Ordinanza n.366 del 1985

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ORDINANZA N. 366

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevotazioni tributarie), promosso con l'ordinanza emessa il 18 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti proposti da Tormen Igino ed altro, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 85 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra.

Considerato che identica questione é stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982 e n. 307 del 1985), non essendosi ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto;

che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.