnativa all'art. 334 del d.P.R. n. 156 del 1973;

c) che il Pretore di Verbania e il Pretore di Torino estendono l'impugnativa all'art. 1 del d.P.R. n. 156 del 1973;

d) che il Tribunale di Varese prospetta anche la violazione, oltre che dell'art. 3, degli artt. 21 e 27 Cost..

 

Considerato:

 

1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

2) che il riferimento all'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 663 (anziché n. 103) ed all'art. 185 (anziché 195) del d.P.R. n. 156 del 1973 contenuto, rispettivamente, nell'ordinanza del Pretore di Castiglione delle Stiviere ed in due ordinanze del Tribunale di Mantova (nn. 963 e 1209 del r.o. 1984) deve considerarsi frutto di mero errore materiale, che non ingenera dubbi sulla consistenza della sollevata questione;

3) che nelle ordinanze emesse dal Tribunale di Mantova, dal Pretore di Verbania, dal Pretore di Torino, dal Pretore di Rimini e dal Pretore di Chioggia manca il benché minimo riferimento alle fattispecie dedotte in giudizio, ed é omessa ogni motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate;

che conseguentemente - in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - le questioni sollevate con le predette ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

4) che alla medesima conclusione deve pervenirsi per le questioni sollevate con le ordinanze emesse dal Tribunale di Varese e dal Pretore di Trento nelle quali é omessa ogni motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate (insufficiente dovendo ritenersi la motivazione per relationem contenuta nelle ordinanze del Pretore di Trento);

5) che al contrario la motivazione per relationem sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata con ordinanza del Pretore di Castiglione delle Stiviere non può indurre alla dichiarazione di inammissibilità della questione stessa, attesa l'esistenza di ulteriore autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza addotta, al di là degli argomenti menzionati solo per relationem dall'ordinanza in parola;

6) che le questioni sub a) e b), già prospettate nei medesimi termini da altri giudici sono state da questa Corte dichiarate non fondate con la sentenza n. 237 del 1984, nella quale si é, tra l'altro, rilevato che "il principio di uguaglianza viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, ci si augura, temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa";

che pertanto le predette questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 91, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato con l. 14 aprile 1975 n. 103, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Mantova, dal Pretore di Rimini e dal Pretore di Chioggia;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Verbania e dal Pretore di Torino;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato con l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 21 e 27 Cost. dal Tribunale di Varese;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Castiglione delle Stiviere, dal Pretore di Novara e dal Pretore di Vittoria;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Gorizia e dal Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

Livio PALADIN - Alberto MALAGUGINI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.