Ordinanza n. 333 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N.333

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Savona sul ricorso proposto da Taschini Adelmo contro l'Ufficio Imposte dirette di Savona, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a serie speciale dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona, nel giudizio promosso da Adelmo Taschini nei confronti dell'Ufficio Imposte dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.P.E.F. trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria per invalidità contratta durante il servizio prestato nel Corpo delle Guardie di P.S., ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 (pervenuta alla Corte il 21 gennaio 1989), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in quanto non estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione dall'I.R.P.E.F.) prevista per le pensioni di guerra;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che analoga questione e stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e quindi manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 786 del 1988 e n. 202 del 1989;

che nella ordinanza di rimessione in esame non vengono addotti argomenti diversi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE