ORDINANZA N. 199
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973. n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 novembre 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano sul ricorso proposto da Melchiori Marco, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;
2) ordinanza emessa il 5 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Brindisi sul ricorso proposto da Sardiello Antonio, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 1981;
3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Modica sul ricorso proposto da Baglieri Antonino, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;
4) ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Mantova sul ricorso proposto da Baraldi Ermogene, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui detta norma non accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF ivi prevista per le pensioni di guerra, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione, norma quest'ultima la cui violazione è ipotizzata solo nell'ordinanza n. 485 del 1981 del registro ordinanze (è frutto di evidente errore materiale il richiamo, ivi contenuto nel dispositivo, all'art. 2 in luogo dell'art. 52 della Costituzione, in quanto il riferimento a tale ultima norma è inequivoco nella motivazione);
che nei giudizi relativi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse dichiarata infondata.
Considerato che la questione in esame è stata ritenuta non fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla sentenza n. 151 del 1981;
che il richiamo, contenuto nell'ordinanza n. 485 del 1981 del registro ordinanze, all'art. 52 della Costituzione si risolve nell'invocare un argomento che la Corte ha già preso in esame nella citata sentenza;
che le ordinanze di rimessione tutte, dei resto anteriori alla suddetta pronuncia, non prospettano alcun profilo o motivo nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a modificare l'avviso recentemente espresso con la citata sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, "Disciplina delle agevolazioni tributarie", sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1981.